24 febbraio 2026
Sincronizzazione abusiva su YouTube: il beneficiario della pubblicità non risponde senza prova del concorso nell’illecito
In tema di diritto d’autore, la responsabilità per la riproduzione e sincronizzazione di un brano musicale senza autorizzazione non ha natura oggettiva. Pertanto, qualora il brano sia utilizzato come sottofondo di un video promozionale diffuso online da terzi, la responsabilità non può ricadere sul beneficiario della pubblicità (titolare del marchio o del prodotto) a meno che non si provi che quest’ultimo sia stato autore o compartecipe della violazione. Il solo beneficio indiretto derivante dalla promozione non è sufficiente a fondare l'obbligo risarcitorio.
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