21 giugno 2016
Per l’Avvocato Generale UE il prestito di un libro digitale è paragonabile al prestito di un libro tradizionale
La messa a disposizione del pubblico di libri digitali da parte delle biblioteche per un periodo limitato rientra nel diritto di prestito sancito dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva europea n. 2006/115 (concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale). Così ha concluso il suo parere l’Avvocato Generale ritenendo applicabile il regime generale del diritto di prestito, che prevede un’equa remunerazione degli autori a titolo di eccezione per prestito pubblico.
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