• Diritti d'autore - Opere delle arti figurative e dell'architettura

4 luglio 2023

"Stadio Artemio Franchi": studio e attuazione delle modifiche quali facoltà strettamente personali che possono essere esercitate solo dall'autore e non dagli eredi

Il Consiglio di Stato è stato chiamato a pronunciarsi sul ricorso di una fondazione di diritto belga, avente per scopo sociale la tutela e la diffusione dell’opera dell’Arch. Ing. Pier Luigi Nervi, a seguito dell'impugnazione degli atti amministrativi che hanno portato all’approvazione del progetto definitivo dell’intervento di riqualificazione dello "Stadio Artemio Franchi" di Firenze, costituente una delle opere più importanti dell’Arch. Nervi. Il Collegio ha richiamato gli artt. 20 e 23 della legge autorale, nonché il diritto morale d'autore, per poi concludere che tale diritto fosse intrasmissibile alla fondazione in questione, anche ai sensi dello Statuto della stessa ricorrente esibito in giudizio.


La L. 22 aprile 1941, n. 633 (“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”) si apre con il Titolo I dedicato alle Disposizioni sul diritto di autore” che, a sua volta, è suddiviso in Capi di cui il terzo, rubricato “Contenuto e durata del diritto di autore”, ricomprende sia la Sezione I, dedicata alla “Protezione della utilizzazione economica dell’opera” (artt. 12-19), sia la Sezione II, dedicata alla Protezione dei diritti sull’opera a difesa della personalità dell’autore (Diritto morale dell’autore)”, che include gli articoli oggetto di interesse per il caso in esame (artt. 20-24).

La prima disposizione inserita nella sezione dedicata al diritto morale d’autore è l’art. 20 che recita quanto segue:

Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Tuttavia nelle opere dell’architettura l’autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all’opera già realizzata. Però se all’opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno all’autore lo studio e l’attuazione di tali modificazioni.”

Sulla base della previsione, una pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato ha rilevato comeil diritto morale di cui all’art. 20 comma 2 l.a. …(possa) essere esercitato esclusivamente dal suo titolare, essendo egli solo in grado di valutare la compatibilità di nuovi lavori con il disegno artistico originale, eventualmente coordinandoli con quest’ultimo. Tale diritto non può essere imputato a soggetti diversi dai creatori dell’opera e nemmeno dagli eredi i quali, quand’anche fossero in proprio dotati di adeguate capacità professionali e artistiche, esprimono necessariamente delle personalità distinte da quelle degli autori. La necessaria capacità creativa costituisce qualità personale che viene meno con il decesso dell’artista” (Cons. Stato, sez. VI, 15 aprile 2008, n. 1749; si vedano anche la più ampia e motivata sentenza 26 luglio 2001, n. 4122 e T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 5 dicembre 2018, n. 11798).

Posto che l’art. 23 della L. n. 633/1941 prevede che dopo la morte dell’autore il diritto previsto nell’art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti” (primo comma) e chel’azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Ministro per la cultura popolare, sentita l’Associazione sindacale competente” (secondo comma), sempre la giustizia amministrativa afferma che la generica possibilità, per gli eredi, di far valere il diritto morale d’autore del dante causa prevista dal citato art. 23 della L. 633 del 1941 trova un preciso limite, nel caso delle opere di architettura, in un’interpretazione logica e teleologica, che induce a ritenere che non tutte le facoltà comprese nel diritto morale di autore possano trasmettersi agli eredi, bensì solo quelle che possano essere esercitate senza necessità dell'apporto personale e diretto dell'autore.

In particolare, possono trasmettersi agli eredi le facoltà di cui al comma 1 dell'art. 20, perché non necessitano di esercizio personale da parte dell'autore: tali il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e il diritto di opporsi a modifiche lesive dell'onore e reputazione.

Per quanto riguarda le facoltà di cui al comma 2 dell'art. 20, spettanti all'autore di opera architettonica, le stesse vanno contemperate con le facoltà inerenti al diritto di proprietà, che spetta a persona terza rispetto all'autore. Pertanto, l'art. 20 co. 2 stabilisce che l'autore non può opporsi alle modifiche che si rendano necessarie durante o dopo l'esecuzione dell'opera, in funzione delle esigenze del proprietario o committente: in tal modo, viene data la prevalenza alle facoltà inerenti al diritto di proprietà rispetto a quelle inerenti al diritto morale di autore.

Un temperamento è previsto, a favore del diritto di autore e a scapito del diritto di proprietà, quando all'opera sia riconosciuto importante carattere artistico, su richiesta dell'autore: in tal caso, spetta all'autore lo studio e l'attuazione delle modifiche.

È evidente che nel disegno della norma il riconoscimento dell'importante carattere artistico dell'opera non è fine a sé stesso, ma strumentale allo studio e attuazione delle modifiche da parte dell'autore.

Ed è altresì chiaro che lo studio e l'attuazione delle modifiche sono facoltà strettamente personali, che possono essere esercitate solo dall'autore, e non dai suoi eredi, atteso che lo studio e l'attuazione delle modifiche implicano il possesso di cognizioni tecniche e di doti artistiche che intrinsecamente appartengono solo all'autore (vedere Cons. Stato, sez. VI, 26 luglio 2001, n. 4122 per tutte le affermazioni che precedono).

La previsione di cui all’art. 20, 2° comma ult. parte, della legge sul diritto d’autore viene, pertanto, ad evidenziare un’eccezionale “coinvolgimento” del progettista nella progettazione modificativa dell’opera realizzata, che risulta strettamente legato alla persona fisica del progettista e che è stato correttamente considerato insuscettibile di trasmissione agli eredi o aventi causa dello stesso.

Questi i principi di diritto evocati dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, chiamato a pronunciarsi sul ricorso di una fondazione di diritto belga, avente per scopo sociale la tutela e la diffusione dell’opera dell’Arch. Ing. Pier Luigi Nervi, la quale ha convenuto in giudizio il Comune di Firenze ed il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze, per impugnare gli atti emanati che avrebbero portato all’approvazione, in linea tecnica ed economica, del progetto definitivo dell’intervento di riqualificazione dello "Stadio Artemio Franchi" di Firenze, costituente una delle opere più importanti dell’Arch. Nervi, sottoposto a tutela dal recente decreto n. 15 del 20 maggio 2020 del Ministero della cultura e che risulterebbe, nella prospettazione di parte ricorrente, strutturalmente trasformato dal nuovo intervento.

Il tribunale amministrativo adito premette che la tutela del diritto morale d’autore dell’architetto deve essere riportata alla specifica previsione di cui all’art. 20, 2° comma, della L. 22 aprile 1941, n. 633 e che quanto sopra rilevato permetterebbe di concludere per l’inammissibilità del ricorso, non essendovi alcuna possibilità di “traslare” il diritto ex art. 20, 2° comma L. 633/1941 a soggetti diversi dal progettista, ritenendo altresì evidente come la posizione giuridica fatta valere in giudizio dalla Fondazione ricorrente, al di là dei successivi tentativi di operarne una “riscrittura”, altro non sia che il diritto di “coinvolgimento” nelle modificazioni dell’opera sopra richiamato.

Il tribunale ritiene poi che, nel caso di specie, lo Statuto della ricorrente esibito in giudizio non evidenzia, per nulla, all’art. 3, l’attribuzione alla Fondazione di compiti di tutela del diritto morale d’autore dell’arch. Nervi, ma solo finalità di tutela dei suoi archivi (secondo comma) e finalità promozionali della conoscenza della relativa opere (anche con riferimento all’organizzazione di attività e manifestazioni a carattere commerciale).

Anche per effetto della già richiamata non trasmissibilità del diritto morale d’autore delle opere di architettura prevista, deve pertanto ritenersi, secondo l’organo decidente, che il generico riferimento alla possibilità che la Fondazione possa essere “aussi titulaire de droits intellectuels” previsto dall’art. 3 dello Statuto si riferisca ai diritti delle opere presenti in archivio o alle attività di divulgazione realizzate dalla Fondazione e non al diritto morale d’autore delle opere di architettura dell’Arch. Nervi.

L’esame della già citata previsione di cui all’art. 3 dello Statuto non evidenzia, quindi, quella generale attribuzione alla Fondazione della competenza a curare e tutelare tutti gli aspetti dell’”eredità” dell’arch. Nervi, come prospettato in giudizio, ma solo compiti ben specificati e circoscritti che non comprendono per nulla anche la posizione soggettiva sopra richiamata.

Per le ragioni esposte il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con sentenza n. 646 pubblicata il 26 giugno 2023, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione ed interesse in capo alla ricorrente a proporre impugnazione.