• Diritti di proprietà industriale - Aspetti generali

2 gennaio 2014

Legge di stabilità 2014: novità d'interesse

Tra le numerose novità previste dalla Legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 - S.O. n. 87 - ed in vigore dal 1° gennaio 2014, si evidenziano le seguenti disposizioni di possibile interesse per gli utenti:

Tutela delle produzioni agroalimentari made in Italy contro il fenomeno della contraffazione ed dell'italian sounding

Art. 1, comma  28

Al fine di concorrere allo sviluppo  e  alla  promozione  delle tradizioni e dei prodotti agroalimentari  italiani,  con  particolare riferimento alle produzioni mediterranee tipiche,  biologiche  e  di origine protetta, realizzate da  imprese  agricole  e  agroalimentari condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno, e di valorizzare la cultura gastronomica nazionale  soprattutto  all'estero,  nonchè  di sostenere la valorizzazione  dell'immagine  dei  ristoranti  italiani che,  a  livello  internazionale, garantiscono il  rispetto   degli standard  di  qualità  dell'ospitalità  italiana,  nell'ambito  del perseguimento degli obiettivi volti a fornire  una  più  corretta  e dettagliata informazione al consumatore  in  ordine  alle  autentiche produzioni agroalimentari  italiane,  anche  meglio  conosciute  come produzioni agroalimentari made in Italy, e ad agevolare il  contrasto del fenomeno dell'italian sounding, per l'anno 2014  è  concesso  un contributo di 2 milioni di euro  in  favore  dell'Istituto  nazionale ricerche turistiche (ISNART), diretto  a  rafforzare  l'attività  di promozione di certificazione del  marchio  «Ospitalità  Italiana  -- Ristoranti Italiani nel mondo», svolta dall'Istituto medesimo.

 

Web tax: formula notevolmente più soft rispetto alla versione originaria
 
Art. 1, comma  33

Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. (Acquisto di pubblicità on line) --  1.  I  soggetti passivi che  intendano  acquistare  servizi  di  pubblicità  e  link sponsorizzati on line, anche  attraverso  centri media  e  operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli  da  soggetti  titolari  di  una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. 2. Gli spazi pubblicitari  on  line  e  i  link  sponsorizzati  che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio  on  line attraverso rete fissa o rete  e  dispositivi  mobili,  devono  essere acquistati  esclusivamente attraverso   soggetti,   quali   editori, concessionarie pubblicitarie, motori di  ricerca  o  altro  operatore pubblicitario,     titolari     di     partita     IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La  presente  disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione  di  compravendita  sia stata effettuata mediante centri media, operatori  terzi  e  soggetti inserzionisti».

 

Istituzione del “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno  all'editoria”
 
Art. 1, comma 261.

E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno  all'editoria» con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016,  destinato ad incentivare, in conformità con il regolamento (CE)  n.  1998/2006 della Commissione, del 15  dicembre  2006,  relativo  agli  aiuti  di importanza  minore  (de  minimis),  gli  investimenti  delle  imprese editoriali, anche di nuova  costituzione,  orientati  all'innovazione tecnologica e  digitale  e  all'ingresso  di  giovani  professionisti qualificati  nel  campo  dei  nuovi   media   ed   a   sostenere   le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri  con  delega  per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare  entro  il 31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto  con  il  Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  il  Ministro  dello  sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentite  le organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle  specifiche  esigenze  di  sostegno  delle imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo.