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19 novembre 2015

Opere di design: come rilevare la presenza del “valore artistico” per ottenere tutela dal diritto d’autore?

La legge n. 633/41 all’art. 2 comma 1 n. 10 relativamente alla protezione attraverso la legge sul diritto d’autore delle opere di disegno industriale (industrial design) stabilisce che “In particolare sono comprese nella protezione … 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”. Nella recente pronuncia n. 23292/2015 del 13 novembre 2015, la Cassazione è tornata ad esprimersi sui concetti di carattere creativo e valore artistico di un’opera di design.

In relazione al concetto di carattere creativo gli ermellini si sono espressi in modo conforme ad un orientamento ormai consolidato, evidenziando che tale nozione coincide con quella di creatività richiesta dall’art. 1 della legge n. 633/41 ai fini della protezione delle opere come opere d’ingegno.

Tale concetto non corrisponde a quello di novità assoluta, creazione e originalità, bensì fa riferimento alla personale e soggettiva interpretazione di un qualcosa che già può esistere nella realtà concreta e che si manifesta con l’ estrinsecazione dell’ idea espressiva dell’autore che prende forma nella realtà.

Pronunciandosi, invece, sul concetto di valore artistico, i giudici della Cassazione, sottolineano che un’opera di design ha in sé un valore artistico, quando è dotata di un quid pluris, ovvero di un attributo che è in grado di conferire una proprietà diversa e aggiunta al prodotto rispetto alla sua funzionalità e mera eleganza estetica.

La prova in un giudizio della presenza in un’opera del valore artistico spetta alla parte che invoca la protezione dell’opera di disegno industriale e deve essere rilevato dal giudice di merito e da un’eventuale CTU (consulente tecnico).

Consapevole del fatto che il concetto di valore artistico è un concetto aleatorio, a cui non può darsi una definizione univoca con carattere esaustivo, la Cassazione ha individuato una serie di parametri di natura oggettiva e soggettiva cui riferirsi per individuare la presenza del valore artistico in un’opera di design.

Vediamoli brevemente qui di seguito.

Parametri soggettivi da valutare in relazione alla personale sensibilità artistica, al gusto personale, al sistema percettivo del singolo:

  • l’opera di design deve suscitare emozioni estetiche;
  • deve essere dotata di uno spiccato carattere soggettivo in relazione alle forme normalmente riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato;
  • la sua forma deve essere dotata di un’autonoma rilevanza;

 Parametri oggettivi:

  • presenza di riconoscimenti in ambienti culturali e istituzionali circa la sussistenza delle qualità estetiche e artistiche e la presenza di un valore che trascende la stretta funzionalità e la mera eleganza delle forme;
  • esposizione in mostre, musei, riviste specialistiche di settore;
  • partecipazione a manifestazioni artistiche;
  • conferimento di premi;
  • articoli di critica;
  • vendita sul mercato artistico, non commerciale;
  • se sussiste la vendita sul mercato commerciale, l’opera deve aver acquisito un valore particolarmente elevato che implica l’attribuzione di un valore artistico;
  • notorietà dell’artista.

La presenza del valore artistico in un’opera di design va valutata caso per caso, considerando che i parametri (oggettivi e soggettivi) non devono essere presi in considerazione in modo completo e che i parametri di natura oggettiva, in particolare, sono condizionati dal fattore tempo, ovvero da quell’intervallo temporale necessario perché un’opera di design ottenga dei riconoscimenti.

 


Annalisa Spedicato
Avvocato, si occupa di diritto della Proprietà Industriale e Intellettuale, Diritto dei Nuovi Media, Dati Personali. Area legaleMACROS