• Diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

5 giugno 2014

La copia di una pagina web nella “cache” e sullo schermo di un computer non richiede l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore

Secondo la sentenza del 5 giugno 2014, pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa n. C-360/13, nell’interpretare l’art. 5 della direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001, “le copie sullo schermo del computer dell’utente e le copie nella «cache» del disco fisso di tale computer, realizzate da un utente finale durante la consultazione di un sito Internet, soddisfano i requisiti in base ai quali tali copie devono essere temporanee, transitorie o accessorie e costituire una parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, nonché i requisiti stabiliti all’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, e possono pertanto essere realizzate senza l’autorizzazione dei titolari di diritti d’autore.".

La causa nasce dalla presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale nell’ambito di una controversia in merito all’obbligo di ottenere un’autorizzazione dei titolari di diritti d’autore per la consultazione di siti Internet che comporta la realizzazione di copie di tali siti sullo schermo del computer dell’utente e nella «cache» Internet del disco fisso di tale computer.

L’articolo 5, paragrafi 1 e 5, della direttiva in esame così dispone:

"1. Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all’articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire:

a) la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o

b) un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali.

(...)

5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare".

 

A tal riguardo, nella sentenza si legge:

Per quanto riguarda il primo requisito, in base al quale l’atto di riproduzione dev’essere temporaneo, dal fascicolo risulta, da un lato, che le copie sullo schermo sono cancellate quando l’utente esce dal sito Internet consultato. Dall’altro, le copie nella cache sono di norma sovrascritte da altro materiale dopo un certo intervallo, che dipende dalla capacità della cache, nonché dal volume e dalla frequenza dell’utilizzo di Internet da parte dell’utente medesimo. Ne risulta che tali copie hanno un carattere temporaneo.

Ai sensi del terzo requisito, che occorre esaminare in secondo luogo, gli atti di riproduzione in oggetto devono costituire una parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico. Tale condizione richiede che siano soddisfatti cumulativamente due elementi, vale a dire che, da un lato, gli atti di riproduzione siano interamente compiuti nell’ambito dell’esecuzione di un procedimento tecnologico e, dall’altro, che la realizzazione di tali atti di riproduzione sia necessaria, nel senso che il procedimento tecnologico non potrebbe funzionare correttamente ed efficacemente senza i medesimi.

A tale riguardo non rileva il fatto che il procedimento in questione sia avviato dall’utente di Internet e che sia concluso da un atto di riproduzione temporaneo quale la copia sullo schermo. Dalla giurisprudenza della Corte risulta infatti che, dal momento che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 non precisa in quale fase del procedimento tecnologico debbano intervenire gli atti di riproduzione temporanea, non può escludersi che un simile atto dia avvio a tale procedimento oppure lo concluda (ordinanza Infopaq International, EU:C:2012:16, punto 31). Risulta inoltre dalla giurisprudenza che tale disposizione non osta a che il procedimento tecnologico implichi un intervento umano e, in particolare, che sia avviato o concluso manualmente. …

Il secondo requisito, che occorre esaminare in terzo luogo, è un requisito alternativo. L’atto di riproduzione deve infatti essere o transitorio o accessorio.

Per quanto riguarda il primo dei due elementi, si deve ricordare che un atto può essere qualificato come «transitorio» esclusivamente qualora la sua durata sia limitata a quanto necessario per il buon funzionamento del procedimento tecnologico utilizzato, restando inteso che tale procedimento deve essere automatizzato in modo tale da cancellare detto atto in maniera automatica, senza intervento umano, nel momento in cui è esaurita la sua funzione tesa a consentire la realizzazione di un siffatto procedimento (v., in tal senso, sentenza Infopaq International, EU:C:2009:465, punto 64). Ciò premesso, il requisito di una cancellazione automatica non osta a che una siffatta cancellazione sia preceduta da un intervento umano diretto a porre fine all’utilizzo del procedimento tecnologico.

Nel procedimento principale, per quanto riguarda anzitutto le copie sullo schermo, occorre ricordare che esse sono cancellate automaticamente dal computer nel momento in cui l’utente esce dal sito Internet in questione e, quindi, nel momento in cui pone fine al procedimento tecnologico utilizzato per la consultazione di tale sito.

Si deve pertanto constatare che la durata delle copie sullo schermo è limitata a quanto necessario per il buon funzionamento del procedimento tecnologico utilizzato per la consultazione del sito Internet in questione. Di conseguenza, tali copie devono essere qualificate come «transitorie».

Per quanto riguarda poi le copie nella cache, si deve certamente rilevare che, a differenza delle copie sullo schermo, esse non sono cancellate nel momento in cui l’utente pone fine al procedimento tecnologico utilizzato per la consultazione del sito Internet in questione, dal momento che esse sono conservate nella cache ai fini di un’eventuale ulteriore consultazione di tale sito.

Tuttavia non è necessario che siffatte copie siano qualificate come «transitorie», una volta stabilito che esse possiedono un carattere accessorio per quanto riguarda il procedimento tecnologico utilizzato. …

Ne risulta che le copie nella cache non hanno né un’esistenza né una finalità autonoma rispetto al procedimento tecnologico di cui trattasi nel procedimento principale e devono pertanto essere qualificate come «accessorie».

Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29, la realizzazione di un atto di riproduzione transitorio è esentata dal diritto di riproduzione solo in determinati casi specifici, che non pregiudicano il normale sfruttamento dell’opera e non violano indebitamente gli interessi legittimi del titolare dei diritti. …

A tale riguardo occorre ricordare anzitutto che le copie sullo schermo e le copie nella cache, dal momento che sono realizzate con l’unico scopo di consultare siti Internet, costituiscono a tale titolo un caso specifico. Inoltre tali copie non pregiudicano in modo ingiustificato gli interessi legittimi dei titolari dei diritti d’autore, sebbene consentano agli utenti, in linea di principio, l’accesso, senza l’autorizzazione di detti titolari, alle opere presentate su siti Internet.

A tale riguardo occorre rilevare che le opere sono messe a disposizione degli utenti dagli editori dei siti Internet i quali sì sono tenuti, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, ad ottenere un’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore interessati, poiché tale messa a disposizione costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi del suddetto articolo.

Gli interessi legittimi dei titolari dei diritti d’autore interessati sono pertanto garantiti in modo corretto.

In tale contesto, non è giustificato esigere dagli utenti di Internet che ottengano un’ulteriore autorizzazione che consenta loro di usufruire di questa stessa comunicazione già autorizzata dal titolare dei diritti d’autore in questione.

Occorre infine constatare che la realizzazione delle copie sullo schermo e delle copie nella cache non pregiudica il regolare sfruttamento delle opere.".

 

Da quanto esposto, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, risulta evidente che le copie sullo schermo e le copie nella "cache" del computer soddisfano i requisiti previsti all’articolo 5 della direttiva n. 2001/29 e che, pertanto, possono pertanto essere realizzate senza l’autorizzazione dei titolari di diritti d’autore.