• Diritti d'autore - Opere delle arti figurative e dell'architettura

22 dicembre 2020

Banksy e la tutela delle opere “murales” di artisti anonimi: “copyright is for losers”… oppure no?

di Simone Milli e Barbara Casadei

L’arte di dipingere sui muri ha origini estremamente antiche: basti pensare alle numerose pitture rupestri, le più antiche delle quali risalgono a più di 30000 anni fa, raffiguranti scene di vita quotidiana dell’uomo primitivo. Con il tempo, come qualsiasi forma d’arte che si rispetti, si è avuta una evoluzione naturale dei colori, delle tecniche, e dei supporti, cosi che l’arte “rupestre” ha abbandonato il terreno delle “pietre naturali” per spostarsi sui manufatti artificiali dell’uomo: muri perimetrali di edifici, viadotti, gallerie, argini di fiumi.


Numerosi artisti, perlopiù appartenenti alle giovani generazioni, si sono armati di aerografi, bombolette spray, pennelli, per dare vita al loro pensiero attraverso la creazione di murales.

Vere e proprie trame di colori, lettere, disegni di creature di altri mondi, sprazzi di storia vissuta, hanno popolato i muri di molte città negli ultimi decenni.

E sono emersi artisti di fama internazionale, uno dei più famosi è sicuramente BANKSY, la cui identità è tutt’ora sconosciuta.

Su chi sia Banksy si discute da anni: si suppone da vari indizi che sia nato a Bristol ma circolano anche ipotesi secondo cui Banksy sarebbe una donna oppure un collettivo di sei artisti riuniti sotto il suo nome.

Le sue opere vengono battute dalle case d’asta per cifre davvero stratosferiche; fra le più famose potremmo certamente citare La bambina e il palloncino (Murales a Londra, 2002, quadro del 2014 distrutto da un tagliacarte integrato nella cornice durante l’asta), ed Il lanciatore di fiori (Muro di Gerusalemme, 2005).

Proprio Il lanciatore di fiori è stato oggetto di una recente decisione dell’EUIPO che ha cancellato il marchio (EU n° 012575155) oggetto di domanda di registrazione da parte della fiduciaria di Banksy, Pest Control Ltd per malafede.

Secondo l’EUIPO, la malafede nella richiesta di registrazione consisteva, nel caso in questione, nel volersi procurare un diritto esclusivo per degli scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio.

Inoltre, l’anonimato di Banksy è stato ritenuto essere in contrasto con il principio secondo il quale l’azionamento dei diritti di proprietà intellettuale richiede necessariamente che questi siano attribuiti ad un soggetto identificabile e non ad un soggetto anonimo.

L’attitudine dell’artista nel tutelare le proprie opere è stata da sempre quella di depositare richieste di registrazione di marchi, attraverso una società fiduciaria che nascondesse la sua reale identità.

Ora, a seguito di questa decisione, l’intero portafoglio marchi dell’artista potrebbe essere a rischio.

Banksy, ha, infatti, da sempre, osteggiato e rinnegato la tutela delle opere della street art mediante diritto d’autore: è celebre una sua frase “copyright is for losers”.

Non è certamente nostra intenzione criticare le scelte di tutela delle proprie opere di questo artista, ma il diritto d’autore è veramente come afferma Banksy uno strumento poco utile per la tutela della street art realizzata in anonimo, o, al contrario, potrebbe essere usato con efficacia?

Come noto, uno dei problemi della street art realizzata anonimamente è quello legato all’inconoscibilità ai terzi dell’autore, figura centrale per lo strumento del diritto d’autore.

Prima di tutto, occorre chiedersi quali siano i diritti assicurati dalla legge del diritto d’autore, per comprendere la loro applicabilità al caso in questione ovvero la possibilità di bloccare il merchandising.

Limitandoci per brevità di esposizione ad analizzare la situazione secondo la normativa italiana sul diritto di autore, che non è senz’altro esaustiva della normativa internazionale e nazionale estera, ma sicuramente rappresentativa di un orientamento maggioritario in materia, l’articolo 12 della Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore prevede che:

“L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.”

L’articolo 13 della Legge n. 633/1941, recita:

“Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.”

In base alla lettura del disposto degli articoli 12 e 13 della legge sul diritto d’autore, si comprende come sia da considerare illecita la prassi di riprodurre su prodotti di merchandising (tazze, t-shirt, ecc.) murales e altre opere della street art.

La Corte di Giustizia UE si è inoltre pronunciata il 22 gennaio 2015 stabilendo che il trasferimento di un’opera da un materiale di supporto ad un altro, nel caso specifico, da un poster cartaceo ad una tela da pittura, comporta la creazione di una nuova riproduzione dell’opera che rientra nel diritto esclusivo dell’autore.

Parrebbe, quindi, che la legge sul diritto d’autore possa offrire un valido strumento di privativa contro il merchandising e la riproduzione non autorizzata dell’opera, e che, quindi, lo strumento del diritto d’autore abbia una portata ben più ampia del marchio registrato poiché non vincolato all’uso, né quindi soggetto a decadenza per non uso o a fattispecie di registrazione in malafede.

Ma tale diritto d’autore è invocabile anche da un autore “anonimo” ovvero da un artista che voglia mantenere riservata la propria identità? Perché anche questo è un punto cardine della street art anonima.

L’articolo 6 della Legge n. 633/1941 definisce, come autore, la persona fisica che ha creato l’opera.

Sulla base di tale definizione, la persona fisica, o le persone fisiche, che si celano dietro al nome Bansky è di certo riconosciuta in qualità di autore dell’opera, e ciò non è un riconoscimento per così dire “scontato” considerando che la legge riconosce di fatto in capo all’autore diritti inalienabili.

I diritti morali, inalienabili, imprescrittibili ed irrinunciabili, sono infatti diritti che la legge riconosce in favore dell’autore a tutela della sua personalità.

Per chiarire, i diritti morali possono essere esercitati indipendentemente dai diritti patrimoniali derivanti dalla creazione dell’opera, anche nel caso in cui questi ultimi siano ceduti a terzi.

Interessante notare come i diritti morali prevedano la possibilità da parte dell’autore di un’opera di rivendicarne la sua paternità.

A questo punto viene naturale interrogarsi se Bansky, scettico nella tutela delle opere della street art, sia solito rivendicare le proprie azioni una volta compiute.

Recentissima pubblicazione, sul profilo Instagram di Bansky è quella di una bimba intenta a giocare all’hula-hoop con uno pneumatico da bicicletta su un muro esterno di Nottingham, Gran Bretagna.

Tale pubblicazione, avvenuta subito dopo la decisione sfavorevole dell’EUIPO, sembra fatta per esprimere, da parte dell’artista, la piena consapevolezza di detenere diritti inalienabili come autore delle sue rappresentazioni, quasi volesse rivendicare in questo modo una possibile tutela.

Rimane comunque il dubbio se l’identificazione con il nominativo “Bansky” sia per così dire sufficiente per identificarlo come “legittimo” autore in senso normativo; a tal proposito ci viene in supporto l’articolo 8 della Legge n. 633/1941 in cui si specifica che fino a prova contraria, è considerato autore chi è indicato come tale con il suo nome, con uno pseudonimo o con un segno distintivo sugli esemplari dell’opera o nella pubblicazione di quest’ultima.

Per il diritto d’autore non è quindi necessario identificare un autore con dati registrati all’anagrafe, sono accettati anche pseudonimi o segni distintivi, come per Bansky.

Particolare nel contesto della street art è la mancata designazione dell’autore sulla rappresentazione, designazione che, se fosse inequivocabilmente effettuata, consentirebbe di risalire all’autore della rappresentazione senza una rivendica posteriore.

È vero che fra street writers vigono regole “d’onore” per cui sarebbe caso poco probabile che una rappresentazione grafica venga rivendicata da persona diversa dall’autore, qualora però accadesse sarebbe poi difficile dimostrare chi sia l’autore o l’autrice della rappresentazione.

Lasciamo quindi a Bansky la possibilità di rivelare il proprio nome come autore di opera anonima o pseudonima, e ammiriamo le sue opere della street art che arricchiscono il nostro ambiente urbano.
 


Ing. Simone Milli e Ing. Barbara Casadei
Bugnion S.p.a.