• Diritti connessi al diritto d'autore

11 luglio 2013

Riscossione indiscriminata di un prelievo per copia privata

Con riferimento ad un sistema di equo compenso che assume la forma di un prelievo per copia privata riscosso al momento della prima vendita di supporti di registrazione idonei alla riproduzione, la Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza dell’11 luglio 2013 (causa C-521/11), ha affermato che la riscossione indiscriminata del  prelievo sulla prima vendita di supporti di registrazione può, a determinate condizioni, essere compatibile con il diritto dell’Unione.

Secondo la Corte si può presumere, salvo prova contraria, che i privati utilizzino i supporti di registrazione a fini privati, a condizione che siano soddisfatti due requisiti: 1) difficoltà pratiche legate alla determinazione della finalità privata dell’uso dei supporti devono giustificare la previsione di una presunzione siffatta; 2) tale presunzione non deve condurre ad imporre il prelievo per copia privata nei casi in cui tali supporti sono manifestamente utilizzati a fini non privati.

Inoltre, l’obbligo imposto da uno Stato membro di versare, al momento dell’immissione in commercio a fini commerciali ed a titolo oneroso dei supporti di registrazione idonei alla riproduzione, un prelievo per copia privata destinato a finanziare l’equo compenso non può essere escluso in ragione del fatto che un prelievo analogo è già stato versato in un altro Stato membro.

Infine, il diritto all’equo compenso, o il prelievo per copia privata destinato a finanziare tale compenso, non può essere escluso in ragione del fatto che la metà dei proventi riscossi a titolo di detto compenso o prelievo è versata non già direttamente agli aventi diritto a tale stesso compenso, bensì ad enti sociali e culturali istituiti a favore di tali aventi diritto, a condizione che tali enti sociali e culturali operino effettivamente a favore dei suddetti aventi diritto e che le modalità di funzionamento degli enti stessi non siano discriminatorie, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.