• Diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

13 febbraio 2014

Il "link" ad opere protette liberamente disponibili su un sito internet non richiede l'autorizzazione del titolare dei diritti d'autore

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza  del 13 febbraio 2014 (causa C-466/12), è intervenuta su una questione di notevole interesse nel rapporto tra internet e tutela del diritto d'autore, stabilendo che il proprietario di un sito internet può rinviare, tramite "link", ad opere protette disponibili in accesso libero su un altro sito, senza l’autorizzazione dei titolari dei relativi diritti d’autore.

Con la sentenza in esame la Corte è intervenuta sulla domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia avviata dai sigg. Svensson e Sjögren, nonché dalle sig.re Sahlman e Gadd, nei confronti della società Retriever Sverige AB, ai fini del risarcimento del preteso danno da essi subìto per effetto dell’inserimento sul sito internet di tale società di collegamenti cliccabili ("ipertestuali") che rinviano ad articoli di cui i medesimi sono titolari del relativo diritto d’autore.

Pertanto, nella sentenza la Corte così ha concluso:

1) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che non costituisce un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi di tale disposizione, la messa a disposizione su un sito internet di collegamenti cliccabili verso opere liberamente disponibili su un altro sito Internet.
2) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro possa stabilire una maggiore tutela dei titolari del diritto d’autore, includendo nella nozione di comunicazione al pubblico più forme di messa a disposizione di quelle disposte da tale articolo.

Nel giungere a tale conclusione la Corte, in particolare, espone quanto segue:

Il fatto di fornire collegamenti cliccabili verso opere tutelate deve essere qualificato come messa a disposizione e, di conseguenza, come atto di comunicazione, nel senso di detta disposizione.
.... Orbene, un atto di comunicazione, come quello compiuto dal gestore di un sito internet tramite i collegamenti cliccabili, è diretto a tutti gli utilizzatori potenziali del sito gestito da tale soggetto, vale a dire un numero indeterminato e piuttosto considerevole di destinatari.
Pertanto, si deve ritenere che tale gestore effettui una comunicazione ad un pubblico.
Ciò premesso, come risulta da costante giurisprudenza, per ricadere nella nozione di comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, occorre che una comunicazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, riguardante le stesse opere della comunicazione iniziale ed effettuata in internet come la comunicazione iniziale, quindi con le stesse modalità tecniche, sia rivolta ad un pubblico nuovo, cioè ad un pubblico che i titolari del diritto d’autore non abbiano considerato, al momento in cui abbiano autorizzato la comunicazione iniziale al pubblico. ...
Nel caso di specie si deve rilevare che la messa a disposizione delle opere di cui trattasi tramite un collegamento cliccabile, come quello esaminato nel procedimento principale, non porta a comunicare le opere di cui trattasi ad un pubblico nuovo.
Infatti, il pubblico cui la comunicazione iniziale era diretta era costituito dal complesso dei potenziali visitatori del sito considerato, poiché, essendo a conoscenza del fatto che l’accesso alle opere su tale sito non era assoggettato ad alcuna misura restrittiva, tutti gli internauti potevano avere liberamente accesso ad esse.
Si deve pertanto dichiarare che, qualora il complesso degli utilizzatori di un altro sito, ai quali siano state comunicate le opere di cui trattasi tramite un collegamento cliccabile, potesse direttamente accedere a tali opere sul sito sul quale siano state inizialmente comunicate, senza intervento del gestore dell’altro sito, gli utilizzatori del sito gestito da quest’ultimo devono essere considerati come potenziali destinatari della comunicazione iniziale e, quindi, ricompresi nel pubblico previsto dai titolari del diritto d’autore al momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale.
Di conseguenza, in mancanza di un pubblico nuovo, l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore non è necessaria per una comunicazione al pubblico come quella di cui al procedimento principale.