• Diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

16 dicembre 2016

La vendita di lettori multimediali che consentono l'hyperlinking a contenuti protetti è "comunicazione al pubblico"

ELISABETTA MINA

Lo scorso 8 dicembre 2016, l'Avvocato Generale Manuel Campos Sánchez-Bordona ha rassegnato le sue conclusioni nel procedimento C-527/15 (Stichting Brein v Jack Frederik Wullems) promosso dalla Rechtbank Midden-Nederland (Corte Distrettuale Olandese) avanti la Corte di Giustizia Europea.

La causa trae origine da un giudizio tra la fondazione anti-pirateria Stichting Brein contro Jack Frederik Wullems, per via della commercializzazione da parte di questa società di alcuni modelli di lettori multimediali denominati filmspeler. I filmspeler sono dispositivi plug and play che consentono, tra l’altro, di collegare lo schermo televisivo a library di contenuti (film, serie televisive, programmi), nonché, in presenza di un collegamento internet, a siti e portali.

Attraverso un software open source che permette agli utenti di leggere i file in un’interfaccia facile da usare mediante menu strutturati e utilizzabili da tutti, nonché dei moduli aggiuntivi (add-ons), che includono collegamenti ipertestuali che reindirizzano verso siti di terzi, dove gli utenti hanno libero accesso allo streming di contenuti audiovisivi, con o senza l'autorizzazione dei titolari dei diritti.

A parere di Stichting Brein, attraverso la vendita al pubblico del filmspeler la Wullems ha posto in essere una “comunicazione al pubblico” contraria alla normativa olandese sul diritto d’autore e i diritti connessi in violazione degli aventi diritti, molti dei quali – editori, produttori e distributori cinematografici, associazioni e importatori di supporti audiovisivi, produttori multimediali – fondatori e sostenitori della fondazione.

La Corte Distrettuale olandese ha ritenuto che la normative olandese applicabile dovesse essere interpretata alla luce dell’articolo 3 della Direttiva InfoSoc (la Direttiva 2001/29 del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società̀ dell'informazione); tuttavia, a parere della corte, da una parte la giurisprudenza della corte europea e in particolare i casi Svensson e BestWater non forniva criteri sufficienti per decidere il caso, dall'altro non era chiaro se la difesa di "copia temporanea" avanzata dalla Wullems trovasse o meno applicazione rispetto alle attività di streaming oggetto del giudizio alla luce della implementazione da parte della legge olandese dell'art. 3 5(1) della Direttiva InfoSoc.

La Corte Distrettuale ha quindi sospeso il giudizio e sottoposto una serie di quesiti alla Corte di Giustizia e, in particolare, ha chiesto alla stessa di chiarire se ai sensi dell'articolo 3(1) della Direttiva esiste una "comunicazione al pubblico" nel caso di vendita di un dispositivo nel quale sono installati degli add-ons che contengono hyperlink a siti internet che consentono l'accesso a contenuti audiovisivi protetti dal diritto d'autore, senza l'autorizzazione degli aventi diritto. La Corte chiede inoltre se si possa ritenere che non si possa parlare di “utilizzo legittimo” ogniqualvolta un utente realizza una durante lo streaming riproduzione temporanea di un'opera protetta qualora tale contenuto viene reso disponibile senza l'autorizzazione dei titolari dei diritti. 

Nelle sue conclusioni l'AG Manuel Campos Sánchez-Bordona ha ritenuto che la vendita di un lettore multimediale con le caratteristiche di quello Wullems, costituisce una "comunicazione al pubblico" ai sensi dell'art. 3(1) della Direttiva e non può essere coperto da alcuna eccezione (di cui all' Articolo 5(1)), in quanto non rientra nella definizione di "utilizzo legittimo" e, infine non sussistono le condizioni per l'applicazione del c.d. three-step test (Article 5(5)). Questo anche alla luce della precedente decisione della Corte GS Media - nonostante, nel caso in oggetto non si sia in presenza di hyperlink postati su di un sito web, ma piuttosto di add-on contenenti gli hyperlink, installati sul lettore.

In particolare l'AG osserva come l'intervento della Wullems sia "cruciale" e la commercializzazione del filmspeler vada ben oltre la vendita di un dispositivo (secondo quanto inteso nella premessa 27 della Direttiva), in quanto lo stesso fornisce l'hardware e il software necessari e finalizzati proprio a consentire all'acquirente di accedere a opere protette dal diritto d'autore sulla rete, senza il consenso degli aventi diritto; questa funzione costituisce il valore aggiunto di tale dispositivo e in virtù della stessa la convenuta riceve dagli utenti un corrispettivo. Di tutto questo, a parere dell'AG, la Wullelms è del tutto consapevole, così come emerge dalla comunicazione commerciale del dispositivo.

Inoltre si tratterebbe di una comunicazione a un "nuovo pubblico" (vale a dire un pubblico che gli aventi diritto non hanno preso in considerazione quando hanno autorizzato la distribuzione dell'opera protetta); il filmspeler consente infatti di accedere ai contenuti protetti altrimenti disponibili solo attraverso la rete, a tutti gli utenti non particolarmente capaci di ricercare on line siti illegali per vedere film e serie televisiva, offrendo loro la possibilità di accedervi agevolmente attraverso un semplice menu.

Le conclusioni dell'AG esprimono una posizione particolarmente favorevole ai titolari di diritti d'autore, auspicando una presa di posizione da parte della Corte, in quanto "accettare la liceità di riproduzioni tale natura sarebbe come promuovere la circolazione di contenuti digitali piratati e quindi pregiudicare seriamente la protezione dei diritti d'autore e creare le condizioni favorevoli per metodi illegali di distribuzione, a detrimento del corretto funzionamento del mercato interno".

 


Avv. Elisabetta Mina
Studio Legale Milalegal - Mina Lanfranconi & Associati