11 novembre 2025
L'uso di videogiochi per ricreare azioni sportive costituisce violazione dei diritti audiovisivi della Lega Calcio?
La riproduzione in forma di gaming delle azioni di gioco salienti di un evento sportivo, realizzata tramite l'abilità dell'utente nell'utilizzo di un videogioco digitale e pubblicata sui social media, non costituisce violazione dei diritti audiovisivi esclusivi dell'organizzatore della competizione, né integrazione dell'illecito di concorrenza sleale, qualora il prodotto finale si discosti dall'azione reale nei suoi elementi fondamentali (quali il numero e la posizione dei giocatori).
Con ordinanza del 3 novembre 2025 (R.G. 6776/2025), Il Tribunale di Genova ha respinto il reclamo proposto dalla Lega Calcio Professionisti contro l'ordinanza con cui il giudice aveva rigettato il ricorso cautelare ante causam presentato nei confronti di un utente che pubblicava sui propri canali social video di azioni di gioco ricreate utilizzando il videogioco "EA Sports FC" (FIFA).
Un utente pubblicava regolarmente sui propri canali social (come YouTube, TikTok, ecc.) video contenenti la ricreazione delle azioni salienti delle partite di calcio di Serie A, realizzate utilizzando la sua abilità nel videogioco "EA Sports FC" (FIFA).
La Lega Calcio, nel presentare il ricorso cautelare, aveva chiesto al Tribunale di ordinare la rimozione e la disabilitazione definitiva dei predetti contenuti. Nel ricorso affermava di essere un’associazione di natura privatistica che, su delega del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), assume il ruolo di organizzatore delle principali competizioni professionistiche nazionali di calcio, alle quali partecipano le società sportive ad essa associate, nonché di essere contitolare unitamente alle singole squadre di calcio organizzatrici delle partite di calcio, dei diritti audiovisivi relativi a tutti gli eventi disputati nelle competizioni sulla base dell’art. 2 del D.Lgs. 9/2008, che prevede, tra l’altro, che i diritti audiovisivi hanno ad oggetto anche le c.d. “immagini salienti” comprensive dei fermi immagine, delle immagini al rallentatore, dell'instant replay e di qualsiasi altro fotogramma o elaborazione delle azioni di gioco in grafica animata.
La Lega Calcio sosteneva che i video ricreati tramite il videogioco violassero i suoi diritti audiovisivi esclusivi e di sfruttamento economico sulle "immagini salienti" e sulle "elaborazioni delle azioni di gioco in grafica animata" (ai sensi del D.Lgs. n. 9/2008). Secondo la ricorrente, le pubblicazioni costituivano una riproduzione non autorizzata delle immagini protette e configuravano concorrenza sleale, poiché offrivano un servizio sostitutivo o concorrenziale agli highlights ufficiali, danneggiando il valore economico dei diritti concessi ai licenziatari.
Nel contestare le predette richieste, la parte resistente, un professore di educazione motoria, sosteneva che i contenuti pubblicati non fossero riproduzioni di immagini reali, bensì simulazioni videoludiche autonome, talvolta ironiche o volutamente iperboliche, frutto della sua abilità e capacità creativa nel gioco, che si discostavano dagli eventi reali e non potevano essere considerati un contenuto sostitutivo o concorrenziale, rientrando, di fatto, nell'ambito della libertà di espressione e di creazione. Secondo il resistente, i contenuti prodotti si collocavano pienamente nel perimetro del giornalismo sportivo amatoriale e del social commentary, riconosciuto a livello nazionale ed europeo come espressione tutelata della libertà di manifestazione del pensiero. (art. 10, CEDU; CGUE sentenza causa n. C-345/17). Veniva inoltre contestata la configurabilità della concorrenza sleale sia sotto il profilo soggettivo, in ragione del fatto i due soggetti in causa non sono imprenditori, che sotto il profilo oggettivo per la mancanza di un mercato comune, oltre che per l’insussistenza degli estremi delle fattispecie di concorrenza sleale tipica ai sensi dell’art. 2598 cod. civ..
Il giudice di prime cure, all’esito di una istruttoria sommaria consistita nella visione di alcuni dei video depositati dalle parti e nell’interrogatorio del resistente, ha respinto il ricorso.
Il Tribunale, in sede di reclamo, riesaminando il fumus boni iuris, si concentra sull'interpretazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 9/2008, in particolare l'art. 2, lett. l), che tutela le "immagini salienti dell'evento [...] e qualsiasi altro fotogramma o elaborazione delle azioni di gioco in grafica animata".
Il Collegio concorda con la reclamante che l'ambito di tutela si estende oltre le sole riprese audiovisive per includere anche le elaborazioni in grafica animata delle "azioni di gioco". Tuttavia, chiarisce che l'azione di gioco nel calcio "presuppone l’interazione di più giocatori" e che l'elaborazione tutelata deve riguardare l'azione di gioco "reale".
L'attività del resistente è stata qualificata come una ricostruzione dell'azione di gioco utilizzando le potenzialità tecniche del gioco digitale e l'abilità del gamer, non come un trasferimento o elaborazione dell'immagine protetta. I video sono considerati "ispirati" all'azione reale, ma non la rispecchiano fedelmente, presentando differenze essenziali come il numero dei giocatori coinvolti e le loro posizioni in campo.
Tali differenze essenziali portano all'inidoneità dei video ad essere considerati sostitutivi degli highlights ufficiali. Conseguentemente, viene esclusa la violazione della privativa e, di riflesso, anche la sussistenza della concorrenza sleale, confermando i rilievi del primo giudice circa l'assenza di identità di mercato e il carattere non imprenditoriale dell'attività oggetto di contestazione.
Il Tribunale sottolinea che ritenere l'attività interferente con i diritti audiovisivi equivarrebbe ad un'estensione della normativa a ipotesi non contemplate, con una conseguente limitazione della libertà di espressione (art. 21 Cost. e art. 10 CEDU).
In conclusione, il reclamo viene respinto, confermando che il prodotto dell'attività ludica del resistente, pur ispirandosi alle azioni reali, costituisce una "creazione autonoma e distinta" che non interferisce, in base alla normativa vigente, con i diritti audiovisivi della Lega.






