19 maggio 2020
Fotografia e diritto d’autore. Il lupo che ulula di Daniel Cox è un’opera d’arte
di Federica Minio
Il Tribunale di Milano ha dato ragione al fotografo Daniel Cox nella disputa con lo stilista Antonio Marras. oggetto del contendere: uno scatto di Cox utilizzato da Marras su alcuni capi di una sua collezione.
L’iconica immagine del lupo che ulula tra i fiocchi di neve di Daniel Cox, tra i più affermati fotografi naturalistici al mondo, ha ricevuto tutela autorale da parte del Tribunale di Milano in una recentissima pronuncia (n. 2539 del 23 aprile 2020) della Sezione Specializzata in Materia di Impresa, cui sono devolute anche le cause in materia di diritto d’autore.
La foto in questione era stata reperita su Google e riprodotta dallo stilista Antonio Marras su alcuni capi della collezione moda donna autunno/inverno 2014-2015, senza chiedere l’autorizzazione a Cox e senza citarne il nome. Il fotografo citava così in giudizio lo stilista chiedendo, tra l’altro, l’accertamento e la dichiarazione della violazione del proprio diritto morale d’autore e dei diritti di sfruttamento economico, nonché il risarcimento del danno.
Marras si difendeva, da un lato, negando che l’immagine riprodotta sui suoi capi di abbigliamento fosse quella scattata da Cox (e, a questo scopo, producendo in giudizio una rielaborazione grafica dell’immagine), e, dall’altro, affermando che, a suo dire, l’immagine non sarebbe stata proteggibile come “Opera fotografica”, ma solo come “Semplice fotografia” per la quale i diritti erano scaduti e dunque liberamente utilizzabile.
Di questa distinzione abbiamo già parlato in questo articolo, dove avevamo detto, tra l’altro, che una foto è “opera” quando l’autore non si limita, tramite lo strumento meccanico, a riprodurre la realtà, ma riesce a carpire dal dato reale ciò che corrisponde al suo personale modo di vederlo, sentirlo e interpretarlo, mentre siamo davanti a una fotografia “semplice” quando questa non fa che riprodurre fedelmente la realtà, e che l’appartenenza all’una o all’altra categoria comporta differenti diritti in capo al suo autore (più ampi nel primo caso e più ristretti nel secondo, in particolare in termini di durata).
Il Tribunale meneghino ha pienamente accolto le domande di Cox, affermando in primo luogo che lo scatto utilizzato da Marras fosse proprio quello del fotografo statunitense e condannando lo stilista anche al risarcimento del danno per c.d. “lite temeraria” per aver prodotto in giudizio in mala fede “immagini fuorvianti e, comunque, finalizzate a confondere il Tribunale”.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, i giudici, facendo riferimento ai consolidati principi giurisprudenziali in materia, in particolare alla presenza nella foto dell’“impronta personale” dell’autore (cioè la soggettività del fotografo), alla “scelta e studio del soggetto da rappresentare” e al “momento esecutivo di realizzazione” (chiamata anche capacità di “cogliere l’attimo”), hanno affermato che lo scatto di Cox è in grado di “suscitare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà rappresentata” ed è dunque tutelata come “opera fotografica” ai sensi dell’art. 2, n. 7, Legge Autore.
Secondo i giudici milanesi infatti Cox “ha colto l’animale mentre lo stesso era intento a ululare – indice sintomatico di una precisa volontà creativa – scegliendo di rappresentarlo in primo piano, attraverso una sapiente sfocatura dell’ambiente circostante, esaltando così l’espressione del soggetto rappresentato, pur facendo emergere i fiocchi di neve che, copiosamente, cadevano nell’ambiente circostante ed evocando, in questo modo, peculiari suggestioni nell’osservatore tali da travalicare la mera rappresentazione grafica dell’animale”. E proseguono affermando che “è altresì evidente un sapiente uso del chiaroscuro e l’utilizzo, con finalità creative, dei giochi di luci e ombre [altro criterio spesso usato dalla giurisprudenza, N.d.R.] distinguibili sullo sfondo blu dell’immagine e, soprattutto, dal contrasto generato tra i fiocchi di neve rispetto alla cromatura del pelo del lupo”.
È interessante notare come la natura artistica della fotografia sia stata avvalorata anche dalla sua collocazione all’interno del volume Wolf: Legend, Enemy, Icon di Rebecca L. Grambo nonché dalla sua pubblicazione su prestigiose riviste di fotografia quali il National Geographic e il Nikon Learn&Explore.
I giudici meneghini hanno dunque seguito un’impostazione già espressa da alcuni Tribunali italiani che, facendo implicitamente riferimento al criterio della “meritevolezza” dell’opera (in teoria escluso dalla Legge Autore), si rifà a criteri metagiuridici e in particolare alla teoria secondo cui una creazione può definirsi “arte” solo se il mondo dell’arte la definisce tale.
Il Tribunale ha così inibito a Marras l’ulteriore riproduzione, commercializzazione o diffusione sotto qualsiasi forma della fotografia, condannandolo al risarcimento del danno e alla refusione delle spese di lite.
Altri esempi di scatti protetti dal diritto d’autore
Abbiamo provato a immaginare quali altre fotografie di tipo naturalistico potessero essere tutelate come opere protette dal diritto d’autore secondo i criteri stabiliti dai tribunali. Tra le tante, potrebbe meritare protezione lo scatto The Moment, che ritrae l’inseguimento di una marmotta da parte di una volpe tibetana, del fotografo Yongqing Bao, foto che ha vinto il Wildlife Photographer of the Year 2019, uno dei concorsi di fotografia naturalistica più importanti al mondo, in quanto, come ha dichiarato il presidente della giuria, essa “cattura il momento perfetto” (come abbiamo detto, tra i criteri giurisprudenziali vi è quello della “capacità di cogliere l’attimo”).
Ancora, segnaliamo Gentle Giants di François Baelen, vincitore dell’Underwater photographer of the year 2019, premiato dai giudici per “the symmetry of the Humpback and the balance between the diver and calf” e perché “everything about it is in perfect alignment”. E se in questo caso prevale l’apprezzamento per la simmetria, ancora una volta è – in generale – l’equilibrio fra linee e colori, fra pieni e vuoti, fra luci e ombre, è la dinamicità e l’intensità dello scatto, è la sua prospettiva nuova e creativa, è la capacità di cogliere un attimo unico o difficilmente ripetibile che definiscono il confine fra tecnica e arte, e la meritevolezza della sua tutela.
Avv. Federica Minio - Studio legale e tributario Morri Rossetti