• Diritti d'autore e diritti connessi - Aspetti generali

8 luglio 2014

In vigore le nuove tariffe del compenso per "copia privata"

Da ieri sono in vigore le nuove tariffe aggiornate per il prossimo triennio del compenso per "copia privata" di cui all’articolo 71-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633. Nella G.U. del 7 luglio 2014, n. 155, è stato infatti pubblicato l'atteso e dibattuto D.M. 20 giugno 2014 recante la "Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633".

Si ricorda che il citato art. 71-septies della legge sul diritto d'autore dispone:

"1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all’articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall’acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti. Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso. 

2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da adottare entro il 31 dicembre 2009, sentito il comitato di cui all’articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell’apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater, nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale. 

3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione. 

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonchè, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa.".

 

Nel decreto si precisa che, nel procedere all'aggiornamento delle vecchie tariffe di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 2009, si è seguito il criterio secondo cui 

"l'aggiornamento non debba corrispondere in modo vincolato a un criterio puramente ricognitivo di dati aritmetici in ordine all'evoluzione tecnica, all'ingresso sul mercato e nell'uso comune di nuovi dispositivi, agli scostamenti nelle abitudini di impiego e/o della capacità di memoria degli apparecchi e dei supporti per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'art. 71-sexies, ma debba tenere conto delle informazioni e dei dati acquisiti, nonchè dei diversi punti di vista e delle proposte delle categorie interessate, al fine di definire un punto di equilibrio tra le opposte esigenze, di assicurare, da un lato, la giusta remunerazione dell'attività creativa e artistica degli autori e degli interpreti o esecutori, nonchè dei produttori, con un'adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale, e, dall'altro lato, un'incidenza proporzionata e ragionevole del meccanismo di prelievo alla fonte destinato ad alimentare il suddetto equo compenso, tale da non colpire in modo eccessivo i settori produttivi interessati dal prelievo medesimo".

 

L'art. 4 dell'Allegato tecnico, infine, stabilisce: 

"1. La Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) promuove protocolli per una più efficace applicazione delle presenti disposizioni, anche al fine di praticare esenzioni oggettive o soggettive, come, a titolo esemplificativo, nei casi di uso professionale di apparecchi o supporti ovvero per taluni apparati per videogiochi. Detti protocolli applicativi sono adottati in accordo con i soggetti obbligati alla corresponsione del compenso per copia privata o con loro associazioni di categoria.

 

In attesa dell'adozione di tali protocolli con la S.I.A.E., restano in vigore gli accordi previgenti.