• Diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

19 febbraio 2014

Il regolamento AGCOM sul diritto d'autore online è ai nastri di partenza, se ne è discusso ieri a Roma in un seminario

Si è tenuto ieri a Roma un seminario sul recente regolamento AGCOM sulla tutela del diritto d’autore nelle reti comunicazione elettronica, organizzato dall’Istituto per lo Studio dell’Innovazione e della Multimedialità in occasione delle presentazione del volume «L’opera digitale tra regole e mercato» di Eugenio Prosperetti edito da Giappichelli.

Erano presenti molti operatori del settore, tutti interessati a capire come si applicherà di fatto il regolamento tra poche settimane, quando è prevista la sua entrata in vigore.

Riportiamo brevemente alcune delle considerazioni espresse, come quella di Giuseppe Cerbone, amministratore delegato dell’ANSA:

ben venga il nuovo regolamento, solo dai suoi effetti sulle aziende si potrà valutarne la bontà. L’invito è a un miglioramento continuo e molto rapido, in un confronto serrato con gli operatori, perché il mercato cambia ogni giorno e si deve evitare il contenzioso, che ha tempi e costi spesso superiori di ogni beneficio si possa ottenere.

Marco Valentini, responsabile affari regolamentari di Sky Italia, ricorda che:

la pirateria costa 22 mila posti di lavoro ogni tre anni e 500 milioni l’anno di evasione al fisco. Accogliamo con favore il Regolamento, ma il fine deve essere la tutela del contenuto. E nel nostro caso l’intervento deve essere più che repentino, ad esempio, contro la diffusione illegale di una partita di calcio.

Luigi Mechilli di Wind, pone invece la questione della gestione, infatti:

il dubbio è che porterà una valanga di procedimenti sull’Autorità.

Questione su cui si sofferma anche l'avvocato Fulvio Sarzana che ha impugnato il Regolamento presso il Tar in quanto, secondo la sua valutazione è illegittimo, perché l’Agcom non ha le competenze necessarie e riguardo alla gestione:

non c’è stata nemmeno un’analisi d’impatto né verifica dei costi.

Ricordiamo che l'AGCOM ha pubblicato sul suo sito la circolare con la quale incarica della gestione operativo-informatica la fondazione Ugo Bordoni, stanziando una cifra di circa 530 mila euro per i prossimi tre anni.

Interessante l'intervento del professor Alberto Gambino, ordinario di Diritto Privato all’Università Europea di Roma, già presidente del Comitato consultivo per il diritto d’autore e direttore scientifico della Rivista Diritto Mercato Tecnologia, che si è soffermato sulla questione della definizione che viene data dell’opera digitale da Agcom:

La scelta dell’Authority è stata quella di identificare le opere digitali disciplinate e dunque tutelate dal Regolamento in un ambito ristretto, ovvero in quelle diffuse attraverso le reti di comunicazione elettronica. Ovviamente sappiamo che nell’accezione del linguaggio corrente per opera digitale si può intendere anche ciò che non viene diffuso online, ed è quindi interessante che in questo regolamento si definisce in maniera chiara l’oggetto del regolamento. Vengono poi indicate, tramite esemplificazioni alcune specifiche fattispecie di opere digitali oggetto di quanto previsto dall’Authority, dalle quali restano fuori opere digitali come il design di siti web e piattaforme, le opere derivate, i siti internet approntati da blogger e creativi; tutto questo scenario, fatto di opere protette dal diritto d’autore e che sono la maggiore espressione delle potenzialità del mezzo Internet, resta fuori perché l’intento è individuare un meccanismo di tutela che miri in primis a ripristinare una differenza di velocità tra il mondo delle cose concrete e il mondo dell’online. Internet ha cambiato lo scenario della diffusione e della distribuzione di ciò che prima trovava un punto di equilibrio nel sostrato materiale. Ciò che nasce all’interno dello scenario e delle potenzialità della rete, invece pur avendo bisogno di tutela, resta fuori dall’obiettivo di Agcom, tanto che un domani chi oggi immette proprie opere native digitali sul Web potrà farsi promotore di un aggiornamento del regolamento stesso perché non vi trova piena tutela per le proprie opere.