• Varietà vegetali

14 marzo 2024

Decisione della Commissione di ricorso dell’UCVV del 12 gennaio 2024 in una procedura congiunta riguardante le varietà CRIPPS PINK/PINK LADY e CRIPPS RED/SUNDOWNER

di Roberto Manno

Con una decisione storica del 12 gennaio 2024, la Commissione di Appello (BoA) dell’Ufficio delle varietà vegetali comunitarie (CPVO) dell’Unione Europea (UE) annullato la decisione dell’Ufficio riguardo alla validità, per mancanza di novità, delle varietà CRIPPS PINK/PINK LADY e CRIPPS RED/SUNDOWNER, ritenendole caratterizzate da "mancanze di chiarezza e dettaglio" e "non in linea con i principi di buona amministrazione della giustizia, certezza giuridica e obbligo di motivazione".


Il contesto di una duratura disputa

Cripps Pink e Cripps Red sono le due leggendarie varietà di mela create alla fine degli anni ’70 dal Dr. John Ernest Lane Cripps (scomparso purtroppo il 10 maggio 2022), commercializzate in tutto il mondo con i marchi PINK LADY e SUNDOWNER.

Le domande per le due varietà sono state presentate nel 1995 dall’allora Western Australia Agriculture Authority (ora DPIRD o WAAA), l’ente statale alle cui dipendenze lavorava il Dr. Cripps e l’intero team di ricercatori.

La validità di Cripps Pink è stata esaminata in procedimenti avviati davanti al CPVO nel 2014 da Pink Lady America (“PLA”) e conclusi dopo che il Tribunale Generale dell’Unione Europea ha deciso che le prove nel fascicolo non erano sufficienti a dimostrare che al momento della presentazione della domanda per Cripps Pink davanti al CPVO, il WAAA fosse stato effettivamente a conoscenza o avesse acconsentito alle vendite effettuate dai vivai ed agricoltori prima del 29 agosto 1989, data rilevante per l’esame della novità commerciale secondo l’articolo 116 del Regolamento di base del Consiglio dell’UE n. 2100/94 (“BR”).

Di particolare rilevanza nelle decisioni del caso è stato il ruolo svolto dall’articolo 53(a) del Regolamento della Commissione n. 874/2009 (“Regolamento delle norme di attuazione del regolamento base” o “IRR”), secondo cui i procedimenti di nullità e cancellazione di cui agli articoli 20 e 21 del Regolamento Base possono essere avviati dall’Ufficio quando sorgono seri dubbi sulla validità del titolo. Tali procedimenti possono essere avviati d’ufficio o su richiesta dell’Ufficio.


Nuova azione di nullità da parte di TEAK ENTERPRISE PTY

Una nuova petizione è stata presentata davanti al CPVO dall’azienda australiana Teak Enterprise PTY, basandosi su nuove e importanti prove intese a dimostrare come WAAA fosse a conoscenza delle cessioni e vendite di costituenti delle varietà Cripps Pink e Cripps Red (l’altra varietà creata dal Dr. John Cripps), e della libera commercializzazione delle stesse in Australia anni prima della data rilevante, ovvero il 29 agosto 1989.

In particolare, fu questo il motivo per l’assenza di diritti di proprietà intellettuale in Australia, sia delle privative vegetali Cripps Pink e Cripps Red che per il marchio PINK LADY o SUNDOWNER.

Con due decisioni ex-parte del 17 maggio 2021, il CPVO ha respinto le azioni di TEAK sostenendo che le prove (anche le nuove) non erano in grado di sollevare “seri dubbi” sulla novità, o di rendere necessaria alcuna indagine da parte dell’Ufficio d’ufficio come indicato dall’Art. 76 BR.

Le decisioni del CPVO sono state impugnate da Teak sulla base di diverse eccezioni e argomenti, ovvero: 1) errata valutazione dei fatti e delle prove che ha portato a conclusioni erronee sul fatto che non ci fossero seri dubbi sulla validità delle privative comunitarie di Pink Lady e Sundowner; 2) mancata applicazione dell’articolo 53(a) del Regolamento delle norme di attuazione poiché i procedimenti di novità dovevano essere avviati; e 3) mancata dichiarazione di nullità del PVR di Pink Lady e del PVR di Sundowner in conformità alla normativa pertinente, in particolare all’articolo 20 del Regolamento di base.


L’analisi della Commissione di Appello

Dopo un’udienza pubblica di 7 ore il 12 ottobre 2023, la Commissione di Appello ha emesso la sua decisione, affermando fin dal principio che la richiesta supplementare di dichiarare nulle e annullate le due varietà era perfettamente ammissibile secondo l’Art. 72 BR, che attribuisce alla BoA “ogni potere” sulle questioni di competenza dell’Ufficio.

Successivamente, la Commissione ha respinto tutte le posizioni dell’Ufficio e del WAAA e, con il supporto di una giurisprudenza consistente, ha pienamente avallato gli argomenti dell’appellante sulla valutazione degli effetti delle cessioni, affermando che "il termine ‘consenso’ nell’articolo 10(1) del Regolamento di base include il consenso implicito".

Riguardo alla ricostruzione fattuale del caso e alla valutazione delle prove, il BoA ha stabilito che il CPVO ha fallito "nel condurre le valutazioni sulla sufficienza e adeguatezza delle prove in conformità, tra l’altro, ai principi di buona amministrazione, certezza giuridica, legittime aspettative e l’obbligo di motivazione", trovando che le decisioni impugnate si basavano più su "un’inclinazione o predisposizione a giungere a una conclusione volta a sostenere le conclusioni tratte in valutazioni simili condotte in passato” che su una valutazione “condotta in modo imparziale ed oggettivo".

Al termine di un’analisi legale estremamente precisa supportata da precise citazioni della giurisprudenza dell’UE, la Commissione ha concluso che nei procedimenti di novità (nostra enfasi) sarebbe importante per il CPVO "ottenere prove, informazioni e testimonianze rilevanti, anche d’ufficio, prima di adottare una decisione ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento di base. In particolare, la Commissione di Appello osserva che sarebbe estremamente utile per il CPVO compiere sforzi ragionevoli e proporzionati per ottenere informazioni, prove e testimonianze da individui con esperienza e/o conoscenza delle vendite e di altre cessioni prima della data limite di novità per i due PVR".

Su tali basi, la Commissione di Appello ha criticato il CPVO per non aver effettuato alcuno sforzo "per ottenere e indagare, d’ufficio, prove e informazioni a riguardo", specialmente dati le numerose dichiarazioni giurate, rilasciate sotto piena responsabilità in caso di falso.

Infatti, è stata proprio la mancanza di sforzi investigativi da parte del CPVO la ragione per cui la Commissione ha deciso che non sarebbe stato opportuno adottare decisioni definitive sulla validità, assicurandosi invece "che il CPVO valuti attentamente e in dettaglio, la validità delle privative vegetali VR in questione in futuro, in particolare per quanto riguarda il soddisfacimento del criterio di novità".

In base alle conclusioni sopra riportate, la BoA:

  • ha annullato le decisioni precedenti del CPVO di non dichiarare nulle le PVR per Pink Lady e Sundowner, e di non avviare procedimenti di nullità riguardanti le stesse;
  • ha rimandato al CPVO, per aprire procedimenti di nullità per il PVR di Pink Lady e il PVR di Sundowner con l’espressa disposizione che dopo l’apertura dei rispettivi procedimenti di nullità, il CPVO conduca valutazioni e indagini approfondite di tutti i fatti e le prove rilevanti;
  • ha ordinato che, dopo l’apertura dei rispettivi procedimenti di nullità, il CPVO conduca valutazioni e indagini approfondite di tutti i fatti e le prove rilevanti, e in particolare che il CPVO: (a) inviti persone rilevanti a fornire informazioni e prove, riguardanti le vendite e le altre cessioni delle varietà; e (b) adotti misure proporzionate per raccogliere informazioni e prove rilevanti sulle vendite o altre cessioni delle varietà al momento opportuno, in particolare sul consenso espresso o implicito del titolare/breeder di tali vendite/cessioni e sulla conoscenza delle vendite o delle altre cessioni che il titolare/breeder ha avuto o avrebbe dovuto avere di esse;
  • ha ordinato al CPVO di rimborsare all’appellante le tasse di appello relative a questi casi di appello.

Il testo della decisione (in inglese) del Board of Appeal può essere consultato qui.


Commenti sul caso

La decisione della BoA, sebbene sia soggetta a ricorso Tribunale di Prima Istanza dell’UE, ha certamente un enorme impatto sull’interpretazione sostanziale della novità così come sulla valutazione dei "seri dubbi" da parte del CPVO, evitando di configurare l’Art. 53(a) del IIR in modo da imporre al richiedente l’onere di una probatio diabolica, con evidenti effetti sugli obblighi che l’Art. 76 del Regolamento del Consiglio (CE) n. 2100/94 del 27 luglio 1994 invece riserva al CPVO affinchè conduca, ex officio, le necessarie investigazioni.

Uno degli aspetti più importanti di questo caso è infatti la discrezionalità del CPVO nell’interpretazione dell’Art. 53(a) IIR, cosicchè "qualsiasi prova che indichi, o che possa indicare, che un breeder ha dato il consenso tacito o implicito a vendite o altre cessioni rilevanti prima della data limite di novità, è in grado di sollevare dubbi, compresi dubbi gravi, sulla validità di un PVR. Consegue quindi che l’importanza di tale prova non può essere scontata o sottovalutata dal CPVO, quando il CPVO valuta la sufficienza delle prove addotte da un richiedente per sollevare seri dubbi ai sensi dell’articolo 53a del IIR".

Dato il carattere universale della "novità" e "distintività" come principi fondamentali in qualsiasi membro dell’area UPOV, la recente decisione avrà importanti effetti anche in futuro, contribuendo all’interpretazione e valutazione uniforme dei requisiti riconosciuti a livello internazionale che coinvolgono interessi di ordine pubblico.
 


Avv. Roberto Manno
WebLegal.it

Il presente contributo è stato pubblicato su WebLegal.it