• Diritti d'autore - Opere fotografiche

22 giugno 2017

Jobs act, lavoro autonomo e fotografia

MASSIMO STEFANUTTI

Il Genio Italico ha partorito una nuova norma, l’art. 4 del cd. Jobs Act per i lavoratori autonomi (L n. 81/2017).

"Art. 4. Apporti originali e invenzioni del lavoratore

Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30."

 

A prima lettura, sembrerebbe la conferma di un principio già esistente nel nostro ordinamento ed espresso nel brocardo "io ti pago e i risultati del lavoro che fai per me, sono miei e non tuoi".

Principio che esiste relativamente al lavoratore dipendente (per le invenzioni) e, per quel riguarda la fotografia, dall’art. 88, comma 2. L. n. 633/1941, laddove

"tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro".

 

Si è sempre discusso se tale norma fosse da applicare alle fotografie semplici e non anche alle fotografie creative e ciò per evidente inserimento della regola nella parte della legge riservata alle fotografie semplici.

Com’è noto, il nostro ordinamento prevede tre tipologie di fotografie (creative, semplici e documentarie) con tutela differenziata a seconda della categoria.

Di qui una perenne difficoltà non solo a capire in quale categoria dovesse esser inserita una certa fotografia ma anche, in presenza di un contratto di commissione, di chi fossero le fotografie realizzate, non solo nella effettiva proprietà dei supporti ma anche se i diritti patrimoniali rimanessero in capo al fotografo o fossero trasferiti in capo al committente.

La norma sembrerebbe confermare un’interpretazione corrente, basata proprio sul brocardo invocato: "io ti incarico, ti pago e i risultati del tuo lavoro sono miei".

Al povero fotografo nulla resta se non il diritto morale d’autore, quello sempre inalienabile.

Ma i problemi applicativi, soggettivi ed oggettivi, sono notevoli:

a) la norma è applicabile ai rapporti di lavoro autonomo di cui al capo III del codice civile e alle professioni intellettuali, ivi inclusi i contratti che hanno una regola particolare nel libro IV titolo III Codice civile, escludendo i piccoli imprenditori: in poche e chiare parole, il legislatore crea una nuova (e discutibile) categoria, il lavoratore autonomo che non sia piccolo imprenditore. Se pensiamo agli artigiani (e di fotografi che hanno tale qualifica, per iscrizione in Camera di Commercio, ce ne sono moltissimi ), ne consegue come essi siano fuori dalla normativa che stiamo commentando e la regola di cui sopra non si applichi. Allora dobbiamo pensare ai fotografi con semplice partita Iva? Neppure qui ci siamo (e neppure se l’attività di fotografi siano esercitata in forma societaria) in quanto una minima organizzazione (auto, ufficio, macchine fotografiche, computer) fa uscire il fotografo dalla categoria di lavoratore autonomo e lo fa entrare in quella di piccolo imprenditore (spesso ma non sempre con la qualifica di artigiano).

b) Quando mai il fotografo lavora senza contratto e senza commissione? A parte il c.d. fotografo solitario, anche il free lance ha un incarico, una commissione, un compenso, qualunque sia il risultato. Se sono fotografie semplici, esse sono già del committente (e qui la norma in commento non serve). Se sono foto creative ( interpretando così la dizione “apporti originali” ) , occorrerà verificare se il fotografo possa dirsi lavoratore autonomo o meno, per poi poterlo assoggettare alla disciplina specifica. Senza tralasciare l’ipotesi che l’attività del fotografo sia oggetto di un contratto scritto, nel quale si dica chiaramente ( oramai qualunque commissione ha questo contenuto contrattuale ) di chi siano i supporti e di chi siano i diritti patrimoniali.

Come ultima osservazione, penso che l’applicazione della norma sia subordinata all’effettivo pagamento del prezzo della prestazione e che eventuali incarichi gratuiti non possano esser validi presupposti. 


Avv. Massimo Stefanutti
Diritto&Fotografia