• Diritti d'autore - Opere cinematografiche, audiovisive e radiodiffuse

22 ottobre 2016

E’ necessario il consenso del titolare per la pubblicazione di un video di intrattenimento su un giornale online

MARCO BELLEZZA

Lo scorso 5 ottobre la nona sezione civile – Tribunale delle imprese di Roma ha emesso un’interessante decisione nella controversia che ha visto confrontarsi Reti Televisive Italiane (“RTI”) e il Gruppo Editoriale L’Espresso (“Espresso”) in qualità di editore della versione online del quotidiano “La Repubblica” (“Repubblica”). La decisione interviene su una prassi piuttosto diffusa sui portali di informazione online consistente nell’inclusione, molto spesso all’interno di una sezione dedicata del sito, di video tratti da trasmissioni televisive, talvolta, senza l’autorizzazione delle emittenti o comunque degli aventi diritto sui contenuti pubblicati.

 

Fatto e svolgimento del giudizio

A fronte della pubblicazione non autorizzata su Repubblica di 127 video della durata complessiva di oltre 5 ore nella titolarità di RTI (video che andavano dal “Checco Zalone Show” a “La Telefonata di Belpietro”), quest’ultima stante l’esito infruttuoso di una diffida rivolta nei confronti della controparte decideva di avviare il giudizio chiedendo al Tribunale di: “a) accertare la violazione dei diritti connessi all'esercizio del diritto di autore ex artt. 78 ter e 79 LdA e dei diritti di privativa industriale da essa rivendicati nonché la sussistenza degli illeciti di cui all'art. 2043 c.c. e da concorrenza sleale; b) inibire a L'Espresso la prosecuzione della condotta censurata e di ordinare alla stessa la rimozione di tutti i materiali audio visivi indicati nella relazione allegata all'atto di citazione, nonché di ogni altro e diverso filmato tratto da programmi trasmessi dalle emittenti televisive di cui RTI è concessionaria; c) condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, subiti e subendi, da liquidarsi in una somma non inferiore ad euro 4.669.500,00; e) fissare una penale per ogni violazione e/o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza; f) pubblicare la sentenza”.

Dal canto suo Espresso nel costituirsi in giudizio chiedeva il rigetto delle domande avversarie contestando la legittimazione attiva di RTI, in particolare con riferimento ai diritti del produttore di cui all’articolo 78 LdA, affermando la liceità della propria condotta in quanto esercizio del diritto di cronaca e di critica e contestando, infine, la sussistenza del danno patrimoniale lamentato da RTI.  Espresso eccepiva inoltre la tardività nell’indicazione di taluni video da parte di RTI che aveva depositato un supplemento di relazione tecnica dopo lo spirare del termine per le memorie istruttorie.

All’esito di un’intensa attività istruttoria che ha ricompreso l’espletamento di una consulenza tecnica di ufficio volta alla determinazione dell’entità del danno subito da RTI sulla base del criterio del c.d. “prezzo del consenso”, il giudice tratteneva la causa in decisione.

 

La pubblicazione di contenuti di intrattenimento non costituisce esercizio del diritto di cronaca o di critica

Dopo aver riconosciuto la piena legittimazione attiva in senso sostanziale di RTI in quanto produttrice dei programmi oggetto del contenzioso, il Tribunale affronta l’altra questione processuale sollevata dalla difesa di Espresso relativa alla tardiva indicazione di alcuni video presenti su Repubblica.

Sotto questo profilo, il Tribunale accoglie parzialmente l’eccezione formulata chiarendo che, stante il tenore della domanda di RTI, volta ad ottenere un inibitoria evidentemente pro futuro rispetto all’utilizzazione di tutti i possibili contenuti di proprietà di RTI, doveva ritenersi ammissibile l’indicazione di video sino alla seconda memoria istruttoria da parte di RTI, mentre i video indicati successivamente non potevano considerarsi parte del thema probandum e decidendum del giudizio.

Risolte per tal via le eccezioni processuali formulate da Espresso, il Tribunale affronta la questione principale: la pubblicazione di video di intrattenimento su un portale di informazione rappresenta legittimo esercizio dei diritti di cronaca e di critica e come tale non richiede il consenso dei titolari dei diritti sui video?

La risposta del Tribunale è negativa.

Anzitutto, chiariscono i giudici romani, Espresso nella pubblicazione dei video su Repubblica non si qualifica come un fornitore di servizi di hosting e, quindi, garantito dal regime di responsabilità limitata previsto dal Dlgs.70/2003 che ha recepito in Italia la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico nel mercato interno.  I video, infatti, non vengono pubblicati dagli utenti di Repubblica sul sito ma selezionati e gestiti dalla redazione attraverso un’attività di natura schiettamente editoriale.

Occorre quindi, valutare se tale attività rientri o meno nell’ambito delle eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi previste dalla LdA che, secondo l’insegnamento della Corte europea oltre che della giurisprudenza nazionale, vanno interpretate in senso restrittivo.

Il Tribunale esclude tale eventualità valorizzando due circostanze: 1) i video in questione non avevano contenuto economico, politico o religioso come richiesto dall’articolo 65 LdA; 2) la pubblicazione dei video è avvenuta con un fine chiaramente commerciale che esclude l’applicabilità dell’articolo 70 LdA relativo al diritto di critica.

Il fine commerciale, secondo il Tribunale, è stato confermato dalla stessa società convenuta che, al fine di contestare la quantificazione dei danni proposta da RTI, ha rilevato come i ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari associati ai video in questione fossero stati pari a 17  mila euro.

Conclusivamente sul punto il Tribunale afferma che: “Manca, quindi, qualsiasi diretto collegamento tra l'uso (non autorizzato) dei video di RTI e qualsivoglia attività strettamente giornalistica della società convenuta, la quale, al fine di rendere il proprio prodotto editoriale di maggiore “appeal” commerciale, fornisce ai propri lettori un servizio aggiuntivo alla mera informazione su stampa. Il fatto stesso che i video di RTI siano fisicamente collocati all'interno di una sezione autonoma (non a caso denominata “VIDEO”) del prodotto editoriale della convenuta ulteriormente conferma che si sia in presenza di un servizio del tutto distinto dall'attività di informazione realizzata attraverso la versione digitale del quotidiano “La Repubblica””.

Tale uso non autorizzato, secondo i giudici romani, integra anche una fattispecie di concorrenza sleale parassitaria (free riding) in considerazione del rapporto di diretta concorrenza tra le parti del giudizio.

All’esito del giudizio ed applicando per la quantificazione del danno patrimoniale subito il criterio del prezzo del consenso sulla base dell’espletata CTU, il Tribunale ha: “1) accerta[to] la responsabilità della società Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.A. per la violazione dei diritti di cui agli art. 78 ter e 79 LdA spettanti alla società Reti Televisive Italiane S.p.A. relativamente ai filmati di cui ai programmi menzionati nell’atto di citazione, nella relazione peritale ad esso allegata, in quella depositata all'udienza del 28/6/2012 ed in quella allegata alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice; 2) accerta[to] che la condotta posta in essere dalla convenuta integra anche l'illecito da concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n. 3 c.c.; 3) ordina[to] alla convenuta di rimuovere dal proprio portale telematica “Repubblica.it” tutti i files audiovisivi indicati nella relazione peritale allegata all'atto di citazione, in quella depositata all'udienza del 28/6/2012 ed in quella allegata alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice; 4) inibi[to] alla convenuta di caricare sui propri server contenuti audiovisivi estratti da programmi televisivi di cui Reti Televisive Italiane S.p.A. è titolare; 5) condanna[to] la società Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.A. a risarcire a Reti Televisive Italiane S.p.A. la somma di euro 250.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo; 6) fissa[to] la somma di euro 1000,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento a decorrere dalla sua notifica in forma esecutiva; 7) dispo[sto] che il dispositivo della presente sentenza sia pubblicato, a cura dell'attrice ed a spese della convenuta, a caratteri doppi del normale nelle edizioni cartacee e on line dei quotidiani “il Sole 24 Ore” e “il Corriere della Sera” nonché nella Home page del portale telematica “Repubblica.it”; 8) condanna[to] la convenuta a rifondere all'attrice le spese legali liquidate in euro 1.466,00 per esborsi ed euro 13.430,00 per compensi professionali oltre accessori di legge; pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta”.

 

Considerazioni conclusive

La decisione segnalata, ancora soggetta agli ordinari mezzi di gravame, appare di particolare interesse per due ordini di ragioni.

Anzitutto è la prima decisione nella giurisprudenza italiana che interviene su una fattispecie che, come anticipato, risulta essere particolarmente diffusa nella prassi del giornalismo online.  In secondo luogo, tale decisione sembra porsi in linea di continuità con quanto affermato in tempi recenti dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale su una questione molto simile a quella oggetto dell’odierno contenzioso (il riferimento è alla decisione del 21 ottobre 2015 nella causa C-374/14 (New Media Online)).

Solo il tempo potrà dirci se tale decisione svolgerà una funzione per così dire “pedagogica” sugli operatori del settore e come la stessa modificherà le relazioni, anche di natura contrattuale, tra editori online e fornitori di servizi di media in una fase, come quella attuale, nella quale, anche sotto l’influsso delle istanze comunitarie, si sta giungendo ad un progressivo level playing field tra i soggetti che, a vario titolo, utilizzano contenuti audiovisivi online.

 


Marco Bellezza
Studio Legale Portolano Cavallo