• Indicazioni geografiche e denominazioni di origine

22 maggio 2014

Quando una indicazione geografica può essere disciplinata da norme nazionali: il caso 'Salame Felino'

Con sentenza C-35/13 dell’8 maggio 2014, la CGUE ha definito il regime di protezione che uno Stato membro può applicare alle denominazioni geografiche prive di registrazione comunitaria, reiterando, in sostanza, il principio del primato comunitario assoluto in materia di indicazioni geografiche protette, almeno in quei settori - come quello alimentare - già coperti dalla disciplina comunitaria.

Il caso riguardava il “Salame Felino” o “Salame di Felino”, insaccato proveniente da Felino e dintorni, nella provincia di Parma e vedeva contrapposte, in una causa iniziata ormai più di quindici anni fa, l’Associazione fra produttori per la tutela del "Salame Felino" (infra ’Associazione fra produttori’) insieme con tutte le aziende ad essa aderenti, da un lato, e Assica (Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi) e Kraft Foods Italia, dall’altro.

I fatti oggetto di causa risalgono al 1998, anno in cui l’Associazione fra produttori conveniva la Kraft Food davanti al Tribunale di Parma per aver la stessa commercializzato con la denominazione “Salame Felino” un prodotto che, in realtà, veniva realizzato a Cremona e, quindi, in un territorio privo di alcun collegamento con il Comune di Felino. Il Tribunale, dopo aver confermato che l’Associazione fra produttori non potesse invocare il regime di protezione di cui al Regolamento (CEE) n. 2081/92 - dal momento che l’indicazione geografica “Salame Felino” non era registrata, né quale denominazione di origine protetta (DOP), né quale indicazione geografica protetta (IGP) - riconosceva tuttavia il diritto ad impedire un uso indiscriminato della denominazione in questione ai sensi di una norma nazionale, ovverosia l’art. 31 del D.Lgs. n. 109/1996 che aveva attribuito a “Salame felino” una protezione di tipo nazionale, condannando pertanto la Kraft.

Dopo la conferma in Corte di Appello, il caso giungeva davanti alla Corte di Cassazione sull’assunto che una denominazione di origine priva di registrazione comunitaria non potesse in realtà nemmeno godere di protezione di tipo nazionale.

E’ in questo contesto che la Suprema Corte ha sospeso il procedimento in esame e ha richiesto alla CGUE di chiarire l’effettiva portata del Regolamento n. 2081/92 con riferimento alle denominazioni prive di registrazione comunitaria.

La CGUE ha precisato che il Regolamento n. 2081/92 conferisce protezione alle sole denominazioni geografiche registrate. Tuttavia, ha continuato la Corte, dal momento che il Regolamento disciplina le sole denominazioni dei prodotti le cui caratteristiche dipendono dalla loro origine geografica, tutte le denominazioni di provenienza geografica volte ad indicare la sola origine geografica di un prodotto (e quindi le cui caratteristiche intrinseche non dipendono dal luogo di provenienza) non ricadono nell’ambito di protezione dello stesso e, dunque, possono essere disciplinate da una norma nazionale, posto che vengano soddisfatte due condizioni.

In primo luogo, la normativa nazionale non deve compromettere gli obiettivi perseguiti dallo stesso Regolamento ma deve limitarsi a garantire ai consumatori che i prodotti contrassegnati provengano da una specifica area geografica. In secondo luogo, tale normativa non deve essere in contrasto con la libera circolazione delle merci.

Spetterà ora alla Suprema Corte italiana - sulla base delle direttive interpretative fornite dalla CGUE - verificare se il D.Lgs. n. 109 del 1996 rispetta entrambe le conclusioni in modo da poter finalmente porre un fine alla ultradecennale controversia sul salume.

E’ interessante però notare che nel corso di questa lunghissima causa il Regolamento di riferimento (allora il Reg. n. 2081/92) è già stato sostituito due volte: dal Regolamento n. 510/2006, prima, e dal Regolamento n. 1151/2012, ora in vigore. Ma soprattutto, va detto che il Salame Felino, nel 2013, ha ottenuto la IGP.

Su quali basi, quindi, la Cassazione potrebbe eventualmente dire che l’indicazione nazionale “Salame Felino” mirasse ad obiettivi diversi da quelli stabiliti dalla disciplina comunitaria?

Staremo a vedere.
 


 © 2014 - Elisabetta Ferraro
Legal Trainee presso Trevisan&Cuonzo Avvocati

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pubblicato originariamente sul sito: Italy Intellectual Property Blog