• Diritti di proprietà industriale - Aspetti generali

30 agosto 2013

Elezione di domicilio per gli iscritti all'Albo dei consulenti in proprietà industriale

E' abrogato il comma 4 dell'art. 203 del codice della proprietà industriale, di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30,

il quale disponeva, con riferimento all'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprietà industriale, che i soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'art. 203 e che "abbiano domicilio professionale in uno Stato membro dell'Unione europea sono tenuti ad eleggere domicilio in Italia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 120, comma 3," dello stesso codice.

Così ha stabilito l'art. 2 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194, in vigore dal 4 settembre 2013, non rendendo pertanto più necessaria l'elezione del domicilio in Italia per gli iscritti all'Albo dei consulenti in proprietà industriale nell'ipotesi indicata.