27 ottobre 2026
Gestione collettiva del diritto d’autore: la CGUE delimita l’utilizzo dei proventi per finalità sociali, culturali ed educative
L’articolo 11, paragrafo 4, in combinato disposto con gli articoli 12, paragrafo 4, e 13, paragrafi 4 e 6, della direttiva 2014/26/UE deve essere interpretato nel senso che osta alla destinazione, mediante detrazioni sui proventi dei diritti, di somme al finanziamento di servizi sociali, culturali ed educativi a favore di persone che non siano titolari dei diritti d’autore, anche quando la normativa nazionale imponga agli organismi di gestione collettiva di promuovere opere di interesse culturale. La medesima disciplina non impedisce, invece, di destinare a tali finalità gli importi non distribuibili, nei limiti e alle condizioni previsti dalla direttiva.
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