• Marchi registrati

12 maggio 2014

Accertamento negativo di contraffazione in via cautelare: è la legge a consentirlo nel diritto industriale

Con ordinanza 30 aprile 2014, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso proposto in via cautelare nei confronti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il quale si chiedeva di dichiarare che l'uso dei marchi registrati "Vermentino di Maremma" e "Moro di Capalbio" non contrastasse, rispettivamente, con le DOC "Maremma Toscana" e "Capalbio". L’ordinanza si segnala per il profilo processuale apparentemente inedito, avendo la ricorrente chiesto, in sede cautelare, l’accertamento negativo di una contraffazione.

La richiesta nasceva da due fattori: l’avvenuta concessione dei marchi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico in contrasto con il parere negativo all’uso di tali marchi emesso dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e la mutazione della denominazione Maremma Toscana da IGT a DOC successivamente alla concessione del marchio.

Il Giudice cautelare non solo ha ritenuto ammissibile l’intervento in fase cautelare, ma - in contrasto con quanto sostenuto dall’Avvocatura dello Stato - ha ammesso la legittimazione passiva del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in quanto capace di incidere sull’uso dei marchi oggetto della controversia con provvedimenti sanzionatori.

Nell’ordinanza in esame, infatti, si legge:

- con riguardo all’eccezione dell'Avvocatura dello Stato secondo cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non sarebbe legittimato passivamente con riferimento alle domande proposte,

“Tale deduzione non può essere tuttavia condivisa, dal momento che parte ricorrente intende ottenere l'accertamento cautelare in vista di provvedimenti sanzionatori che lo stesso Ministero potrebbe adottare a fronte della commercializzazione delle etichette sopra indicate. È evidente, allora, che la legittimazione passiva della convenuta sia sussistente.”.

- con riferimento all’affermazione dell’Avvocatura dello Stato per cui difetterebbe, nella fattispecie, l'interesse ad agire della ricorrente,

“Tale proposizione non ha fondamento: infatti l'ottenimento di una pronuncia (ancorché cautelare) diretta a far accertare l'assenza di interferenza tra i marchi "Vermentino di Maremma" e "Moro di Capalbio" e, rispettivamente, le denominazioni di origine controllata "Maremma toscana" e "Capalbio" presenta un innegabile utilità per la ricorrente, in quanto le consente di acquisire precisi elementi di giudizio quanto alla liceità dell'attività di commercializzazione che intende continuare a svolgere con riferimento ai propri vini; in altri termini, la decisione richiesta consentirà alla società istante di sapere se lo sfruttamento dei segni distintivi sopra indicati la esponga o meno al rischio di sanzioni amministrative. Con ciò risulta pure chiarito che la domanda cautelare è sorretta dal periculum in mora: l'accertamento cautelare dovrebbe infatti consentire alla ricorrente di evitare il pregiudizio che le deriverebbe dall'irrogazione di sanzioni di entità non predeterminabile (posto che l'immissione in commercio dei vini espone l'istante al rischio di reiterati interventi dell'Amministrazione). D'altro canto, se la ricorrente decidesse cautelativamente di non porre in vendita le bottiglie recanti le etichette contestate, ciò si tradurrebbe egualmente in un danno: verrebbe infatti in questione la perdita di guadagno generato dalla scelta di non commercializzare il prodotto.".

La questione dell’ammissibilità delle azioni di accertamento negativo in via cautelare è stata particolarmente dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza: la possibilità  di agire anche in via cautelare al fine di fare accertare che la propria condotta non costituisce comportamento lesivo dei diritti altrui è stata riconosciuta espressamente dal legislatore con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, che all’art. 120 del codice della proprietà industriale ha aggiunto il comma 6-bis (“Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresì alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare”), consentendo così per legge la proposizione di domande cautelari di accertamento negativo per la tutela di titoli di proprietà industriale.