4 novembre 2016

Attenzione alle merendine per i leoni

Il consumatore non analizza nei dettagli quello che vede. Nel marchio di un prodotto, ma anche in un design o nell’allestimento di un negozio. Ormai l’assunto è diventato, in particolare, un vero e proprio standard giuridico nella giurisprudenza sulla valutazione del rischio di confusione tra marchi. Dato che tale valutazione si fonda innanzi tutto sull'impressione complessiva prodotta dai marchi nel consumatore (il c.d. pubblico rilevante, se vogliamo essere più eleganti), ne consegue, logicamente, che il “consumatore medio, "vede" normalmente il marchio come un tutt'uno e non effettua un esame spezzettato dei singoli elementi” (da ultimo CASS.27/05/2016, n.11031 FERNET BRANCA, nella pronuncia che ho definito come “Il vademecum della Cassazione sulla confondibilità tra i marchi).

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