9 aprile 2024
L’acquirente di un'opera d'arte non diviene solo per questo motivo titolare dei diritti di utilizzazione economica dell'opera e non può lecitamente riprodurla
di Claudia Dierna
La Corte d’Appello di Bologna torna a pronunciarsi su un caso deciso in precedenza dal Tribunale e riguardante il rapporto di committenza instauratosi tra un’artista di opere delle arti figurative ed una società, nonché la presunta responsabilità della committente per la violazione dei diritti d’autore dell’artista, in quanto avrebbe mantenuto numerose immagini delle relative opere nel suo sito internet e nelle sue pagine social, anche dopo la cessazione del rapporto di collaborazione e senza il consenso dell’artista. Dirimente per l’accertamento della responsabilità è stato il richiamo della Corte al principio sancito dal Tribunale, secondo cui “chi acquista un'opera d'arte non diviene per ciò solo titolare dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, e quindi non può lecitamente riprodurla, essendo riservati all'autore i diritti di utilizzazione economica dell'opera d'arte”.
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