• Diritti di proprietà industriale - Aspetti generali

29 gennaio 2019

Blockchain e smart contract: acquisizione di un valore giuridico

di Maria Alessandra Monanni

Il 23 gennaio 2019, in sede di esame del D.d.L. di conversione, è stato approvato dalle Commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato un emendamento al Decreto Semplificazioni (D.L. n. 135/2018) che include formalmente per la prima volta nel nostro ordinamento la tecnologia della blockchain e gli smart contract.

In particolare, nel testo dell'emendamento (art.8-bis) si definiscono da una parte le "tecnologie basate su registri distribuiti", come è assunto sia la blockchain, dall'altra parte introduce una definizione di smart contract.

«Art. 8- bis. - Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract

        1. Si definiscono "Tecnologie basate su registri distribuiti" le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.

        2. Si definisce " smart contract" un programma per elaboratore che opera su Tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale con linee guida da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

        3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 del Regolamento UE n. 910/2014.

        4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, l'Agenzia per l'Italia Digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3».

L'aspetto innovativo dell'emendamento consiste, innanzitutto, nella possibilità di attribuire un "valore giuridico" ad una transazione basata su una "tecnologia di registro elettronico distribuito e informatizzato", senza dover per forza servirsi dell'ausilio di intermediari, quali notai, avvocati, istituti finanziari.

In secondo luogo, l'emendamento introduce una disciplina sugli smart contract, mettendo in evidenza che uno smart contract - eseguito in automatico da un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti - può assumere un valore giuridico al pari di un contratto in forma scritta, soddisfando perciò tale requisito, "previa identificazione informatica delle parti interessate", attribuendogli anche una valenza probatoria.

Nel momento in cui il decreto, sottoposto a tutte le fasi procedurali del caso per l'approvazione definitiva, sarà convertito in legge, l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) avrà 90 giorni per individuare gli "standard tecnici" di cui devono avvalersi i documenti informatici che utilizzano questa tecnologia, al fine di poter acquisire un effettivo valore giuridico.

Certamente una concreta applicazione della blockchain e degli smart contract in questi termini sarà di utilità, producendo effetti decisamente innovativi, in diversi ambiti come la tutela del diritto d'autore. Di fatto, in un contesto oramai ampiamente digitalizzato, diventa difficile riuscire a garantire una appropriata protezione di autori e delle rispettive opere, definendone l'autenticità. Pertanto, al fine di difendersi dal rischio di contraffazione e violazione dei propri diritti morali e patrimoniali sull'opera, l'utilizzo della blockchain sicuramente pone le basi per una maggiore tutela di autori e opere. Infatti, ciò che contraddistingue questa tecnologia sono i requisiti di trasparenza, sicurezza, immodificabilità dei dati, tracciabilità delle informazioni dei dati e delle transazioni, per cui con essa si può determinare una data certa, pubblica e condivisa che permetta all'autore dell'opera di rivendicarne con sicurezza la sua paternità.

Allo stesso modo, la tecnologia della blockchain insieme agli smart contract assume una sua rilevanza nell'ambito della lotta alla contraffazione, anche in relazione alla produzione e distribuzione di prodotti quali software, CD, DVD, prodotti elettronici, prodotti nel settore dell'abbigliamento, in quello alimentare e farmaceutico.  Pertanto, per combattere la contraffazione molte aziende stanno adeguandosi alle nuove esigenze sviluppando piattaforme basate sulla blockchain, al fine di tracciare ogni movimento dei rispettivi prodotti, a partire dal produttore fino al consumatore, con l'intento di tutelare entrambi. 

Così come, ad esempio, si definisce l'importanza di mantenere la tracciabilità dei prodotti farmaceutici, dalla loro origine in tutto il percorso della catena distributiva, per garantire che non siano sottoposti a contraffazione o manomissione o ad un errato mantenimento della loro conservazione. 

Altresì, in relazione a prodotti Made in Italy, questa tecnologia può garantire di protegge i nostri prodotti originali da quelli contraffatti attraverso anche, in tale sede, di una idonea e sicura tracciabilità degli stessi, così da non rischiare di incorrere in una violazione dei diritti dei titolari dei marchi registrati. Infatti, una possibile violazione in tali termini può comportare gravissimi danni al commercio di prodotti Made in Italy a discapito della nostra economia.

Diventa dunque essenziale attraverso queste nuove tecnologie mettere in atto una strategia di contrasto alla contraffazione al fine di tutelare il proprio brand e il proprio business in funzione del consumatore.

Allo stesso modo occorre tutelare il consumatore in maniera tale che possa acquistare un prodotto originale senza rischiare di cadere in inganno, sia in relazione alla realizzazione stessa del prodotto, che viene fedelmente riprodotto dai contraffattori come quello originale, sia in relazione alla reale provenienza del prodotto.

Il fenomeno della contraffazione può determinare, come già menzionato, delle rilevanti perdite economiche per le imprese, per la relativa innovazione e promozione del proprio business, oltre a rappresentare un concreto rischio per la sicurezza e la salute degli stessi consumatori.
 


Dott.ssa Maria Alessandra Monanni

Legal Specialist in Proprietà Intellettuale 
Copywriter e Blogger