• Diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

20 febbraio 2023

Equo compenso degli editori per pubblicazione di opere giornalistiche online: l'AGCOM pubblica i criteri di quantificazione

​di Emanuele Sacchetto

Con l’attuazione della Direttiva europea sul copyright 2019/790 (avvenuta con D.Lgs. 177/2021), veniva introdotto l’obbligo dei prestatori di servizi della società dell’informazione (incluse le imprese di media monitoring e rassegne stampa) di corrispondere agli editori un equo compenso per l’esercizio dei diritti di riproduzione e comunicazione online delle proprie pubblicazioni di carattere giornalistico (art. 43 bis Legge sul Diritto d’Autore – “LDA”), esercitabile entro due anni dalla pubblicazione delle opere.


La determinazione di tale equo compenso veniva lasciata all’autonomia negoziale delle parti, prevedendo tuttavia che, in mancanza di un accordo sul suo ammontare, ciascuna parte potesse rivolgersi – oltre che al giudice ordinario – all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCOM”/“Autorità”), affinché ne determinasse l’importo, e alla quale veniva altresì delegato il compito di determinare i criteri di quantificazione dello stesso (utili anche per la sua determinazione in via negoziale tra le parti).


Il Regolamento di individuazione dei criteri di quantificazione dell’equo compenso

Con Delibera 3/2023 del 25 gennaio 2023, l’AGCOM ha quindi pubblicato il Regolamento contenente criteri e procedure di intervento dell’Autorità per la quantificazione dell’equo compenso dovuto agli editori per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico destinate al pubblico italiano (“Regolamento”).

In generale, l’Autorità ha precisato che nel determinare i criteri di quantificazione dell’equo compenso è necessario effettuare “un attento bilanciamento dei diversi interessi in gioco sia di natura pubblicistica, considerati i valori da tutelare (quali la libertà di espressione, il pluralismo dell’informazione, unitamente alla garanzia di adeguati incentivi affinché le parti, ciascuna nel proprio ambito di attività, mantengano un elevato livello di investimenti in innovazione, anche tecnologica), sia di natura privatistica, preservando la libertà negoziale e il raggiungimento di accordi reciprocamente vantaggiosi”.


I criteri di quantificazione dell’equo compenso

a) Per l’utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di società dell’informazione, l’equo compenso viene calcolato sulla base dei ricavi pubblicitari del prestatore derivanti da tale utilizzo, al netto dei ricavi dell’editore attribuibili al traffico di reindirizzamento generato sul proprio sito web dalle pubblicazioni utilizzate dall’editore.

Su tale base di calcolo è applicata un’aliquota fino al 70% determinata sui seguenti criteri considerati cumulativamente e con rilevanza decrescente:

- numero di consultazioni/visualizzazioni/interazioni online delle pubblicazioni dell’editore sui servizi del prestatore della società dell’informazione;

- rilevanza dell’editore sul mercato in termini di audience online;

- numero di giornalisti impiegati dall’editore per la realizzazione delle pubblicazioni diffuse online;

- costi sostenuti dall’editore per investimenti tecnologici e infrastrutturali destinati alla realizzazione di pubblicazioni giornalistiche diffuse online e/o destinati alla riproduzione/comunicazione delle medesime;

- adesione e conformità del prestatore e dell’editore ai codici di condotta, etica e standard internazionali in materia di qualità dell’informazione e di fast-checking maggiormente riconosciuti;

- anni di attività dell’editore e storicità della testata giornalistica.

b) Per l’utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di società di media monitoring e rassegne stampa, l’equo compenso viene invece calcolato sulla base del fatturato rilevante dell’impresa derivante dalle attività comunque connesse a quelle di media monitoring e rassegne stampa, tenendo conto dei seguenti criteri considerati cumulativamente e con rilevanza decrescente: 

- numero di articoli riprodotti all’interno della rassegna stampa o del servizio di media monitoring nell’anno di riferimento;

- numero effettivo di utenti finali;

- benefici derivanti dalla rilevanza dell’editore sul mercato di riferimento;

- numero dei giornalisti impiegati dall’editore;

- anni di attività dell’editore e storicità della testata giornalistica.


Esclusioni e diritti ulteriori di terzi

Restano esclusi dall’obbligo di compenso (e quindi dall’ambito di applicazione del Regolamento): (i) gli utilizzi privati o non commerciali da parte di singoli utilizzatori e (ii) gli utilizzi di collegamenti ipertestuali o di singole parole o di estratti molto brevi delle pubblicazioni di carattere giornalistico (art. 43 bis, co. 6 LDA).

Non va invece dimenticato il diritto (ulteriore e diverso) dei singoli autori degli articoli giornalistici a ricevere a loro volta dagli editori un equo compenso nella misura di una quota compresa tra il 2 e il 5 % dell’equo compenso dagli stessi ricevuto dai prestatori di servizi della società dell’informazione (art. 43-bis, co. 13 LDA).


Procedura di richiesta di intervento dell’AGCOM

Nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo sull’ammontare del compenso dovuto entro 30 giorni dalla richiesta di avvio delle negoziazioni, gli editori potranno, entro i successivi 60 giorni, proporre istanza – a mezzo informatico e corredata di tutte le informazioni e documentazione utili alla quantificazione – all’AGCOM affinché ne determini l’ammontare.

L’istanza all’AGCOM non può essere presentata (e, se presentata, sarà archiviata dall’Autorità) nel caso sia pendente (o venga successivamente instaurato) un procedimento dinanzi al giudice ordinario tra le stesse parti e per i medesimi diritti.

Entro 5 giorni dalla presentazione dell’istanza, l’Autorità dà comunicazione alle parti dell’avvio della procedura e, entro i successivi 10 giorni, la convenuta trasmette all’Autorità e all’istante le informazioni e di dati necessario alla determinazione dell’equo compenso, formulando la propria proposta economica.

Entro i successivi 5 giorni, l’Autorità convoca le parti per un incontro. Se durante tale incontro le parti si accordano sull’ammontare, viene redatto verbale vincolante. In mancanza di tale accordo, ciascuna parte può formulare, entro 5 giorni dall’incontro, indicazioni o proposte integrative.

L’Autorità provvede, quindi, entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza, a determinare con delibera quale delle proposte economiche formulate dalle parti è conforme ai criteri sopra individuati e, laddove nessuna proposta sia conforme agli stessi, procede alla quantificazione dell’equo compenso.


L’impatto del Regolamento

Dal quadro normativo sopra delineato emerge che a prevalere nella procedura di quantificazione del compenso dovuto è l’autonomia negoziale delle parti, essendo infatti l’intervento dell’AGCOM (o del giudice ordinario) solo ipotetico e in ogni caso subordinato al mancato raggiungimento di un accordo delle parti.

Ciò è stato espressamente confermato dall’AGCOM stessa nella propria Relazione di analisi di impatto della regolamentazione, in cui afferma che il suo compito “non è quello di definire un prezzo regolamentato, quanto quello di ‘assistere’ il sistema negoziale privato affinché siano raggiunti accordi equi e reciprocamente vantaggiosi, rispettosi del diritto d’autore, tenuto conto delle asimmetrie di potere contrattuale e degli interessi di natura pubblicistica coinvolti”.

In definitiva, dunque, la procedura dinanzi all’AGCOM si aggiunge a quella (sempre possibile) dinanzi al giudice ordinario, costituendo un utile strumento di deflazione del contenzioso giudiziario ordinario, in ragione della maggior rapidità e costi contenuti, rappresentando – proprio per questi motivi – un “incentivo” per gli editori a non rinunciare alla riscossione del compenso dovuto.
 


Avv. Emanuele Sacchetto
Andersen Italia