11 novembre 2014
Comunicazione dell'UIBM in relazione alle osservazioni da parte di terzi durante l'esame delle domande
Riportiamo la comunicazione dell'UIBM che, a causa delle numerose osservazioni di terzi che pervengono durante le procedure di esame delle domande di brevetto e di certificato di protezione complementare, ha ritenuto di dover fornire le seguenti precisazioni:
Anche a seguito di specifico parere reso dal Direttore generale in data 20.10.2014, con il supporto del nostro Ufficio giuridico si fa presente quanto segue.
Premesso che
- il Codice della proprietà industriale ha previsto una specifica disciplina delle osservazioni di terzi in corso di procedimento soltanto in materia di marchi di impresa (artt. 174 CPI e 20 e 52 del Reg. att. CPI) e di privative per nuove varietà vegetali (art. 173 CPI),
- pur considerando la specialità della materia brevettuale è applicabile la normativa sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990,
l’Ufficio in presenza di osservazioni di terzi che pervengano nel corso del procedimento di concessione dei brevetti o dei certificati complementari di protezione per prodotti medicinali o fitosanitari acquisisce agli atti del fascicolo le osservazioni dei terzi, le valuta se pertinenti all’oggetto del procedimento, ma non ha ulteriori obblighi di informativa rispetto a quelli positivamente previsti dal CPI. Ovviamente qualora la Divisione competente per l’esame della domanda ravvisi impedimenti alla concessione del titolo di PI, procederà nelle forme di legge formulando rilievi, ai sensi dell’art. 173, c. 1.
Pertanto, per riassumere, qualora nel corso dei procedimenti di concessione dei brevetti per invenzione o per modello di utilità, dei certificati complementari di protezione per prodotti medicinali o fitosanitari, pervengano all’ufficio osservazioni da parte di terzi:
1) l’Amministrazione acquisisce agli atti le osservazioni per renderle disponibili , ai sensi dell’art. 33 del Reg. att. CPI.
2) l’Amministrazione valuta le osservazioni, ma non è tenuta a rispondere ai terzi e/o ad informare o trasmettere al titolare della domanda le osservazioni pervenute.
3) quanto sopra vale anche per i procedimenti di rilascio dei certificati di protezione e nella ipotesi di cui all’art. 14, lett. D) del Reg. CE n. 469/2009.
4) nel procedimento di cui all’art. 14, lett. D) del Reg. CE n. 469/2009, l’Ufficio accerta il ritiro della o delle corrispondenti autorizzazioni di immissione sul mercato, conformemente alla direttiva 2001/83/CE o alla direttiva 2001/82/CE, e dispone l’estinzione del certificato.