4 aprile 2014
Il nuovo regolamento UE sull’esenzione per categoria di trasferimenti di tecnologia
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 93 del 25 marzo 2014 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione del 21 marzo 2014 relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia.
Si tratta di un nuovo regolamento di esenzione per categoria di accordi, nel caso specifico si applica agli accordi di trasferimento di tecnologia. L'art. 2, infatti, stabilisce:
"Conformemente all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato, e salvo il disposto del presente regolamento, l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi di trasferimento di tecnologia.".
L’art. 101, paragrafo 1, del TFUE dispone che:
"Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.".
Pertanto, agli accordi di di trasferimento di tecnologia non si applicano - in forza dell'esenzione prevista dal Regolamento in esame - le citate disposizioni del TFEU poste a tutela della libera concorrenza nel mercato.
Il Regolamento (UE) n. 316/2014 entrerà in vigore il 1° maggio 2014 e si potrà applicare fino al 30 aprile 2026. Esso rapprensenta una revisione del precedente Regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che scadrà il 30 aprile 2014.
Gli accordi di trasferimento di tecnologia hanno per oggetto la licenza per diritti tecnologici. Tali accordi favoriscono di norma un più efficiente uso delle risorse e promuovono la concorrenza, in quanto possono ridurre la duplicazione delle attività di ricerca e sviluppo, offrire maggiori incentivi per la ricerca e sviluppo iniziale, stimolare l’innovazione incrementale, agevolare la diffusione delle tecnologie e alimentare la concorrenza sul mercato del prodotto.
Un’impresa, qualora siano presenti sul mercato nuove tecnologie che risultano essere essenziali per garantire il posizionamento del proprio prodotto, può maturare la necessità di acquisirne la disponibilità per integrare le proprie conoscenze e mantenere alti livelli di competitività.
L’acquisizione della proprietà industriale può avvenire attraverso il contratto di licenza, ossia il trasferimento temporaneo del diritto di godimento/sfruttamento del diritto di proprietà industriale.
Infatti, nel caso in cui il titolare desideri soltanto concedere a terzi il diritto d'uso temporaneo ed esclusivo (o della tecnologia), mantenendone la proprietà, l’opzione che può essere percorsa è quella del contratto di licenza. In base a tale tipologia contrattuale il titolare riconosce a terzi il diritto di utilizzare e sfruttare economicamente la proprietà industriale di cui dispone nei limiti contrattualmente pattuiti.
Così, pur non attuandosi un trasferimento della titolarità sul diritto di proprietà industriale, il licenziante limita la pienezza del suo diritto di esclusiva.
Qualora il contratto di licenza abbia per oggetto proprietà industriale e sia concluso tra imprese produttrici, esiste il rischio per il licenziante di creare un concorrente, o di rafforzare un concorrente esistente.
Per limitare tale rischio, spesso si prevedono clausole di restrizione territoriale, imponendo al licenziatario di astenersi dal fabbricare, usare e vendere il prodotto licenziato al di fuori del territorio di assegnazione contrattuale.
La validità di queste clausole deve però essere valutata, alla luce della legge applicabile al contratto e - in particolare nell'Unione Europea - si dovrà verificare che dette clausole siano conformi alla normativa comunitaria applicabile sulla base del livello di protezione assegnata dal contratto e della rilevanza dei mercati di riferimento delle parti coinvolte.
In tale contesto si inserisce il nuovo Regolamento (UE) n. 316/2014 applicabile esclusivamente agli accordi mediante i quali il licenziante autorizza il licenziatario e/o uno o più dei suoi subfornitori a sfruttare i diritti tecnologici sotto licenza, eventualmente successivamente ad ulteriore attività di ricerca e sviluppo da parte del licenziatario e/o dei subfornitori, per la finalità di produzione di beni o servizi.