• Marchi patronimici

19 gennaio 2017

Patronimico registrato e patronimico preusato come ditta/insegna. Se identici o simili, quale prevale?

ANNALISA SPEDICATO

Interessantissimo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 17 gennaio n. 971 in materia di patronimico preusato da un imprenditore come ditta/insegna, ma non registrato e identico/simile patronimico registrato e usato, successivamente, da altro imprenditore. Il settore merceologico relativo al caso risolto dalla Corte è il medesimo, si trattava di ditte/insegne omonime impiegate per identificare due diverse farmacie.

 

I fatti

Una dottoressa, nell’anno 1989, aveva acquistato una farmacia e, insieme ad essa, il diritto di utilizzare il cognome del vecchio dottore quale ditta e insegna. Nonostante lo avesse utilizzato, però giammai aveva provveduto a registrarlo.

Nel 2002, l’omonimo del vecchio proprietario della farmacia venduta alla dottoressa (probabilmente il nipote che aveva ereditato nome e cognome del nonno), aveva ottenuto l’autorizzazione all’apertura di una nuova farmacia e aveva provveduto ad utilizzare il proprio cognome nell’insegna per identificare la propria attività.

Aditi dal dottore (omonimo del vecchio proprietario), i giudici di merito decidevano in primo grado e in secondo grado in maniera opposta.

Veniva quindi presentata la questione davanti alla Corte di Cassazione, affinchè venisse chiarito come interpretare correttamente le disposizioni giuridiche in materia.

La Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sul caso, ha chiarito innanzitutto che, in tema di ditte/ insegne non vale il principio espresso con la pronuncia del 2007 n. 14787, secondo cui “Il preuso locale di un marchio di fatto attribuisce al preutente la facoltà di continuare ad usarlo nel medesimo ambito territoriale anche dopo la registrazione da parte di terzi di un marchio simile od eguale, ma non anche diritto di vietare al successivo registrante l’utilizzazione del marchio nella zona di diffusione locale” e questo in quanto tale principio si riferisce ai marchi d’impresa e non può essere applicato a ditte e/o insegne, per le quali invece vige il principio del giusto equilibrio tra corrispondenza tra ditta e nome dell’imprenditore – art. 2563 comma 2 c.c. (principio di verità) e sue eccezioni, contenute nel medesimo articolo, il quale fa espressamente rinvio al contenuto della previsione di cui all’art. 2565 c.c. e alla disciplina del trasferimento della ditta, in base a cui, il diritto alla ditta può fondarsi anche sul trasferimento dell’azienda che ha usato tale nome.

Occorre però, prima di descrivere puntualmente le motivazioni della Cassazione, datare i fatti che si riferiscono ad un periodo anteriore all’istituzione del Registro delle Imprese (1996), periodo in cui vigeva l’art. 100 del R. D. n. 318/1992, che prevedeva, fino all’istituzione del predetto registro, la registrazione obbligatoria presso le cancellerie dei tribunali delle procure institorie, delle nomine di procuratori, nonché gli atti e i fatti relativi alle società, escludendo tuttavia da tali obblighi di registrazione le imprese individuali che esercitavano attività commerciale per le quali dunque non esisteva alcun regime di pubblicità legale nemmeno in relazione a ditte e insegne.

Ragion per cui nelle circostanze del caso, non può valere neanche quanto disposto dall’art. 2564 comma 2 c.c., in base al quale “Per le imprese commerciali l’obbligo dell’integrazione o modificazione [della ditta] spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore», in quanto, l’applicabilità della suddetta disposizione deve essere contestualizzata al complesso normativo di riferimento esistente al momento del trasferimento di azienda, avvenuto per il caso de qua, nel corso dell’anno 1996, che i cui non era prevista per le imprese commerciali individuali alcuna forma di pubblicità.

La decisione della Cassazione

Sulla base di tutto ciò, la Corte ha espresso un importante principio di diritto, secondo cui:

In tema di segni distintivi, chi abbia registrato una ditta individuale (formalità divenuta possibile solo a seguito della legge 29 dicembre 1993, n.580) non prevale su chi lo abbia preceduto per il solo fatto che egli abbia adempiuto alle formalità della registrazione rispetto al titolare del medesimo segno che lo abbia preusato, atteso che – con riferimento al conflitto tra il preutente da epoca anteriore al 1993 ed il successivo registrante, la sola registrazione non determina automaticamente né l’acquisto del diritto né la sua prevalenza rispetto al segno in conflitto.

Di conseguenza, considerando che in relazione all’insegna più che alla ditta vale come fatto costitutivo del diritto all’uso, il concreto utilizzo della stessa, non esistendo alcun obbligo di registrazione o sistema di pubblicità per l’insegna, ma solo quanto stabilito dall’art. 2568 c.c. (secondo cui le disposizioni di cui all’art. 2564, si applicano anche all’insegna), allora può dirsi anche che in tema di ditta, il primo utente prevale anche contro il primo registrante quando la coesistenza tra i due segni (quello preusato e quello registrato) possa determinare confusione con riferimento alla classe merceologica o dei servizi e al contesto territoriale di impiego dei segni confliggenti.

Pertanto, in base al disposto di cui all’ 2564 cod. civ., gli ermellini hanno concluso che nel conflitto tra i titolari di ditte uguali o simili, i cui utilizzi sono entrambi legittimi per identità o somiglianza dei rispettivi cognomi, il giudice può disporre modificazioni, aggiunte o soppressioni, fino alla eliminazione del cognome dalla ditta sorta successivamente, qualora quel conflitto sia tale da generare confusione in relazione all’oggetto dell’impresa e al luogo in cui questa è esercitata, un principio che ben può estendersi anche all’insegna, quindi, nel conflitto tra i titolari di insegne uguali o simili, per la presenza dello stesso cognome come cuore di esse i cui utilizzi sono entrambi legittimi per effetto del loro acquisto, il giudice può disporre modificazioni, aggiunte o soppressioni, fino alla completa eliminazione del cognome dall’insegna sorta successivamente, qualora quel conflitto possa generare confusione relativamente all’oggetto dell’impresa e al luogo in cui questa è esercitata.

 

Artt. di riferimento:

Art. 2563 c.c. L’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo della ditta da lui prescelta.
La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore, salvo quanto è disposto all’articolo.

Art. 2564 c.c. Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla. Per le imprese commerciali l’obbligo dell’integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore.

Art. 2565 c.c. La ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda.
Nel trasferimento dell’azienda per atto tra vivi la ditta non passa all’acquirente senza il consenso dell’alienante.

Nella successione nell’azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria.

Art. 2568 c.c. Le disposizioni del primo comma dell’articolo 2564 si applicano all’insegna.

 


Annalisa Spedicato
Avvocato, si occupa di diritto della Proprietà Industriale e Intellettuale, Diritto dei Nuovi Media, Dati Personali. Area legaleMACROS