• Invenzioni dei dipendenti

22 novembre 2016

Invenzioni del dipendente. Una recente sentenza della Cassazione

GILBERTO CAVAGNA

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in tema di invenzioni del dipendente (sentenza n. 20239 della I Sezione Civile, pubblicata il 7 ottobre 2016).

La vertenza alla base del riscorso aveva ad oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto all’equo premio promossa da un dipendente in relazione ad alcune invenzioni industriali oggetto di brevettazione realizzate dall’azienda anche grazie alla sua attività di ricerca e inventiva svolta, insieme ad altri dipendenti, senza alcun corrispettivo nell’ambito del rapporto di lavoro.

Nella sua decisione la suprema Corte ha avuto occasione di fare il punto su alcuni aspetti e ribadire alcuni principi sul tema.

In primo luogo, la Corte ha affermato che, a differenza dell’invenzione di servizio – ovvero le invenzioni realizzate da dipendenti in adempimento del contratto di lavoro (e pertanto già retribuite nell’ambito dello stesso) – “la prestazione del dipendente non consiste nel perseguimento di un risultato inventivo, sicché il conseguimento di questo non rientra nell’attività dovuta, anche se resta pur sempre collegata ad essa, e non è specificatamente retribuita”, ed è per tali ragioni che al posto del corrispettivo la legge prevede un equo premio, che ha la logica di indennizzare il dipendente del diritto dell’utilizzazione dell’invenzione da parte dell’azienda.

Inoltre, nel caso di invenzioni realizzate da équipe di dipendenti, “il diritto al premio non costituisce un diritto unitario per tutti i partecipanti all’attività” né pertanto ricorre necessariamente una ipotesi di litisconsorzio necessario, ma occorre valutare, caso per caso, la rilevanza della posizione del singolo.

A tal fine, il criterio per accertare se e in che misura un dipendente ha partecipato alla realizzazione dell’invenzione e procedere alla quantificazione del premio “è sostanzialmente quello dell’importanza dell’invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall’inventore, nonché del contributo che questi ha percepito dall’organizzazione del datore di lavoro”. In tal senso, recentemente, si era espressa anche Cass. Sez. lavoro, n. 8368 del 9 aprile 2014.

Utili chiarimenti per una tematica, quella delle invenzioni dei dipendenti, sempre attuale e spesso fonte di criticità.

 


Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
Studio Legale Milalegal