• Marchi registrati

14 marzo 2016

UIBM 14/03/2016, n. 99 [Opposizione N. 756/2013 – ENI / EGI POWER – Esito: rigetto]

OPPOSIZIONI N.756/2013


Eni S.p.A., con sede in Roma, rappresentata da Studio Legale Maria Cristina Rapisardi S.p.A., Via Serbelloni, 8, Milano - opponente

contro

Egi Power S.p.A. , con sede in Torgiano (PG), al viale J.F. Kennedy, l - richiedente

In data 14 marzo 2016, il sottoscritto Esaminatore, Andrea Costa, ha emanato la seguente
DECISIONE:
1. L'opposizione n.756/2013 è integralmente respinta;
2. La domanda di registrazione di marchio italiano n. DP2013C000030 può proseguire;
3. Nulla sulle spese.

 

FATTI DEL PROCEDIMENTO
In data 13 febbraio 2013, la Egi Power S.p.A. ha depositato domanda di marchio n.
DP2013C000030 per prodotti in Classe 4, pubblicata in data 16 maggio 2013.

In data 23 maggio 2013, la Eni S.p.A., ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della
domanda di marchio italiano sopra citata, invocando l' articolo 12, comma l , lettera d) C.p.I, sulla base dei seguenti diritti anteriori:
l) Marchio nazionale n. 1491165;
2) Marchio nazionale n. 1386845.

Esaurita infruttuosamente la fase di cooling-off, in data 19 febbraio 2014 l'opponente ha fatto pervenire memoria a supporto dei motivi del gravame.

Il richiedente non ha presentato alcuna memoria.

 

I marchi sono di seguito individuati:

Il marchio anteriore Il marchio impugnato
1) 
2) 

 

AMMISSIBILITÀ - DIMOSTRAZIONE DEI DIRITTI ANTERIORI
La società opponente ha prodotto la documentazione relativa ai diritti anteriori su cui è fondata l'opposizione, da cui risulta che:
l) il Marchio nazionale n. 1491165 è stato registrato in data 17 maggio 2012;
2) Marchio nazionale n. 1386845 è stato registrato in data 09 dicembre 2010.

L'opposizione è quindi ammissibile.

 

MOTIVAZIONE - RISCHIO DI CONFUSIONE-ARTICOLO 12, COMMA I, LETTERA d)
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, che le due imprese si siano associate tra loro o che la prima impresa abbia avviato un'altra linea di produzione, o abbia autorizzato l'altra, o in fine che siano in qualche modo collegate.

Secondo l'ormai costante orientamento della Suprema Corte, "Ai fini dell'accertamento della confondibilità o meno di due marchi, l'esame del Giudice di merito va compiuta non tanto in via analitica attraverso una particolareggiata disamina di ogni singolo elemento, quanto piuttosto in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento che tenga conto di tutte le caratteristiche salienti, compresi gli effetti visivi (o grafici) e acustici (o fonetici) delle espressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle qualità il prodotto e destinato" (Cassazione, sez. I, sent. n.1779 del 13.04.1989), mediante "una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riforimento alla normale diligenza ed avvedutezza del pubblico di consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro" (Cassazione, sez. I, sent. 4405 del 28.02.2006).
La sussistenza di un rischio di confusione dipende dunque dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori, che sono interdipendenti. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni concorrenti e il pubblico di riferimento.
Il territorio di riferimento è l'Italia.

 

1) I prodotti e servizi
l prodotti e servizi su cui si fonda I' opposizione sono:

1) Marchio nazionale n. 1491165:
Classe 01: prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla fotografia, all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo; concimi per i terreni; composizioni per estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; materie concianti; adesivi (materie collanti) destinati all'industria.
Classe 04: olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele e stoppini per illuminazione
Classe 37: costruzione; riparazione: servizi d'installazione.
Classe 39: trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi.
Classe 40: trattamento di materiali.
Classe 41: educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.
Classe 42: servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software.
Classe 43: ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.

2) Marchio nazionale n. 1386845:
Classe 01: prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla fotografia, all'agricoltura,
all'orticoltura e alla silvicoltura; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato
grezzo; concimi per i terreni; composizioni per estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; materie concianti; adesivi (materie collanti) destinati all'industria
Classe 02: colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti; resine naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti
Classe 03: preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici
Classe 04: olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la
polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele e stoppini per illuminazione
Classe 05: prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici: sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per neonati: impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfellanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi
Classe 06: metalli comuni e loro leghe; materiali per costruzione metallici; costruzioni
trasportabili metalliche; materiali metallici per ferrovie; cavi e fili metallici non elettrici; serrami e chincaglieria metallica; tubi metallici; casseforti; prodotti metallici non compresi in altre classi; minerali
Classe 07: macchine e macchine-utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente; incubatrici per uova
Classe 08: utensili e strumenti azionati manualmente; articoli di coltelleria, forchette e cucchiai; armi bianche; rasoi
Classe 09: apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'iriformazione e gli elaboratori elettronici; estintori.
Classe 10: apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura.
Classe 11: apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari.
Classe 12: veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici.
Classe 13: armi da fuoco; munizioni e proiettili; esplosivi; fuochi d'artificio.
Classe 14: metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.
Classe 15: strumenti musicali.
Classe 16: carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legataria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; eliche.
Classe 17: caucciu, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie non compresi in altre classi; prodotti in materie plastiche semilavorate; materie per turare, stappare e isolare; tubi flessibili non metallici.
Classe 18: cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.
Classe 19: materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume; costruzioni trasportabili non metalliche: monumenti non metallici.
Classe 20: mobili, specchi, cornici; prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche.
Classe 21: utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina; pettini e spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi.
Classe 22: corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele, sacchi (non compresi in altre classi); materiale d'imbottitura (tranne il caucciu o le materie plastiche); fibre tessili grezze.
Classe 23: fili per uso tessile
Classe 24: tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli.
Classe 25: articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.
Classe 26: merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi; fiori artificiali.
Classe 27: tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti; tappezzerie in materie non tessili.
Classe 28: giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di natale.
Classe 29: carne, pesce, pollame e selvaggina; estratli di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili.
Classe 30: caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffe; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.
Classe 31: prodotti agricoli, articoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto.
Classe 32: birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.
Classe 34: tabacco; articoli per fumatori; fiammiferi
Classe 35: pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.
Classe 36: assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari.
Classe 37: costruzione; riparazione; servizi d'installazione
Classe 38: telecomunicazioni.
Classe 39: trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi.
Classe 40: trattamento di materiali.
Classe 41: educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.
Classe 42: servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software.
Classe 43: ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.
Classe 44: servizi medici; servizi veterinari; cure d'igiene e di bellezza per l'uomo e gli animali; servizi di agricoltura, orticoltura e silvicoltura.
Classe 45: servizi giuridici; servizi di sicurezza per la protezione di beni e persone; servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessita individuali.

 

I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 4: Energia Elettrica

Per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi in questione, si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti o i servizi.
Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità (sentenza della Corte di giustizia 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha / Metro-Goldwyn-Mayer Inc., punto 23).
Tra gli ulteriori fattori vi sono la finalità d'uso dei prodotti e dei servizi, il fatto che possano presumersi fabbricati, commercializzati o forniti dalla stessa impresa o da imprese tra loro
economicamente collegate, nonché i loro canali di distribuzione e i punti vendita.

Il prodotto contestato in Classe 4, energia elettrica, è un bene intangibile, derivante da processi di trasformazione di altri tipi di energia (chimica, meccanica, luminosa, termica ecc.) che avvengono nell'interno dei generatori di corrente (pile chimiche, dinamo e alternatori, pile fotoelettriche, termopile ecc.).
Ciò premesso, in primo luogo, va evidenziato che alla luce dei criteri sopra enunciati, non si ravvisa alcun punto di contatto, né tanto meno l'opponente ha fornito elementi al riguardo, tra i prodotti contestati in Classe 4 (Energia Elettrica) ed i prodotti e servizi dei diritti anteriori su cui è fondata l'opposizione, ed in particolare nelle Classi 1, 37, 39, 41, 42 e 43 per il marchio anteriore n. 1 ed in Classi da 1 a 3, da 5 ad 8, 10, da 12 a 39, 41,42 e 43 del marchio anteriore n.2).
Il confronto dunque verrà svolto, anche alla luce delle osservazioni formulate dall'opponente, con riferimento ai prodotti e servizi, per i quali si ravvisa un punto di contatto con il prodotto contestato, ed in particolare con i prodotti e servizi in Classi 4 e 40 di entrambi i diritti anteriori, ed in Classi 9 ed 11 del marchio anteriore n.2).
Mettendo a confronto il prodotto contestato in Classe 4 Energia elettrica con olii e grassi industriali, rivendicati in entrambi i diritti anteriori, nella medesima Classe 4, l'opponente osserva che vi sarebbe un rapporto di complementarietà tra gli stessi, in quanto i secondi svolgono un ruolo fondamentale nella produzione della prima, come confermato in un precedente dell'Oami, ed in particolare la decisione B 1807976.
Al riguardo, si ritiene tale argomento non sufficiente a radicare un rapporto di somiglianza tra tali prodotti.
Ed infatti, gli olii e grassi industriali sono utilizzati in particolare per mantenere la funzionalità delle macchine, attrezzature o veicoli; essi dunque hanno finalità del tutto dissimile dall'energia elettrica contestata, e non sono altresì in alcun rapporto di concorrenza.
Sono inoltre diversi i produttori ed i canali distribuitivi.
Infine, non esiste alcun punto di contatto tra il prodotto contestato, e gli altri prodotti in Classe 4 del marchio anteriore.
Per completezza, va evidenziato che la stessa Oami, in un altro procedimento, non ha ravvisato alcuna somiglianza tra olii e grassi industriali ed energia elettrica in Classe 4 (decisione B 1285594, Pure Power c/Ur Power).

Confrontando il prodotto contestato con gli apparecchi di illuminazione in Classe 11 del marchio anteriore n. 1), l'opponente ritiene vi sia un rapporto di somiglianza.
Al riguardo, va evidenziato che tali prodotti hanno diversa natura (beni intangibili/beni materiali) e diverso scopo (produrre energia/fornire apparati di illuminazione); essi inoltre hanno diversi canali distributivi, e non sono in competizione.
Pertanto, anche se uno serve come fonte di energia per l'altro, ciò non è sufficiente per radicare un rapporto di somiglianza (cfr. Oami decisione B 1661696).
Comparando l'energia elettrica del marchio opposto con il servizio Trattamento di materiali in Classe 40, rivendicato da entrambi i diritti anteriori, va osservato che il trattamento di materiali consiste in un servizio di grande specializzazione, che richiede lo stesso livello di conoscenze tecniche richiesto per la produzione di energia elettrica.

Il pubblico di riferimento potrebbe dunque attribuire la stessa origine economica tra i fornitori dei servizi in Classe 40 ed i produttori di energia elettrica.
Pertanto, si ritiene sussista un grado di affinità, anche se di livello basso, tra il Trattamento di materiali e l'energia elettrica; occorrerà valutare in sede di confronto tra i marchi se tale affinità sia sufficiente a determinare un rischio di confusione.

Infine, si ritiene sussistere un certo grado di affinità, come evidenziato dallo stesso opponente, tra il prodotto contestato ed i prodotti del marchio anteriore n.2) in Classe 9 apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità.
In particolare, i prodotti dell'opponente sono apparati e strumenti per il trattamento dell'energia elettrica; sussiste dunque un rapporto di complementarietà tra tali prodotti, nella misura in cui gli uni sono indispensabili per gli altri (cfr Tribunale di I Grado, 18 novembre 2014, T-308/2013).
Pertanto, si ritiene sussiste un grado di affinità, anche se di livello medio-basso, tra apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità e l'energia elettrica; anche in questo caso, occorrerà valutare in sede di confronto tra i marchi se tale affinità sia sufficiente a determinare un rischio di confusione.

 

2) I segni:
a) confronto tra i segni

Il marchio anteriore Il marchio impugnato
1) 
2) 

 

A livello visivo
Il marchio anteriore n. 1) è un marchio denominativo costituito dalla parola di tre lettere "ENI"

Il marchio anteriore n.2) è un marchio figurativo costituito dalla stessa parola di tre lettere "ENI", in carattere stilizzato, in bianco e nero.

Il marchio opposto è un marchio figurativo, costituito dalla figura di due cerchi uniti tra loro, con la circonferenza in colore azzurro, raffiguranti il pianeta terra.
All'interno di tale figura, compare la scritta, in carattere standard, con la prima lettera maiuscola, "EGI" di colore azzurro; al di sotto di tale scritta, spostata verso destra, compare, all'interno di una  cornice rettangolare, la scritta in bianco, su sfondo azzurro, "POWER", in carattere standard.

I marchi in conflitto dunque somigliano visivamente, nella misura in cui due delle tre lettere che costituiscono i marchi anteriori, la "E" e la "I", coincidono, nella medesima posizione, con due delle tre che costituiscono la prima delle due parole presenti nel marchio opposto.
Per contro, i marchi differiscono, oltre per il numero di parole, per la particolare forma grafica della scritta presente nel marchio anteriore n.2) e per il particolare aspetto cromatico del marchio opposto, per la presenza della seconda lettera "N" nei marchi anteriori in luogo della "G" nel marchio opposto, nonché per la presenza nel marchio opposto della parola "POWER" e dell'elemento grafico, costituito dal mondo.

 

A livello fonetico
I marchi anteriori, composto di due sillabe, verranno pronunciati "e-ni".

Il marchio opposto, complessivamente composto di quattro sillabe, verrà pronunciato "e-gi-pa-uer".

I marchi dunque somigliano per la pronuncia di due lettere, la "E" e la "I", mentre differiscono, oltre che per il numero di sillabe per la pronuncia della "N" in luogo della "G", e per la pronuncia nel marchio opposto della parola "POWER".

 

A livello concettuale
La parola che costituisce i marchi anteriori "ENI" non ha alcun significato in italiano.
Anche la parola "EGI", presente nel marchio opposto, non ha alcun significato in italiano; quanto alla parola inglese POWER, si ritiene che il pubblico di riferimento sarà in grado di attribuire a tale termine, di basic english, il significato della parola italiana "forza".

Pertanto, non esiste alcuna affinità concettuale tra i marchi in conflitto.

 

b) Elementi distintivi e dominanti dei segni
Come chiarito dalla giurisprudenza, si deve ricordare che la valutazione globale del rischio di confusione tra due marchi deve essere basata sull'impressione di insieme da essi prodotta, attraverso un'analisi" ... in via globale e sintetica, che è il modo in cui i marchi vengono percepiti dal consumatore, cioè come un "tutt'uno" che prescinde dai dettagli, salvo quelli che abbiano una funzione dominante nel contesto denominativo e/o figurativo d'insieme e siano come tali destinati a rimanere impressi nella sua memoria" (sentenza Commissione di Ricorso contro i provvedimenti UIBM n. 03/2014).
I marchi anteriori non hanno alcun elemento che possa ritenersi maggiormente distintivo e
dominante.
Quanto al marchio opposto, va evidenziato che la parola "POWER", oltre ad essere defilata per dimensioni e collocazione, appare in qualche modo allusiva ai prodotti coperti dalla domanda di marchio (energia elettrica).
Tale elemento verbale dunque assumerà una valenza ridotta in sede di valutazione del rischio di confusione.
Quanto all'elemento figurativo, costituito dai due cerchi a mo' di mondo, esso verrà percepito come meramente decorativo.

 

c) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno di quei fattori di cui tenere conto in sede di valutazione globale del rischio di confusione, ed in particolare della natura "forte" o "debole" del marchio esaminato (Cassazione 6193/08).
Nel caso in esame, l'opponente ha invocato il carattere distintivo acquisito sul mercato, producendo all'uopo copiosa documentazione; tuttavia, per motivi di economia procedurale, non è necessario che le prove presentate dall'opponente a sostegno di questa rivendicazione siano valutate nel caso presente.
Ed infatti, la parola ENI non ha alcun significato in relazione ai prodotti e servizi su cui è fondata l'opposizione. Pertanto, i marchi anteriori devono essere considerati dotati di un certo grado di distintività intrinseca.

 

d) Pubblico di riferimento -livello di attenzione
Il livello di attenzione del consumatore può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi in conflitto.
Nel caso in esame, è stato osservato che esiste una certa affinità tra i prodotti del marchio opposto, energia elettrica, ed i prodotti e servizi dei marchi anteriori in Classe 9 apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità, ed in Classe 40 Trattamento di materiali.
Al riguardo, va evidenziato che i prodotti del marchio anteriore sono indirizzati al grande pubblico, con un livello di attenzione medio.
Per contro, i servizi e prodotti sopra citati dei marchi anteriori sono rivolti ad un pubblico di
operatori specializzati, con un livello di attenzione superiore alla media.
Pertanto, i prodotti e servizi in conflitto, ritenuti affini, sono rivolti ad una categoria di consumatori differenti.

 

3) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
L'art. 12, comma l, lett. d) CPI dispone che: "Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di corifusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni".
Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, costituisce un rischio di confusione, il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa, o, eventualmente, da imprese economicamente collegate (sentenze Corte di Giustizia, 11 novembre 1997, C- 251195, Sabel, punti 16-18, e 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, punto 29).

Tale valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in
considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenza Canon, punto 17, citata)
Nel caso in esame, è stato osservato che esiste una certa affinità, anche se di livello basso, tra il prodotto contestato in Classe 4, Energia elettrica, ed i prodotti e servizi dei marchi anteriori in Classe 9 apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità, ed in Classe 40 Trattamento di materiali.
In sede di valutazione dei segni, è stato evidenziato che le somiglianze tra i marchi attengono a due delle tre lettere, la "E" e la "I", che costituiscono i marchi anteriori, e quella maggiormente distintiva del marchio opposto.
Ciò premesso, va rilevato che le somiglianze dei marchi a confronto attengono a parole costitute da un numero molto ridotto di lettere, ovvero tre.
Al riguardo, occorre considerare che " ... più breve è il segno più facilmente il pubblico è in grado di percepirne i singoli elementi. Inoltre, differenze anche minime in segni costituiti da parole brevi possono frequentemente condurre ad una diversa impressione globale. Di conseguenza singole differenze tra marchi brevi posso essere sufficienti ad escludere una somiglianza tra i segni" (cfr. sentenza Seconda Commissione di Ricorso Oami 20 febbraio 2009, R-653/2008, TREZ/TREZETA).
Nel caso di specie, la presenza di una diversa, la seconda delle tre, vale a conferire una visione d'insieme differente tra le parole "ENI'' e "EGI"; inoltre, la pronuncia delle due diverse consonanti è del tutto dissimile (N/G).
E' stato altresì evidenziato che il pubblico di riferimento per i prodotti e servizi dei marchi anteriori, ritenuti in qualche modo affini ai prodotti del marchio opposto, è costituito da soggetti che effettuano con attenzione le proprie scelte, essendo operatori specializzati.
Alla luce di quanto sopra, anche alla luce del principio di interdipendenza dei fattori, si ritiene che la scarsa somiglianza tra i prodotti e servizi in conflitto, e le differenze esistenti tra i segni siano tali da escludere il rischio di confusione e/o di associazione, con riferimento al pubblico di riferimento.
Per tutte le ragioni su esposte, l'opposizione è integralmente rigettata ai sensi dell'art. 12, comma l, lett. d), CPI.

 

SPESE
L'art. 56, del DM 13 gennaio 2010, n. 33, recante "Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30", prevede al comma 4, che "Nella decisione di rigetto o di accoglimento dell'opposizione, l'Ufficio stabilisce se la parte soccombente deve rimborsare in parte o per intero all'altra parte i costi sopportati relativi al diritto di opposizione nonché, entro il limite di euro 300,00, alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento".
Nel caso in esame, tenuto conto che il richiedente non ha presentato alcuna memoria, nulla si dispone.

Ai sensi dell'articolo 182 Cpi ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione alla Commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135 Cpi. Ai sensi dell'articolo 135 comma 1, il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dal giorno della notifica della decisione stessa.

Roma, 14 marzo 2016

Questo contenuto è riservato agli abbonati. Se già disponi di un accesso valido clicca qui per autenticarti.
In caso contrario è possibile:
- contattare i numeri 06.56.56.7212 o 392.993.6698
- inviare un messaggio WhatsApp al numero 392.993.6698
- inviare una richiesta al servizio clienti
- consultare le formule di abbonamento