10 novembre 2025
Le novità in materia di diritto d’autore introdotte dalla Legge n. 132/2025
di Arianna Serafini e Giulia Gitto
A meno di un mese dall’entrata in vigore della legge 23 settembre 2025 n. 132, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, è possibile esaminare con maggiore chiarezza le innovazioni introdotte dal Capo IV, dedicato alle “Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore”. Si tratta di un intervento normativo destinato a incidere in modo significativo sull’assetto della L. n. 633/1941, in particolare rispetto ai rapporti tra attività creativa umana e processi automatizzati di generazione dei contenuti.
La Legge n. 132/2025 - già analizzata da più angolazioni in precedenti contributi[1] - nell’ottica di promuovere un impiego corretto, trasparente e responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale, adotta un approccio dichiaratamente antropocentrico. L’obiettivo è quello di conciliare le esigenze - sempre più pressanti - di sviluppo tecnologico e sfruttamento economico dei modelli di AI con la necessità di garantire la protezione degli interessi individuali e collettivi presidiati dal diritto d’autore. Una tensione regolatoria che richiede un equilibrio non semplice, considerato il rapido progredire delle tecnologie generative e l’impatto che esse esercitano sui processi creativi e sui mercati culturali.
In tale prospettiva si colloca la modifica dell’art. 1 della L. n. 633/1941, introdotta dalla legge in commento, ora formulato in modo da includere espressamente le opere create “con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale”, purché il risultato sia riconducibile all’attività intellettuale dell’autore umano. L’intervento, pur nella sua essenzialità, chiarisce il perimetro entro cui un’opera dell’ingegno può essere considerata tutelabile: l’apporto dell’AI non è sufficiente a fondare la protezione autoriale, che resta ancorata al carattere creativo umano. In tal modo, il legislatore conferma la funzione meramente strumentale dell’AI e ribadisce il requisito della creatività quale espressione di un processo intellettuale riconoscibile, coerente con i principi elaborati anche in sede sovranazionale.
La legge introduce, inoltre, l’art. 70-septies, volto a disciplinare l’estrazione di testi e dati (Text and Data Mining) ai fini dell’addestramento di modelli di intelligenza artificiale. L’attività di TDM, definita dalla Direttiva 2019/790 come tecnica di analisi automatizzata di testi e dati in formato digitale, coinvolge frequentemente materiali protetti dal diritto d’autore. Il nuovo articolo 70-septies prevede, dunque, che «le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell'estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater». L’art. 70-septies rinvia quindi agli artt. 70-ter e 70-quater, prevedendo che l’utilizzo di opere protette senza consenso del titolare sia ammesso unicamente quando finalizzato alla ricerca scientifica; in ogni altro caso, resta necessario un esplicito permesso del titolare, il quale mantiene la facoltà di opporsi. Si delinea così un sistema che tenta di conciliare la tutela dei diritti esclusivi con le esigenze di sviluppo dei sistemi di AI, preservando al contempo la possibilità per gli autori di esercitare un controllo effettivo sulla riproduzione e l’estrazione delle proprie opere.
È evidente, tuttavia, che la norma affronta solo una parte delle problematiche connesse al rapporto tra diritto d’autore e addestramento dei modelli di AI. Restano aperte questioni di notevole complessità, tra cui il coordinamento tra l’art. 70-septies e le eccezioni già previste dagli artt. 70-ter e 70-quater in materia di text and data mining. La nuova disposizione, infatti, si limita a richiamare tali norme senza introdurre criteri applicativi specifici per l’estrazione di testi e dati destinata all’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale. Permane, inoltre, incertezza circa le modalità attraverso cui l’eventuale opposizione del titolare dei diritti debba essere validamente manifestata e resa tecnicamente riconoscibile. Si tratta di aspetti che il legislatore ha lasciato irrisolti e che richiederanno un’interpretazione sistematica e un successivo consolidamento applicativo, affinché l’equilibrio delineato dalla riforma possa trovare effettiva attuazione.
Conclusioni
La Legge n. 132/2025 rappresenta un primo, significativo tentativo di adattamento del diritto d’autore all’impatto dell’intelligenza artificiale sul processo creativo e sui modelli di sfruttamento delle opere. La riforma rafforza la centralità dell’autore umano, riconosce l’AI come strumento tecnologico rilevante nella produzione creativa e introduce una disciplina preliminare del text and data mining. La legge definisce principi e linee direttrici di riferimento; tuttavia, permangono numerosi nodi applicativi destinati a emergere con sempre maggiore evidenza man mano che l’evoluzione tecnologica progredirà.
[1] Si veda l’articolo “Il DDL AI è diventato legge: l’Italia si dota di un quadro normativo organico”, Avv. Lanna Dott.ssa S. Mazzarella, nonché il commento dell' Avv. Baudino Bessone
Avv. Arianna Serafini e Dott.ssa Giulia Gitto
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