5 giugno 2014
L’opera digitalizzata dalla biblioteca può essere stampata a titolo di copia privata ma non salvata su un supporto di memoria esterno
L’Avvocato generale, nella causa n. C-117/13 pendente dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha presentato il 5 giugno 2014 le sue conclusioni, affermando che uno Stato membro può autorizzare le biblioteche a digitalizzare, senza l’accordo dei titolari dei relativi diritti d’autore, opere da essa detenute nella propria collezione per proporle su posti di lettura elettronica. Ed inoltre che, la direttiva sul diritto d’autore (direttiva n. 2001/29/CE), pur non consentendo agli Stati membri di autorizzare gli utenti a stoccare su una chiave USB l’opera digitalizzata dalla biblioteca, non impedisce, in linea di principio, di effettuare una stampa dell’opera stessa a titolo di copia privata.
La pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 5, comma 3, sub n), della direttiva n. 2001/29/CE del 22 maggio 2001, in base alla quale gli Stati membri devono riconoscere agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione e la comunicazione al pubblico delle loro opere, tuttavia possono prevedere talune eccezioni o limitazioni a tale diritto. Una facoltà di tal genere sussiste, in particolare, per le biblioteche accessibili al pubblico, le quali, a fini di ricerca o di studi privati, mettono a disposizione degli utenti, per mezzo di terminali specializzati, le opere della loro collezione.
Nella fattispecie, le domande poste dalla Corte federale di cassazione tedesca riguardano l'interpretazione del concetto opera soggetta a condizioni relative all'acquisto o licenze, la digitalizzazione delle opere delle biblioteche e la questione se gli utenti possono non solo sfogliare (leggere ) le opere digitalizzate, ma anche stamparle su carta e salvarle su una chiavetta USB.
I giudici tedeschi sono stati chiamati a pronunciarsi su una controversia sorta tra l’università tecnica di Darmstadt ed una casa editrice tedesca. La casa editrice ha cercato di impedire che l’università digitalizzi un’opera che essa detiene nel proprio fondo bibliotecario e che gli utenti della biblioteca possano procedere, da posti di lettura elettronica istituiti nella biblioteca stessa, alla stampa dell’opera ovvero al suo stoccaggio su una chiave USB e/o a portare tali riproduzioni al di fuori della biblioteca. L’università ha infatti digitalizzato il libro, proponendolo sulle sue postazioni di lettura elettronica. Essa aveva rifiutato l’offerta della casa editrice di acquisire e di utilizzare sotto forma di libri elettronici ("E-books") i manuali da essa editi.
A parere dell’Avvocato generale, ancorchè il titolare dei diritti d’autore offra ad una biblioteca di concludere a condizioni adeguate contratti di licenza di utilizzazione delle proprie opere, la biblioteca può avvalersi dell’eccezione prevista a favore dei terminali dedicati. La biblioteca non può più avvalersi di tale eccezione solamente qualora un contratto di tal genere sia stato già concluso.
La direttiva in esame non osta a che gli Stati membri concedano alle biblioteche il diritto di digitalizzare le opere della loro collezione, ove la messa a disposizione del pubblico per mezzo di terminali dedicati lo richieda. Ciò può avvenire qualora occorra proteggere gli originali delle opere che, pur essendo ancora coperte dal diritto d’autore, siano antiche, fragili o rare. Ciò può avvenire parimenti nel caso in cui l’opera di cui trattasi sia consultata da un elevato numero di studenti e che le copie rischierebbero di provocare un’usura sproporzionata. La direttiva consente non una digitalizzazione globale di una collezione, bensì unicamente la digitalizzazione di opere individuali. Non si deve ricorrere alla possibilità di utilizzare terminali dedicati quando ciò sia unicamente diretto ad evitare l’acquisto di un sufficiente numero di copie fisiche dell’opera.
Secondo l’Avvocato generale, la direttiva non consente agli utenti dei terminali dedicati di stoccare su una chiave USB le opere messe a loro disposizione. Egli evidenzia che in favore dei terminali dedicati è prevista principalmente un’eccezione al diritto esclusivo di comunicazione del titolare dei diritti d’autore. La nozione di comunicazione esclude dall’ambito di tale eccezione la possibilità di registrare l’opera su una chiave USB, in quanto in tal caso non si tratta di una comunicazione da parte della biblioteca, bensì della creazione di una copia digitale privata da parte dell’utente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’Avvocato generale ha proposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di risolvere le questioni sollevate come segue :
"1) L'articolo 5, comma 3, sub n), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione deve essere interpretato nel senso che un lavoro non è soggetta a condizioni di acquisto o di licenza , in cui il titolare della offerta giusta agli enti di cui in questa disposizione di concluderli adeguate condizioni degli accordi di licenza per l'uso di questo lavoro.
2 ) L'articolo 5, paragrafo 3, sub n), della direttiva 2001/29, interpretato alla luce dell'articolo 5, paragrafo 2, sub c), della direttiva non osta a che gli Stati membri concedono agli enti di cui in questa disposizione il diritto di digitalizzare le opere delle loro collezioni , se richiesto dalla messa a disposizione del pubblico da terminali dedicati.
3) I diritti previsti dagli Stati membri a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 , sub n ), della direttiva 2001/29 non consente agli utenti specializzati terminali di stampare su carta o memorizzarli su una chiavetta USB opere che vengono messi lì per loro.".
Spetta ora alla Corte di Giustizia decidere della causa.