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12 maggio 2026

Sponsorizzazione in Formula 2: la Cassazione conferma la deducibilità integrale come spese di pubblicità

Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, le spese sostenute per la sponsorizzazione - consistenti nel versamento di un corrispettivo a fronte dell'impegno della controparte ad esporre il marchio e il nome della società (nella specie, sulla carrozzeria di vetture partecipanti al campionato di Formula 2) - configurano spese di pubblicità e propaganda e non spese di rappresentanza. Tali costi sono ontologicamente finalizzati alla diffusione e alla valorizzazione della proprietà intellettuale dell'impresa e dei suoi prodotti presso il pubblico, allo scopo di penetrare il mercato e potenziare il fatturato. Ne consegue che la deducibilità di detti costi, ai sensi dell'art. 108 TUIR, è subordinata esclusivamente al vaglio di inerenza, da intendersi in senso qualitativo come beneficio potenziale, indiretto o futuro per l'attività imprenditoriale. 

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