19 settembre 2014
Il parere dell'Avvocato Generale UE sul diritto esclusivo degli autori di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico
Il titolare del diritto d’autore su un’opera pittorica, il quale abbia acconsentito a che l’immagine raffigurata sia immessa in commercio sotto forma di poster, può opporsi alla commercializzazione della medesima immagine trasferita su tela? È questa la questione controversa nel procedimento (causa C-419/13) in ordine al quale l’Avvocato Generale ha presentato le proprie conclusioni alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea l’11 settembre 2014, prendendo in esame la direttiva n. 2001/29/CE del 22 maggio 2001 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.
La fattispecie si può così riassumere.
La Stichting Pictoright è una società olandese per la gestione collettiva dei diritti d’autore che tutela, tra l’altro, i diritti degli eredi di rinomati pittori. La Art & Allposters International BV commercializza, tramite internet, poster e altre riproduzioni di opere di tali artisti. Le persone che vogliono ordinare una riproduzione artistica presso la Allposters possono scegliere tra un poster, un poster incorniciato, un poster su legno o una riproduzione su tela. In quest’ultimo caso, il procedimento di riproduzione si svolge come segue. Si appone su un poster di carta un rivestimento artificiale (il laminato), si trasferisce l’immagine dalla carta sulla tela mediante un procedimento chimico e si tende la tela su una cornice di legno. Sia questo procedimento che il suo risultato sono denominati "canvas transfer" ("trasferimento su tela"). La Pictoright, dopo avere intimato inutilmente alla Allposters di cessare la vendita senza il suo consenso di opere di suoi clienti ottenute con il procedimento descritto, la citava in giudizio affinché fosse posta fine a qualsiasi violazione, diretta o indiretta, del diritto d’autore e dei diritti morali dei titolari dei diritti.
Tale domanda veniva respinta con sentenza del 22 settembre 2010. La Pictoright proponeva appello che veniva accolto con sentenza del 3 gennaio 2012, la quale richiamava la giurisprudenza della Corte di Cassazione olandese secondo cui si “configura una nuova pubblicazione, ai sensi dell’articolo 12 Aw, nel caso in cui l’esemplare immesso in commercio dal titolare del diritto venga diffuso presso il pubblico in un’altra forma, offrendo una nuova possibilità di sfruttamento a chi commercializza questa nuova forma dell’esemplare originariamente immesso in commercio (la cosiddetta «giurisprudenza Poortvliet»)”. Alla luce di tale giurisprudenza, la sentenza d’appello affermava che, poiché i trasferimenti su tela comportano una modifica profonda dei poster di cui si trasferisce l’immagine, la loro commercializzazione richiede il consenso dei titolari dei diritti.
La Allposters ha proposto un ricorso in cassazione, sostenendo a sua difesa che la giurisprudenza Poortvliet era stata applicata erroneamente, dato che, nel frattempo, le nozioni di esaurimento e pubblicazione, in relazione al diritto d’autore, sono state armonizzate a livello europeo. A suo parere, l’esaurimento del diritto d’autore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva n. 2001/29, si configurerebbe in caso di distribuzione di un’opera incorporata in un bene tangibile solo qualora detto esemplare fosse stato immesso in commercio dal titolare del diritto o con il suo consenso. Un’eventuale modifica successiva dell’esemplare o dell’oggetto non avrebbe alcun effetto sull’esaurimento.
La Pictoright, dal suo canto, ha sostenuto che il diritto di adattamento non è stato armonizzato e che, pertanto, la giurisprudenza Poortvliet sarebbe ancora applicabile. In ogni caso, essa ritiene che detta giurisprudenza - segnatamente il fatto che una modifica (sostanziale) dell’oggetto evita l’esaurimento - sia compatibile con il diritto dell’Unione Europea.
In tali circostanze, la Corte di Cassazione olondese ha proposto domanda di pronuncia pregiudiziale dinanzi la Corte di Giustizia Europea sulle seguenti questioni:
«1) Se l’articolo 4 della direttiva sul diritto d’autore fornisca risposta alla questione se il diritto di distribuzione del titolare del diritto possa essere esercitato nei confronti di una riproduzione di un’opera tutelata dal diritto d’autore, venduta e trasferita nello SEE dal titolare del diritto o con il suo consenso, qualora siffatta riproduzione abbia successivamente subito una modifica quanto alla forma e sia stata nuovamente commercializzata in tale nuova forma.
2 (a) In caso di risposta affermativa alla questione 1, se la circostanza che si configuri una modifica ai sensi della questione 1 sia rilevante ai fini della risposta alla questione se sia allora evitato o eluso l’esaurimento, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sul diritto d’autore.
(b) In caso di risposta affermativa alla questione 2 (a), quali criteri debbano essere stabiliti perché si configuri una modifica relativa alla forma della riproduzione tale da evitare o eludere l’esaurimento, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sul diritto d’autore.
(c) Se siffatti criteri consentano il criterio elaborato nel diritto nazionale neerlandese, ai sensi del quale non si configura più esaurimento per il semplice motivo che il rivenditore ha dato una forma diversa alle riproduzioni e le ha diffuse presso il pubblico in detta forma [Hoge Raad del 19 gennaio 1979 (…), Poortvliet]».
Secondo l’Avvocato Generale la risposta della Corte di Giustizia “deve limitarsi a stabilire se, nelle circostanze del caso di specie, la modifica realizzata dalla Allposters implichi una variazione del supporto materiale di entità tale da comportare quanto meno una distribuzione delle opere riprodotte rispetto alla quale non si è esaurito il diritto garantito alla Pictoright dall’articolo 4 della direttiva n. 2001/29.”.
A suo parere è evidente che la modifica in questione sia sufficientemente rilevante e caratterizzata per concludere che in relazione ad essa non possa considerarsi esaurito il diritto di distribuzione della Pictoright. La sua rilevanza deriva dal fatto che detta modifica non comporta una variazione qualsiasi del supporto materiale dell’opera distribuita, bensì proprio l’utilizzo di un supporto che risulta essere della stessa natura di quello in cui è stata incorporata originariamente la creazione intellettuale. Tale circostanza conferisce alla fattispecie in esame una caratteristica molto particolare, distinguendola dalle ipotesi nelle quali il supporto utilizzato per la distribuzione della creazione intellettuale è di natura tale da non poter determinare confusione con l’opera originale.
Egli sostiene che, nelle circostanze del caso di specie, la modifica realizzata dalla Allposters è di entità sufficiente per ritenere che sia intervenuta una variazione sostanziale nel supporto tangibile dell’opera protetta tale da escludere l’esaurimento del diritto di distribuzione. Al di là di questa considerazione, ritiene che sarebbe inopportuno pronunciarsi in astratto sulle condizioni che devono ricorrere, in generale, perché si possa ravvisare una modifica sufficiente ad escludere l’esaurimento del diritto di distribuzione. Anzi, in questo caso si tratta di stabilire per via giurisprudenziale la portata di una disposizione normativa, il che può avere luogo solo caso per caso, in occasione di successivi procedimenti relativi a specifiche controversie concrete.
Pertanto, il diritto della Pictoright di controllare la distribuzione delle riproduzioni delle opere in parola - secondo il parere dell’Avvocato Generale - non si è esaurito con la prima vendita dei poster, in quanto ciò che la Allposters intende distribuire è chiaramente un’"altra cosa", a prescindere dalla circostanza che tale "altra cosa" sia stata ottenuta mediante la manipolazione di detti poster, circostanza aleatoria, quest’ultima, che non può essere determinante.
A conclusione, l'Avvocato Generale ha proposto la seguente soluzione giuridica sulle questioni sollevate:
«1. L’articolo 4 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione fornisce risposta alla questione se il diritto di distribuzione del titolare del diritto possa essere esercitato nei confronti di una riproduzione di un’opera tutelata dal diritto d’autore, venduta e trasferita nel SEE dal titolare del diritto o con il suo consenso, qualora siffatta riproduzione abbia successivamente subito una modifica quanto alla forma e sia stata nuovamente commercializzata in tale nuova forma.
2. (a) La circostanza che si configuri una modifica ai sensi della questione 1 è rilevante ai fini della risposta alla questione se sia evitato o eluso l’esaurimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sul diritto d’autore.
(b) In una fattispecie come quella in discussione nel procedimento principale, la modifica consistente nell’utilizzo di un supporto materiale della stessa natura di quella dell’opera originale esclude l’esaurimento del diritto di distribuzione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29.
(c) Spetta al giudice nazionale accertare se quanto precede sia compatibile con l’applicazione del principio giurisprudenziale elaborato nel diritto interno dei Paesi Bassi».
Spetta ora alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea decidere della causa.