• Etichettatura

27 febbraio 2018

Etichetta pomodoro: da agosto scatta l'obbligo di indicazione di origine per conserve, sughi e derivati

Sulla Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2018, n. 47 è stato pubblicato il decreto interministeriale 16 novembre 2017, firmato dai Ministri delle politiche agricole Maurizio Martina e dal Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, per introdurre l'obbligo di indicazione dell'origine dei derivati del pomodoro.

Come già in vigore per i prodotti lattiero caseari, per la pasta e per il riso, il provvedimento in esame introduce la sperimentazione per due anni del sistema di etichettatura.

Nel comunicato stampa del 27 febbraio 2018 così si esprime il Ministro Martina:

Andiamo avanti sulla strada della trasparenza in etichetta e della qualità soprattutto in una filiera strategica come quella del pomodoro. Le nuove etichette aiuteranno a rafforzare i rapporti tra chi produce e chi trasforma. In questo modo tuteliamo non solo i nostri prodotti, ma anche il lavoro delle nostre aziende e i consumatori. Siamo convinti che questa scelta debba essere estesa a livello europeo, garantendo così la piena attuazione del regolamento Ue 1169 del 2011. I cittadini hanno il diritto di conoscere con chiarezza l'origine delle materie prime degli alimenti che finiscono sulle loro tavole. 

 

Ambito di applicazione

Il decreto si applica ai derivati del pomodoro come conserve e concentrato di pomodoro, oltre che a sughi e salse preparate a base di pomodoro che siano composti almeno per il 50% da derivati del pomodoro.


Indicazioni d'origine da riportare in etichetta

L'art. 2 del provvedimento in esame prevede che le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia dovranno obbligatoriamente indicare in etichetta le seguenti diciture:

  • Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale è stato coltivato il pomodoro;
  • Paese di trasformazione del pomodoro: nome del Paese nel quale è il pomodoro è stato trasformato.

Qualora il pomoro utilizzato nella preparazione sia stato coltivato e trasformato interamente in un unico Paese, l'indicazione di origine potrà essere assolta con l'utilizzo della dicitura: Origine del pomodoro: nome del Paese.

Inoltre se le fasi di coltivazione e trasformazione avvengono nel territorio di più paesi membri dell'Unione europea o situati al di fuori dell'Unione europea si possono utilizzare, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata, le seguenti diciture: "UE", "non UE", "UE e non UE".

 

Origine visibile in etichetta

Le indicazioni sull'origine devono essere indelebili e apposte in etichetta in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili. 
Esse non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.
Le medesime indicazioni devono essere stampate in 
caratteri con la parte mediana (altezza della x), non inferiore a 1,2 millimetri. 

 

Fase di sperimentazione, entrata in vigore e decadenza

Come già accaduto per i decreti sull'etichettatura della pasta e del riso, è prevista un'entrata in vigore rinviata a 180 giorni dopo la pubblicazione del decreto in gazzetta (25 agosto 2018) e un’applicazione in via sperimentale fino 31 dicembre 2020.

Entro il 30 settembre 2020 il MIPAA ed il MISE trasmetteranno alla Commissione  europea un rapporto sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

Inoltre, se la Commissione europea dovesse adottare prima del 31 dicembre 2020 atti esecutivi ai sensi dell'art. 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, vale a dire in merito all'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, il presente decreto perderà efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi.   

Infine, al fine di consentire lo smaltimento delle scorte, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore del D.M. in oggetto, potranno essere commercializzati entro il termine di conservazione previsto in etichetta.