28 giugno 2013
Equo compenso per la riproduzione di opere protette mediante stampante e personal computer
La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 27 giugno 2013 (cause riunite C-457/11, C-458/11, C-459/11 e C-460/11), si è pronunciata in merito ad una serie di controversie concernenti l’equo compenso per la riproduzione di opere protette realizzata mediante una catena di dispositivi comprendenti una stampante ed un personal computer, in particolare nel caso in cui tali dispositivi siano collegati tra loro.
Secondo la Corte la nozione di "riproduzione effettuata mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi", ai sensi dell’art. 5, paragrafo 2, lett. a), della direttiva n. 2001/29 del 22 maggio 2001, deve essere interpretata nel senso che essa ricomprende riproduzioni a mezzo di una stampante e di un personal computer, qualora tali dispositivi siano collegati tra loro. In tale ipotesi, è consentito agli Stati membri istituire un sistema secondo il quale l’equo compenso è corrisposto dai soggetti che dispongono di un dispositivo che contribuisce, in modo non autonomo, al procedimento unico di riproduzione dell’opera o dell’altro materiale protetto sul supporto interessato, poiché questi ultimi possono ripercuotere il costo del prelievo sui loro clienti, fermo restando che l’importo complessivo dell’equo compenso dovuto come contropartita del pregiudizio subito dall’autore a seguito di siffatto procedimento unico non deve essere, in sostanza, diverso da quello stabilito per la riproduzione ottenuta mediante un solo dispositivo.