6 novembre 2026
Like Company: le conclusioni Szpunar sull’IA generativa
di Elisa Patrizi
Con le conclusioni presentate il 3 novembre 2026 nella causa C-250/25, Like Company c. Google Ireland, l’Avvocato generale Szpunar ha offerto alla Corte di Giustizia la prima occasione di misurarsi con l’intelligenza artificiale generativa, proponendo una lettura del diritto connesso degli editori che esclude dal suo perimetro l’addestramento dei modelli, ma vi riconduce l’impiego degli articoli per ancorare in tempo reale le risposte dei chatbot. Le soluzioni prospettate, giunte con due mesi di ritardo rispetto alla data annunciata e con un’ampiezza inconsueta che riflette la complessità delle questioni, sono destinate a orientare i numerosi contenziosi pendenti in Europa e si intrecciano con il confronto in corso presso il Tavolo tecnico istituito dall’AGCOM, nel quale il modello dell’autorizzazione preventiva si propone come possibile chiave di composizione del conflitto tra editori e fornitori.
Una causa molto attesa
È lo stesso Avvocato generale ad aprire le conclusioni rimarcando come la causa porti per la prima volta all’attenzione della Corte la “rivoluzione” dell’intelligenza artificiale generativa, consapevolezza che traspare anche dalla cronologia del procedimento, nel quale all’udienza del 10 marzo 2026 avrebbe dovuto seguire la presentazione delle conclusioni il 3 settembre.
Il differimento si accompagna ad un’estensione dell’atto che, per ammissione dello stesso Avvocato generale, eccede in misura significativa quella consueta e che risponde alla complessità delle questioni sottoposte alla Corte, complessità confermata dall’ampiezza della partecipazione al procedimento, nel quale le conclusioni danno conto delle posizioni espresse da nove governi nazionali, tra cui quello italiano, oltre che dalla Commissione.
Che cosa è in gioco
La controversia trae origine dall’azione promossa da un editore ungherese nei confronti di Google per l’utilizzo dei propri articoli da parte del chatbot Gemini, ma la sua portata trascende di gran lunga la vicenda individuale, investendo il fondamento stesso del rapporto tra produzione professionale dell’informazione e sistemi generativi.
Gli editori lamentano, infatti, che le sintesi prodotte dai chatbot siano elaborate a partire da articoli prelevati dai loro siti in assenza di autorizzazione e di compenso, e che tali sintesi, esaurendo il bisogno informativo dell’utente, tendano a sostituirsi alla lettura degli articoli originari, con ricadute dirette sui ricavi e, in prospettiva, sulla sostenibilità economica dell’informazione, che costituisce oggi il nodo attorno al quale si articola l’intero confronto tra editoria e intelligenza artificiale.
Le soluzioni proposte
Nella ricostruzione dell’Avvocato generale l’addestramento dei modelli resterebbe estraneo al perimetro del diritto connesso degli editori, in quanto non integrerebbe un “utilizzo online” delle pubblicazioni di carattere giornalistico, mentre vi rientrerebbe pienamente l’impiego degli articoli per ancorare in tempo reale le risposte del sistema, secondo la tecnica comunemente designata come Retrieval-Augmented Generation (RAG), al quale non potrebbe applicarsi l’eccezione per l’estrazione di testo e di dati.
Il criterio dirimente sarebbe quello della riconoscibilità, poiché la risposta del chatbot integrerebbe una violazione del diritto ogniqualvolta conservi riconoscibile la forma espressiva dell’articolo in misura tale da renderne superflua la lettura, anche quando il testo sia stato oggetto di parafrasi, restando invece liberamente utilizzabili i meri fatti.
Quanto alla responsabilità, il fornitore ne risponderebbe allorché la violazione risulti insita nel suo modello economico ovvero qualora abbia omesso di adottare le misure esigibili da un operatore diligente, mentre la scelta dell’editore di non bloccare i programmi di scansione, dettata dall’esigenza di non scomparire dai risultati dei motori di ricerca, non potrebbe essere interpretata come manifestazione di consenso.
Gli scenari che si aprono
Le conclusioni si inseriscono in un contesto già segnato da un contenzioso di crescente intensità, nel quale il Tribunale regionale di Monaco I si è pronunciato in due cause promosse dalla società di gestione collettiva GEMA nei confronti di fornitori di sistemi di intelligenza artificiale, mentre dal 9 dicembre 2025 la Commissione europea conduce un’indagine, sotto il profilo del diritto della concorrenza, sull’utilizzo dei contenuti degli editori da parte di Google per i servizi AI Overviews e AI Mode.
Ove la Corte dovesse aderire all’impostazione dell’Avvocato generale, il baricentro delle future controversie si sposterebbe dalla questione dell’addestramento a quella della prova, con la conseguenza che agli editori spetterebbe dimostrare la riconoscibilità del proprio articolo nelle risposte generate, sia pure con l’ausilio di una presunzione di utilizzo fondata su un campione ragionevole di risposte, e ai fornitori di avere progettato servizi strutturalmente rispettosi dei diritti altrui.
Non meno rilevante appare il segnale offerto sul piano negoziale, poiché l’Avvocato generale riconosce agli editori una “forte posizione negoziale” e auspica la conclusione di accordi di licenza, prospettando altresì la possibilità che gli Stati membri introducano forme di compenso per gli utilizzi coperti dall’eccezione per l’estrazione di testo e di dati.
L’autorizzazione preventiva come prospettiva di riforma
Le soluzioni prospettate dall’Avvocato generale lasciano tuttavia agli editori un compito gravoso, poiché la loro tutela dipenderebbe dall’adozione di misure tecniche di blocco, che rischiano di comprometterne la visibilità nei motori di ricerca, ovvero dalla dimostrazione della riconoscibilità dei propri articoli nelle risposte generate.
In prospettiva di riforma, una possibile risposta è offerta dall’autorizzazione preventiva (opt-in), sulla quale si sta sviluppando il confronto presso il Tavolo tecnico istituito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la delibera n. 127/26/CONS, tutt’ora aperto, dove, accanto all’analisi dei meccanismi di opposizione, è stata avanzata la proposta di subordinare l’utilizzo dei contenuti da parte dei sistemi di intelligenza artificiale al consenso espresso del titolare.
La proposta potrebbe trovare un argomento a sostegno nelle stesse conclusioni, che escludono che l’editore il quale lasci accessibili i propri articoli, per non scomparire dai motori di ricerca, presti per ciò solo un consenso implicito al loro impiego da parte dei chatbot, e che riconoscono agli editori una forte posizione negoziale. Un regime di opt-in, da introdurre in sede europea, darebbe forma generale a queste indicazioni, separando la presenza nei risultati di ricerca dall’utilizzo per finalità generative e spostando sul piano della licenza, anziché su quello della prova in giudizio, la definizione delle condizioni d’uso e del corrispettivo.
Riepilogo
Attese a lungo, le conclusioni dell’Avvocato generale Szpunar delineano un equilibrio delicato, nel quale l’ancoraggio delle risposte sarebbe attratto nel perimetro del diritto connesso degli editori, l’addestramento ne resterebbe escluso e la violazione dipenderebbe dalla riconoscibilità dell’articolo nella risposta generata.
La parola spetta ora alla Corte di Giustizia, la cui decisione è destinata a costituire il punto di riferimento tanto per i contenziosi quanto per le trattative in corso tra editori e fornitori di intelligenza artificiale, mentre il Tavolo tecnico dell’AGCOM offre la sede nella quale valutare se un regime di autorizzazione preventiva possa assicurare una soluzione più netta di quella, fondata sulla prova della riconoscibilità, prospettata nelle conclusioni.
Avv. Elisa Patrizi
Studio Previti Associazione Professionale






