• Diritti d'autore - Opere letterarie

21 giugno 2016

Per l’Avvocato Generale UE il prestito di un libro digitale è paragonabile al prestito di un libro tradizionale

La messa a disposizione del pubblico di libri digitali da parte delle biblioteche per un periodo limitato rientra nel diritto di prestito sancito dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva europea n. 2006/115 (concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale). Così ha concluso il suo parere l’Avvocato Generale ritenendo applicabile il regime generale del diritto di prestito, che prevede un’equa remunerazione degli autori a titolo di eccezione per prestito pubblico.

Questo contenuto è riservato agli abbonati. Se già disponi di un accesso valido clicca qui per autenticarti.
In caso contrario è possibile:
- contattare i numeri 06.56.56.7212 o 392.993.6698
- inviare un messaggio WhatsApp al numero 392.993.6698
- inviare una richiesta al servizio clienti
- consultare le formule di abbonamento