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12 maggio 2014

UIBM 12/05/2014, n. 62 [Opposizione n. 326/2012 - Zeta / Zeta - Esito: accoglimento]

OPPOSIZIONE N. 326/2012


La Società Oleificio Zucchi S.p.A., con sede in Via Acquaviva, 12, Zona P. Canale - 26100 - Cremona, rappresentata dal mandatario Ing. Marco Giovanni Mari, con domicilio professionale presso la Ing. Mari & C S.r.L, in Via Garibotti, 3 26100 - Cremona, in qualità di opponente

CONTRO

La SI. D. L Piccolo S.r.L Sistema Distributivo Innovativo, con sede in Via Padre Michele Abete, 2 - 80048 Sant'Anastasia, (Na), in qualità di richiedente.

Il giorno 12 maggio 2014 l'esaminatore emana la seguente

 

DECISIONE

 

- L'opposizione n. 326/2012 è accolta per i seguenti prodotti della classe 29: carne, pesce, pollame e  selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili relativi alla domanda di registrazione n. NA2011C001451;

- la domanda di registrazione di marchio n. NA2011C001451  può proseguire esclusivamente per i prodotti delle classi 30, 31, 32 e 33 che non sono stati oggetto di opposizione.

- il richiedente sopporta l'onere delle spese fissate in €. 250,00 (duecentocinquanta/00) per diritti di opposizione.

 

FATTI DEL PROCEDIMENTO

1. La SI. D. L Piccolo S.r.L Sistema Distributivo Innovativo, in data 28.10.2011, ha presentato domanda di registrazione  n. NA2011C001451 per il segno figurativo quì di seguito rappresentato

 

 

per contraddistinguere i seguenti prodotti ed i servizi di cui alla classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza:

-  classe  29:  carne,  pesce,  pollame  e selvaggina;  estratti  di carne;  frutta  e ortaggi  conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte;  uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili;

- classe 30: caffe, te, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffe; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio;

- classe 31:  prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi;  animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto;

- classe 32: birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande;

- classe 33:bevande alcoliche (tranne le birre);

2. La domanda in questione è stata ritenuta registrabile ed è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale dei Marchi di impresa n. 6 del 6.12.2011.

 

3. Nei confronti della citata domanda, la Società Oleificio Zucchi S.p.A., in data 2.3.2012,   ha depositato un atto di opposizione basato sui seguenti marchi anteriori:

- registrazione nazionale n. 00768394 del 14.1.1999, data di deposito del 1.4.1996, per il marchio figurativo

per contraddistinguere i seguenti prodotti della classe 29 e appartenenti alla classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza: oli e grassi commestibili.

- registrazione  nazionale n. 0001184405 del 7.4.2009, data di deposito del19.6.2006,  per il marchio figurativo

per contraddistinguere  i seguenti prodotti della classe 29 e appartenenti alla classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza: oli e grassi commestibili.

4. L'opponente era ritenuto legittimato all'opposizione in qualità di titolare del marchio citato.

5.  Si  constata  il  fallimento  del  tentativo  di  conciliazione  di  cui  all'art.  178  co. 1 e co.2,  C.P.I richiesto con ministeriale del 23.8.2012, prot. n. 179669, pervenuta regolarmente all'opponente e al richiedente, come è attestato dalle ricevute di ritorno presenti agli atti.

6. Con ministeriale  del 7.8.2013, prot. n. 134846 è stato assegnato al richiedente  il termine di 60 giorni  dalla  data  del  suo  ricevimento  per  l'invio   di  eventuali  deduzioni.  Detta  ministeriale  è pervenuta regolarmente come attestano le ricevute di ritorno presenti agli atti.

7. Le parti non hanno presentato alcuna memoria o deduzioni, non hanno raggilmto alcun accordo e per questo si procede alla decisione.

 

ARGOMENTI DELLE PARTI

8. L'opponente chiede il rigetto della domanda di registrazione esclusivamente  per i prodotti della classe 29, invocando  la sussistenza del rischio di confusione ex art. 12, co. 1, lett. d) C.P.I. sulla base dell'identità tra i prodotti rivendicati dai propri marchi con quelli del richiedente,  sulla base dell'identità tra segni per effetto dell'identità visiva, fonetica e concettuale dei segni del marchio del richiedente con i segni dei propri marchi.

 

MOTIVAZIONE

 

AMMISSIBILITA' - DIMOSTRAZIONE DEI DIRITTI ANTERIORI

9. L'atto di opposizione, tenuto conto che è ricevibile perché è redatto in lingua italiana ai sensi dell'art. 176 co. 2, C.P.I e che consente l'identificabilità o la raggiungibilità dell'opponente, essendo stato conferito mandato all'Ing. Marco Giovanni  Mari  abilitato in Italia ai sensi dell'art. 147, co. 3 bis C.P.I. e art. 201, co.6, C.P.I., deve ritenersi ammissibile perché:

- è stato presentato dal soggetto legittimato ai sensi dell'art. 177 C.P.l.;

- è stato presentato dopo la pubblicazione della domanda di marchio contro cui è diretto ed entro i tre mesi da tale pubblicazione;

- contiene tutte le indicazioni di cui all'art. 176, co. 2 C.P.I. e dell'art. 46 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13.1.2012, n. 33 (regolamento di attuazione del citato codice);

- è diretto contro una sola domanda di registrazione di marchio;

- l'opponente è legittimato ad agire in quanto ha dimostrato la propria titolarità dei marchi anteriori avendone prodotto copia degli attestati di registrazione rilasciati dall'U.I.B.M.;

- i diritti di opposizione sono stati regolarmente pagati secondo i termini e le modalità del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del13.1.2010, n. 33.

 

SUL RISCHIO DI CONFUSIONE - ARTICOLO 12, COMMA l, LETTERA d)

10. Sussiste un rischio di confusione ex art. 12, co. l , lett. d) del C.P.I., se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione,  nell'ipotesi che rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, che le due imprese si siano associate tra loro o che la prima impresa abbia avviato un'altra linea di produzione, o abbia autorizzato l 'altra o, infine, che siano in qualche modo collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori interdipendenti. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni concorrenti e il pubblico di riferimento.

11. L'opposizione si basa su due marchi anteriori. Per motivi di economia procedurale, si limiterà l'esame  comparativo al marchio nazionale figurativo n. 00768394 del 14.1.1999, data di deposito del 1.4.1996, che appare prima facie, quello maggiormente simile a quello rivendicato.

 

ESAME DEI PRODOTTI

12. I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o servizi, i canali di distribuzione, i punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarietà.

13. I prodotti ed i servizi su cui si basa l'opposizione  sono i seguenti: classe  29:  oli e grassi commestibili.

14. I prodotti  contestati sono  i seguenti:  classe  29: carne, pesce, pollame e selvaggina;  estratti di carne;  frutta  e ortaggi  conservati,  congelati, essiccati  e cotti;  gelatine,  marmellate,  composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili;

15.  Gli  oli e grassi  commestibili  rivendicati  dal  segno  del  richiedente sono  identici ai  prodotti rivendicati dal marchio  dell'opponente;

16. Il latte ed i prodotti derivati dal latte sono  mediamente affini  ai grassi commestibili  in quanto questi  ultimi possono  essere di origine anche animale  e possono  derivare  dalla lavorazione del latte; con i primi condividono il soddisfacimento dello stesso  bisogno alimentare in modo concorrenziale, sono spesso   prodotti   da   medesime imprese e  commercializzati  attraverso medesimi canali distributivi all'interno degli stessi reparti.

17.  Gli  oli sono  "grassi  liquidi  a temperatura  ambiente  (detti  talora  anche  olf grassi)  di  origine vegetale  o animale ... ricavati per spremitura a caldo o per estrazione con solvente dalle  farine dei semi di nwnerose piante o dalla spremitura della polpa di alcuni frutti o dal germe delle cariossidi di alcuni cereali (dalla Treccani online: http://www.treccani.it/vocabolario/olio";  rispetto agli ortaggi  e alla frutta conservata  soddisfàno il medesimo  bisogno alimentare in modo complementare, sono prodotti spesso dalle medesime imprese e vengono commercializzati all'interno dei medesimi punti vendita all'interno degli stessi  reparti a limentari. Per questo sono lievemente affini.

18. La carne, il pesce, il pollame e la selvaggina, gli estratti di carne, la frutta e ortaggi conservati, congelati,  essiccati e cotti, le gelatine, le marmellate, le composte, le uova pur  essendo destinati all'alimentazione umana e rivolti al medesimo pubblico attraverso  gli stessi canali  commerciali distributivi, sono   tuttavia  da  considerarsi differenti  perché  differeni   per  loro  natura   e  metodi produttivi dagli oli e grassi animali;

19.  Pertanto,  considerato  quanto   sopra,  i  prodotti   rivendicati   dal   segno   contestato  sono   da considerarsi in parte identici, in parte affini, in parte differenti rispetto  ai prodotti rivendicati dal marchio  dell'opponente.

 

ESAME SEI SEGNI

segno contestato                                           

marchio anteriore

 

a)   Confronto tra segni

20.  Il  segno  contestato è  figurativo e  si  compone della  scritta  "ZETA" in  caratteri stilizzati  in corsivo; la  lettera  "Z",  maiuscola è rappresentata da  una stanghetta che  è alla  base  inferiore più lunga  rispetto  a quella  superiore, è inclinata verso  il basso e risale fino a congiungersi con l'ultima lettera  "A" dopo  aver  disegnato una sorta  di rigonfiamento; le tre lettere  che compongono "ETA" sono  rappresentate  in  carattere corsivo   minuscolo. Il  marchio  dell'opponente è  figurativo e  si compone della  scritta   "ZETA" in caratteri  corsivi  minuscoli,  sovrapposta ad una figura  di fantasia delimitata da linee rette e curve al centro che sembra  voler vagamente rappresentare un sigillo.

21.  A  livello  visivo  il segno  contestato è da  considerarsi simile in  grado  molto elevato perché l'elemento verbale del  segno  opposto  coincide  con  il  segno  che  costituisce il marchio anterior perché gli elementi grafici,  risultando  decorativi, sono da considerarsi secondari a livello  percettivo.

22.  A  livello   fonetico il  segno  opposto   è    identico al  segno  dell'opponente  essendo identico l'elemento verbale.

23.  A livello  concettuale entrambi  i segni  rappresentano la lettera  dell'alfabeto "Z" e  per  questo sono   identici.

24.  I  segni  oggetto di  comparazione tenuto  conto  delle  identità   fonetiche e  concettuali e  delle elevata somiglianza a livello visivo sono pertanto da considerarsi simili in grado molto elevato.

 

b)   Elementi distintivi e dominanti dei segni

25. Come  chiarito  dalla  giurisprudenza, nel determinare la sussistenza del rischio  di confusione, la comparazione fra due marchi  in conflitto deve  basarsi sull'impressione di insieme da essi  prodotta, tenendo conto,  in particolare, dei loro  elementi  distintivi  e dominanti. Ciò si verifica quando  una componente può da sola dominare l'immagine di tale marchio che il pubblico  pertinente conservi in memoria, in  modo  tale  che  tutte  le  altre  componenti del  marchio  risultino trascurabili nell'impressione  complessiva da  questo  prodotta.  Nel  caso  la  lettera  Z  nel  segno   opposto   è  da considerarsi dominante rispetto  agli altri elementi; non sono  presenti  elementi  che  possono essere considerati distintivi.

 

c) Sul  carattere distintivo dei marchi anteriori

26. Per determinare il carattere distintivo di un marchio e verificare se il marchio  sia dotato  o meno di un carattere distintivo elevato,  occorre  valutarne  globalmente l'idoneità ad identificare i prodotti o i servizi per  i  quali  è  stato  registrato come  provenienti da  un'impresa determinata, quindi, a distin guere i prodotti  o i servizi  cui si riferisce  da quelli di altre imprese.   Il carattere distintivo di un marchio dipende poi dalla sua notorietà in virtù dell 'uso e del suo carattere intrinseco.

27.    el caso in questione l'opponente non ha dimostrato il carattere notorio del proprio marchio e per questo si ritiene che la valutazione debba poggiare esclusivamente sulla disamina  del carattere intrinseco dei marchi anteriori.

28.  A tale  proposito  è ind ubbio  riconoscere  che  non  esiste  una diretta  relazione  tra  il marchio anteriore ed i prodotti da esso rivendicati; per questo  il carattere distintivo del marchio  anteriore  è da considerarsi elevato.

 

d) Sul pubblico di riferimento e livello di attenzione

29. Vale la pena prendere in considerazione  il fatto che sia il pubblico di riferimento, sia il livello di attenzione del consumatore può variare in funzione della categoria di prodotti di cui trattasi.

30.  In  generale  si  ritiene  che  il  consumatore  dei  prodotti  rivendicati  dall'opponente     e  che appartengono  alla classe 29 sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

 

VALUTAZIONE GLOBALE, ALTRI ARGOMENTI

 

31.  Nella determinazione  della sussistenza del rischio di confusione i marchi devono essere messi a confronto  mediante  una valutazione  globale delle loro somiglianze visive fonetiche  e concettuali. Tale valutazione  deve fondarsi sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione in particolare  degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi. Il giudizio deve essere poi condotto  valutando l'impressione sul pubblico di riferimento attraverso un raffronto tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo dell'altro" (così Cass. Sez. I, Sent. N. 4405 del 28.2.2006). A tal proposito va evidenziato il fatto che il consumatore medio  ha  raramente  la possibilità   di  operare  una  comparazione   diretta  tra  i  differenti  marchi,  dovendo   invece  fare affidamento sull'immagine imperfetta che conserva in memoria in virtù dei precedenti acquisti. La valutazione  globale  implica inoltre un certo giud izio di interdipendenza tra fattori che entrano  in considerazione e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti. Così un tenue grado di somiglianza  tra prodotti o servizi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza  tra segni o viceversa.

32. Dall'analisi condotta i prodotti contraddistinti  dal segno contestato  rispetto a quelli rivendicati dal  marchio  anteriore  sono  stati  trovati  in  parte  identici, in parte affini,  in  parte  differenti.  Il confronto  tra  i  segni  ha  poi  rivelato  un  grado  elevatissimo  di  somiglianza  sulla  base  di  una sostanziale  identità  fonetica e concettuale  a cui si aggiuge  un grado elevatissimo  di  somiglianza visiva. Il marchio dell'opponente è sicuramente dotato di un'elevata forza distintiva  e tale aspetto contribuisce ad aumentare il rischio di confusione.

Tutti i prodotti rivendicati da entrambi i marchi sono rivolti ad un pubblico che non è dotato di un grado di attenzione particolarmente significativo e che è abituato ad operare  le  proprie  scelte d'acquisto facendo affidamento su di un'immagine imperfetta del marchio basata prevalentemente su elementi visivi ed uditivi dei  segni  che lo  compongono.  Tale  aspetto,  per  il  giudizio  di confondibilità, si rivela sicuramente determinante ed assorbentè rispetto alle differenze riscontrate tra alcuni dei prodotti rivendicati dal marchio del richiedente, i quali   rientrano comunque   tra gli alimentari e per questo sono in grado di genereare nel consumatore la convizione  che provengano dalla medesima impresa.

33.  L'opponente  ha  basato  la  sua  opposizione  anche  su  un  altro  marchio  anteriore  figurativo consistente nel nome "ZETA" e da una serie di elementi grafici decorativi.

In ogni caso il risultato non può essere diverso da quello sopra descritto.

 

CONCLUSIONI

34. Per tutti questi  motivi, ai sensi dell'art.  12, co. 1, lett. d) C.P.I , si ritiene che un rischio  di confusione sussista per i prodotti e per i servizi rivendicati dal segno del richiedente.

35. Per le ragioni esposte, la domanda di registrazione n. NA2011C001451 è dunque da respingere per i seguenti prodotti:

-  classe  29: carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili relativi alla domanda di registrazione n. NA2011C001451;

36. la domanda di registrazione di marchio n. NA2011C001451 può proseguire esclusivamente per i prodotti delle classi 30, 31, 32 e 33 che non sono stati oggetto di opposizione;

 

SULLE SPESE

38. Ai sensi dell'art  56, co. 4 DM. 13.1.2010, n. 33, Regolamento di attuazione del C.P.I., si ritiene che la parte richiedente debba rimborsare per intero all'opponente  i costi relativi ai diritti di opposizione, fissati in €. 250,00 (duecentocinquanta/00).

 

Roma, 12 maggio 2014

 

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