• Know how aziendale e segreti commerciali

26 febbraio 2018

L’uso illegittimo di informazioni commerciali aventi valore economico integra la fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3 c.c., senza che sia necessario il requisito della segretezza delle informazioni

La sottrazione di informazioni riservate può integrare la fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. anche quando non sussistano tutti i requisiti degli artt. 98 e 99 CPI, ad esempio perché le informazioni aziendali altrui non siano adeguatamente protette.

La riservatezza delle informazioni va valutata con riferimento all’insieme e alla combinazione degli elementi e non al singolo dato. Anche informazioni che, singolarmente prese, siano di pubblico dominio o facilmente accessibili, possono avere carattere riservato nel loro insieme, perché relative alla politica aziendale-commerciale, alla lista clienti, ai contratti stipulati, e alle condizioni applicate alla clientela, e quindi appartengano nel loro insieme al know-how aziendale.

E’ indubbio che le informazioni circa la politica aziendale, gli elenchi clienti, le condizioni contrattuali applicate e in particolare, le informazioni concernenti i prezzi di vendita, la scontistica applicabile ai clienti e le relative percentuali di provvigioni che vengono pagate alle agenzie, sono informazioni commerciali che hanno valore economico e che consentono a chi le utilizzi un vantaggio parassitario a danno del legittimo detentore.

L’assunzione di un numero limitato di ex dipendenti ed ex agenti di una società concorrente non costituisce storno di dipendenti, quando si tratti di un numero limitato di per sé non sufficiente a destrutturare l’organizzazione della società concorrente. Costituisce comunque concorrenza sleale indurre tali soggetti a rivelare e utilizzare informazioni riservate per lo sviamento della clientela.

Fonte: Giurisprudenza delle imprese