6 ottobre 2015
Il Tribunale di Milano: Pan di Stelle, Rigoli, Gocciole e Baiocchi sono marchi notori
Con ordinanza dello scorso 21 settembre 2015, attualmente oggetto di reclamo, si è conclusa la fase cautelare del giudizio instaurato dalla Barilla S.p.a. per la contraffazione di 9 dei propri marchi – denominativi e di forma – più famosi (tra cui Pan di Stelle, Galletti, Rigoli, Gocciole e Baiocchi) e la violazione del divieto di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. ad opera della resistente, tramite la produzione e commercializzazione di cuscini a forma di biscotti.
Determinata la sussistenza del periculum in mora, il Tribunale di Milano ha accertato quella del fumus boni iuris della contraffazione di marchio – “per avere la ricorrente fatto uso dei segni distintivi di titolarità della ricorrente senza autorizzazione della titolare” – e dell’illecito di concorrenza sleale sussistente nella “natura parassitaria e di approfittamento degli altrui investimenti, per la conoscenza da parte del mercato dei segni distintivi della Barilla e per le modalità di produzione e commercializzazione dei prodotti” della ricorrente. Il fatto che i prodotti delle parti non appartenessero alla medesima categoria merceologica non è stato ritenuto dal Giudice sufficiente a evitare l’illecito concorrenziale in quanto oltre a generare confusione in merito all’origine e provenienza, i cuscini a forma di biscotto della resistente si rivolgono alla medesima clientela di Barilla “pur non soddisfacendo i medesimi bisogni”.
Nell’esame dei presupposti del giudizio cautelare, il Giudice ha stabilito che i marchi della Barilla devono essere ritenuti notori – distinguendo questo tipo di segni da quelli celebri – in considerazione della quota di mercato detenuta, dell’estensione geografica, della durata e dell’entità del loro uso e degli investimenti realizzati e ha ribadito che per il marchio notorio è sufficiente che esso sia conosciuto da “una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti contraddistinti”.
Nel far ciò, richiama i noti criteri stabiliti dalla Corte di Giustizia (C-375/97, General Motors) che ha affermato che i marchi che godono di rinomanza sono quelli suscettibili di dar luogo all’indebito vantaggio e che il grado di conoscenza del segno da parte del pubblico richiesto deve essere considerato raggiunto se il marchio di impresa precedente è conosciuto da una parte rilevante del pubblico di riferimento del prodotto.
Con tale decisione, la Corte sembra ritenere che la tutela oltre il limite della confusione sull’origine non costituisca una fattispecie eccezionale applicabile ai soli marchi celebri ma anche a tutti i marchi che siano conosciuti nel proprio settore e rispetto ai quali si possa configurare un approfittamento o un pregiudizio a seguito dell’uso da parte di un terzo di un segno uguale o simile in cui sussiste un mero richiamo psicologico al marchio notorio precedente.
È quanto il Tribunale di Milano ha riscontrato nel caso in commento relativo ai prodotti contraddistinti dai marchi Pandistelloso, Rigoloso, Batticuoroso, Goccioloso e così via, di cui è stata pertanto inibita l’utilizzazione, commercializzazione e promozione.