19 marzo 2019
Patent Box: determinazione del reddito agevolabile nello sviluppo software quando la maggior parte dell'attività di sviluppo è effettuata dai soci
L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito sottoposto al suo esame con interpello in materia di determinazione del reddito agevolabile ai fini dell'accesso alla misura agevolativa del "Patent Box", nel caso in cui, con riferimento ad un'attività di sviluppo software svolta da una società in nome collettivo, la maggior parte dello sviluppo è effettuata dai propri soci, per il cui lavoro non ci sono costi fiscalmente riconosciuti.
Si tratta della risposta n. 76 del 18 marzo 2019, nella quale l'Agenzia ha esaminato il quesito formulato da una società in nome collettivo che svolge attività di ricerca e sviluppo nel campo del software.
La società istante ha sviluppato un software completamente in-house e lo ha dato in licenza d'uso a soggetti terzi attraverso un modello di licensing, per cui la società istante è proprietaria del software e gli utenti, a fronte del pagamento di un corrispettivo, ricevono il semplice diritto d'uso.
Per adeguare il prodotto alle mutate richieste del marketing è necessario un continuo e costante sviluppo del software. L'attività di sviluppo del software è scrupolosamente protocollata ed è svolta parzialmente da due dipendenti della società, ma principalmente dai soci della stessa. Ciò comporta che a fronte del lavoro di sviluppo effettuato dai soci non ci sono costi in contabilità e, quindi, costi fiscalmente riconosciuti.
La società istante ha precisato che il software in commento ha tutte le caratteristiche per essere considerato bene immateriale identificabile; e che il contribuente sviluppa il programma completamente all'interno, senza acquistare licenze all'esterno e non fa parte di un gruppo. Non ha società che direttamente o indirettamente lo controllano, né tantomeno controlla direttamente o indirettamente altre società.
Tutto ciò premesso, la società chiede se, ai fini del calcolo del reddito agevolabile, secondo la disciplina che regola il Patent Box, derivante dalla concessione in uso del software, il fatto che la maggior parte dello sviluppo è effettuata dai propri soci e che per questo lavoro non ci sono costi fiscalmente riconosciuti, costituisce causa ostativa all'applicazione dell'agevolazione in questione.
L'Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito posto, premettendo che resta impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria in ordine alla spettanza e alla misura dell'agevolazione, richiama quanto precisato nel paragrafo 6.4 della circolare 7 aprile 2016, n. 11/E, in cui su legge:
6.4 La determinazione dei costi diretti ed indiretti
Dall’ammontare dei componenti positivi impliciti in caso di utilizzo diretto o dai canoni di concessione in uso in caso di utilizzo indiretto è necessario sottrarre i componenti negativi connessi ai predetti componenti positivi.
Il reddito agevolabile sarà costituito dai componenti positivi diminuiti dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi.
Per costi diretti si intendono tutti i costi imputabili in maniera certa ed univoca al “costo di produzione” del singolo IP. Ci si riferisce a beni o risorse di produzione direttamente attribuibili al processo di ricerca e sviluppo. Si tratta di costi che hanno una relazione specifica con l’IP considerato (naturalmente correlabili).
Sono, invece, “indiretti” quei costi imputabili all’IP secondo criteri di comunanza ovvero indirettamente mediante un processo di ripartizione.
Per questa tipologia di costi manca una relazione specifica con l’IP considerato. Si tratta di quei costi che risultano comuni a più beni immateriali quali i costi di tipo amministrativo, utilizzo di attrezzature o macchinari condiviso da altre commesse, le spese relative agli immobili, ecc.
Per individuare tali costi si ritiene necessario far scaturire gli stessi da una ripartizione che faccia riferimento alle cause da cui originano. Generalmente, le metodologie di ripartizione più adoperate nella prassi fanno riferimento alle ordinarie modalità di allocazione e ripartizione dei costi impiegate nelle tecniche di contabilità industriale (ad esempio basate sul costo, sul capitale impiegato, sul fatturato, sull’organico, ecc.).
Resta fermo che, in termini quantitativi, i costi rilevanti ai fini della determinazione del reddito agevolabile di un determinato periodo d’imposta sono pari a quelli fiscalmente deducibili nel medesimo periodo d’imposta in base alle disposizioni del TUIR.
In altri termini, in sede di determinazione del reddito agevolabile, una volta identificati i costi diretti e indiretti riferibili all’IP, sarà necessario valutarne la rilevanza fiscale (in termini, ad esempio, di inerenza e di quantificazione), in base alle ordinarie disposizioni del TUIR.
Pertanto, concorrono alla formazione del reddito agevolabile i costi, diretti e indiretti, connessi ai componenti positivi derivanti dall'utilizzo, diretto o indiretto, del bene immateriale agevolabile nella misura in cui gli stessi sono fiscalmente deducibili nel medesimo periodo d'imposta in base alle disposizioni del TUIR. Ciò comporta che, una volta identificati i costi, diretti e indiretti, riferiti all'IP, occorre valutarne la rilevanza fiscale (in termini, ad esempio, di inerenza e di quantificazione) in base alle ordinarie disposizioni del TUIR. Presupposto imprescindibile per effettuare tale valutazione è l'imputazione di detti costi al conto economico dell'esercizio di competenza salvo le eccezioni previste dall'articolo 109, comma 4, del TUIR, che non sono riscontrabili nella fattispecie oggetto di esame.
Alla luce di ciò, l'Agenzia conclude che al calcolo del reddito agevolabile ai fini del Patent Box devono concorrere tutti i costi fiscalmente deducibili sostenuti dalla società istante connessi ai componenti positivi derivanti dall'utilizzo indiretto del programma, ivi compresi i costi derivanti dalle prestazioni professionali di ricerca e sviluppo che i soci dovranno fatturare alla società e far concorrere alla determinazione del loro reddito complessivo.