• Diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

27 marzo 2014

Corte di Giustizia UE: il fornitore di accesso a internet è tenuto ad impedire ai suoi abbonati la navigazione su un sito che viola il diritto d’autore

Ad un fornitore di accesso ad internet (ISP) può essere dunque ordinato il blocco dell’accesso dei suoi abbonati ad un sito web che viola il diritto d’autore, purchè l'ingiunzione e la sua esecuzione garantiscano un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali interessati: queste sono le conclusioni formulate dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 27 marzo 2014 (causa C-314/12), con cui ha deciso sulla domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante l’interpretazione degli articoli 5, paragrafi 1 e 2, lettera b), e 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 (sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione).

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone l’UPC Telekabel Wien GmbH alla Constantin Film Verleih GmbH e alla Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH, società rispettivamente tedesca e austiaca, in merito all'ingiunzione di bloccare l’accesso ad un sito internet che ha messo a disposizione del pubblico vari film di cui sono legittime titolari senza il loro consenso.

Infatti, a partire dal sito internet "kino.to", tali contenuti potevano essere visti e scaricati. Quindi, su richiesta di queste due società, i giudici austriaci hanno vietato all’ISP austriaco UPC Telekabel Wien, di fornire ai suoi abbonati l’accesso a tale sito.

L’UPC Telekabel ha ritenuto che una tale ingiunzione non potesse essere emessa nei suoi confronti, atteso che all’epoca dei fatti essa non aveva alcun rapporto commerciale con i gestori del sito kino.to, e che non sarebbe stato dimostrato che i suoi abbonati abbiano agito in modo illecito. L’UPC Telekabel afferma, inoltre, che le diverse misure di blocco che avrebbero potuto essere adottate potevano, in ogni caso, essere tecnicamente aggirate e che alcune di tali misure sarebbero state eccessivamente onerose

La Corte di Giustizia, nel rispondere alla Corte austriaca, si è così pronunciata:

"L’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che un soggetto che metta a disposizione del pubblico su un sito internet materiali protetti senza l’accordo del titolare dei diritti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, utilizza i servizi del fornitore di accesso ad internet dei soggetti che consultano tali materiali, il quale deve essere considerato un intermediario ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29".

Inoltre, in ordine all'ulteriore questione sottoposta all'esame della Corte dai giudici austriaci di accertare se i diritti fondamentali riconosciuti a livello dell’Unione Europea ostino a che un giudice nazionale vieti, mediante un’ingiunzione, ad un fornitore di accesso ad internet di concedere ai suoi abbonati l’accesso ad un sito internet che mette in rete materiali protetti senza l’accordo dei titolari di diritti, qualora tale ingiunzione non specifichi quali misure il fornitore d’accesso deve adottare e questi possa evitare le sanzioni per la violazione di tale ingiunzione dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli. Così ha risposto la Corte:

"I diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che non ostano a che sia vietato, con un’ingiunzione pronunciata da un giudice, a un fornitore di accesso ad internet di concedere ai suoi abbonati l’accesso ad un sito internet che metta in rete materiali protetti senza il consenso dei titolari dei diritti, qualora tale ingiunzione non specifichi quali misure tale fornitore d’accesso deve adottare e quest’ultimo possa evitare sanzioni per la violazione di tale ingiunzione dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli, a condizione tuttavia che, da un lato, le misure adottate non privino inutilmente gli utenti di internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e, dall’altro, che tali misure abbiano l’effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di internet che ricorrono ai servizi del destinatario di questa stessa ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale, circostanza che spetta alle autorità e ai giudici nazionali verificare.".