14 aprile 2014
Sky contesta il regolamento AGCOM per la pirateria online: è anticostituzionale
Dopo i ricorsi al TAR di cui abbiamo dato notizia nei giorni scorsi, ora La Repubblica , sul suo sito web, ci informa che è stato presentato da parte di Sky un ricorso straordinario rivolto al Capo dello Stato contro il regolamento dell'AGCOM, con un atto firmato dal Prof. Roberto Mastroianni.
Il ricorso contesta il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (cd. Decreto Romani), utilizzato da AGCOM come fondamento del Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica entrato in vigore il 31 marzo, il quale, all’art 32 bis (Protezione del diritto d'autore) al punto 3 afferma:
l'Autorità [per le garanzie nelle comunicazioni] emana le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e divieti di cui al presente articolo
Questa norma avrebbe dato un potere eccessivo (tecnicamente "eccesso di delega"), quindi anti costituzionale, ad AGCOM, nell'affidarle il compito di stabilire regole contro la pirateria.
L'aspetto curioso della vicenda è che, mentre il principale competitor di Sky, Mediaset è da tempo uno dei principali sostenitori delle nuove regole per la difesa del proprio diritto d'autore su internet, come ha ribadito nella recente tavola rotonda tenutasi a Roma, l'emittente satellitare di Murdoch ha invece ora intrapreso una clamorosa battaglia contro il medesimo regolamento.
Secondo La Repubblica, la mossa di Sky sarebbe dovuta al fatto che le nuove regole consentono ad AGCOM di bloccare non solo siti internet ma anche programmi TV che violano il diritto d'autore. In questo modo gli autori di programmi potrebbero utilizzare questo nuovo strumento per chiedere il blocco del programma che ritengono violato.
Ricordiamo che recentemente una sentenza del Tribunale di Milano ha dato torto a Sky, la quale aveva eccepito l’incostituzionalità dell’articolo 46 bis della legge sul diritto d’autore rifiutandosi di pagare l’equo compenso agli autori delle opere cinematografiche trasmesse sui canali digitali, satellitari e sul web. Il Tribunale ha invece ribadito la piena legittimità dell'articolo contestato, condannandola, in primo grado, a pagare il suddetto equo compenso "nella misura che sarà determinata mediante arbitraggio ex art. 46 bis n 4".