• Diritti d'autore e diritti connessi - Aspetti generali

27 febbraio 2014

Per la Corte di giustizia non viola i principi della concorrenza la riserva di intermediazione del diritto d'autore ad unico ente

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 27 febbraio 2014 (causa C-351/12), si è pronunciata contro la normativa di uno Stato membro che esclude il diritto degli autori di autorizzare o di vietare la comunicazione delle loro opere da parte di un istituto termale operante come un’impresa commerciale, in quanto contraria al diritto comunitario, inoltre ha stabilito che la riserva di intermediazione a un unico ente di gestione collettiva del diritto d’autore in uno stato membro non viola i principi di concorrenza del TFUE, a meno che non siano praticate tariffe sensibilmente più elevate rispetto le medie europee.

La sentenza nasce da una domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante l’interpretazione degli articoli 3 e 5 della direttiva n. 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, e dell’articolo 16 della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché degli articoli 56 TFUE e 102 TFUE.

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’OSA (Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s.), l'ente di gestione collettiva dei diritti d’autore sulle opere musicali che detiene nella Repubblica ceca il diritto esclusivo di riscuotere, in nome degli autori, le remunerazioni per l’utilizzo delle loro opere musicali, e la Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., società che gestisce un istituto privato di cure sanitarie che fornisce cure termali, in merito al pagamento di remunerazioni sui diritti d’autore relativi alla messa a disposizione di trasmissioni televisive o radiofoniche nelle camere di quest’ultimo.

La predetta società ha installato nelle camere apparecchi televisivi e radiofonici allo scopo di mettere a disposizione dei suoi clienti opere gestite dall’OSA, senza aver stipulato un contratto di licenza con l’OSA e rifiutandosi di corrispondere all'ente di gestione le remunerazioni in base alla motivazione che la legge ceca consente agli istituti sanitari di diffondere liberamente opere protette. Facendo valere la contrarietà della legislazione nazionale con la direttiva dell’Unione Europea sul diritto d’autore, l’OSA ha adito i giudici cechi al fine di obbligare la Léčebné lázně al pagamento di una remunerazione per avere comunicato opere protette ai suoi clienti.

Il giudici della Repubblica ceca hanno così chiesto alla Corte di Giustizia se la normativa ceca ai sensi della quale gli istituti sanitari sono esentati dal pagamento della remunerazione sia conforme alla direttiva n. 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, posto che quest’ultima non prevede una siffatta esenzione.
Gli stessi giudice hanno inoltre chiesto se il monopolio di cui gode l’OSA in materia di riscossione delle remunerazioni nella Repubblica ceca sia compatibile con la libera prestazione dei servizi e con il diritto della concorrenza.

La Corte di Giustizia ha così dichiarato nella sentenza in esame:

"1) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro la quale esclude il diritto degli autori di autorizzare o di vietare la comunicazione delle loro opere, da parte di un istituto termale operante come un’impresa commerciale, mediante la distribuzione deliberata di un segnale nelle stanze dei pazienti di tale istituto a mezzo di un apparecchio televisivo o radiofonico. L’articolo 5, paragrafi 2, lettera e), 3, lettera b), e 5, della medesima direttiva non è tale da incidere su detta interpretazione.

2) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che non può essere fatto valere da un ente di gestione collettiva dei diritti d’autore in una controversia tra privati ai fini della disapplicazione della normativa di uno Stato membro contraria a tale disposizione. Il giudice cui venga sottoposta una tale controversia è tuttavia obbligato ad interpretare la suddetta regolamentazione quanto più possibile alla luce del testo e della finalità della medesima disposizione per giungere a una soluzione conforme all’obiettivo perseguito da quest’ultima.

3) L’articolo 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché gli articoli 56 TFUE e 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che riservi l’esercizio della gestione collettiva dei diritti d’autore relativi a talune opere protette, nel proprio territorio, ad un unico ente di gestione collettiva dei diritti d’autore e, così facendo, impedisca all’utilizzatore di tali opere, quale l’istituto termale di cui trattasi nel procedimento principale, di beneficiare dei servizi forniti da un ente di gestione stabilito in un altro Stato membro.

Tuttavia, l’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che costituiscono indizi di un abuso di posizione dominante il fatto che il suddetto ente di gestione imponga, per i servizi da esso prestati, tariffe sensibilmente più elevate di quelle praticate negli altri Stati membri, purché il confronto dei livelli delle tariffe sia stato effettuato su base omogenea, o che pratichi prezzi eccessivi, privi di ogni ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita.".