• Diritti d'autore - Opere musicali e opere composte con la musica

12 marzo 2014

E' legge la norma che estende da 50 a 70 anni la durata dei diritti d'autore per le interpretazioni musicali su fonogramma

Nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014 è stato pubblicato il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2011/77/UE del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE del 12 dicembre 2006 concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi.

Il decreto legislativo, che ha moficato gli articoli 75 ed 85 della legge sul diritto d'autore (L. 22 aprile 1941, n. 633) ed ha inserito due nuovi articoli nella stessa (artt. 84-bis e 84-ter), in particolare:

ha esteso da 50 a 70 anni la durata dei diritti degli artisti (interpreti o esecutori) sulle interpretazioni musicali fissate in un fonogramma;

ha stabilito che, qualora un contratto di trasferimento o cessione conferisca all'artista, interprete o esecutore, il diritto a esigere una remunerazione non ricorrente, l'artista, interprete o esecutore, ha il diritto di ottenere una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ogni anno completo immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, al cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico. La rinuncia al diritto di ottenere tale remunerazione non produce effetti.

ha previsto che, se, decorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, decorsi cinquanta anni dalla sua prima lecita comunicazione al pubblico, il produttore del fonogramma non mette in vendita un numero sufficiente di copie del fonogramma o non lo mette a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascun membro del pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, l'artista, interprete o esecutore, può recedere dal contratto con cui l'artista ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dell'esecuzione al produttore di fonogrammi. La rinuncia al diritto di recesso non produce effetti.

In ordine alla decorrenza dell'applicazione delle nuove disposizioni, il decreto legislativo ha disposto che esse si applicano alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi per i quali l'artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi erano ancora protetti, in virtù delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto in esame, alla data del 1° novembre 2013 (ossia alla data entro cui gli Stati membri erano tenuti al recepimento direttiva n. 2011/77/UE) e alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi successivi a tale data.