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9 agosto 2018

Distribuzione selettiva e tacita accettazione di diverse modalità di vendita

Può aversi un’autorizzazione per comportamento concludente delle diverse modalità di vendita di un prodotto oggetto di un contratto di distribuzione selettiva, in presenza di una tolleranza prolungata nel tempo da parte del produttore che si è tradotta in una tacita accettazione di diverse modalità distributive.

In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, riunito per connessione ad uno sulla risoluzione di un  contratto di distribuzione selettiva intercorso tra le stesse parti, l’opponente non può opporre in compensazione – al fine di estinguere un credito vantato da controparte nei suoi confronti – il diritto al risarcimento del danno derivante dalla accertata ingiustificata interruzione del rapporto contrattuale con controparte nel giudizio connesso, qualora l’opponente non abbia dimostrato la sussistenza di un tale danno né della sua entità.

Fonte: Giurisprudenza delle imprese