15 novembre 2015
Appunti in tema di brevettabilità del software
di Alberto Contini
Come noto, l’art. art. 45 CPI stabilisce che “non sono considerate invenzioni…i programmi per elaboratore”, precisando poi che tale limite alla brevettabilità è circoscritto “nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne…programmi…considerati in quanto tali”.
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