12 maggio 2014
UIBM 12/05/2014, n. 62 [Opposizione n. 326/2012 - Zeta / Zeta - Esito: accoglimento]
OPPOSIZIONE N. 326/2012
La Società Oleificio Zucchi S.p.A., con sede in Via Acquaviva, 12, Zona P. Canale - 26100 - Cremona, rappresentata dal mandatario Ing. Marco Giovanni Mari, con domicilio professionale presso la Ing. Mari & C S.r.L, in Via Garibotti, 3 26100 - Cremona, in qualità di opponente
CONTRO
La SI. D. L Piccolo S.r.L Sistema Distributivo Innovativo, con sede in Via Padre Michele Abete, 2 - 80048 Sant'Anastasia, (Na), in qualità di richiedente.
Il giorno 12 maggio 2014 l'esaminatore emana la seguente
DECISIONE
- L'opposizione n. 326/2012 è accolta per i seguenti prodotti della classe 29: carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili relativi alla domanda di registrazione n. NA2011C001451;
- la domanda di registrazione di marchio n. NA2011C001451 può proseguire esclusivamente per i prodotti delle classi 30, 31, 32 e 33 che non sono stati oggetto di opposizione.
- il richiedente sopporta l'onere delle spese fissate in €. 250,00 (duecentocinquanta/00) per diritti di opposizione.
FATTI DEL PROCEDIMENTO
1. La SI. D. L Piccolo S.r.L Sistema Distributivo Innovativo, in data 28.10.2011, ha presentato domanda di registrazione n. NA2011C001451 per il segno figurativo quì di seguito rappresentato
per contraddistinguere i seguenti prodotti ed i servizi di cui alla classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza:
- classe 29: carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili;
- classe 30: caffe, te, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffe; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio;
- classe 31: prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto;
- classe 32: birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande;
- classe 33:bevande alcoliche (tranne le birre);
2. La domanda in questione è stata ritenuta registrabile ed è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale dei Marchi di impresa n. 6 del 6.12.2011.
3. Nei confronti della citata domanda, la Società Oleificio Zucchi S.p.A., in data 2.3.2012, ha depositato un atto di opposizione basato sui seguenti marchi anteriori:
- registrazione nazionale n. 00768394 del 14.1.1999, data di deposito del 1.4.1996, per il marchio figurativo
per contraddistinguere i seguenti prodotti della classe 29 e appartenenti alla classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza: oli e grassi commestibili.
- registrazione nazionale n. 0001184405 del 7.4.2009, data di deposito del19.6.2006, per il marchio figurativo
per contraddistinguere i seguenti prodotti della classe 29 e appartenenti alla classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza: oli e grassi commestibili.
4. L'opponente era ritenuto legittimato all'opposizione in qualità di titolare del marchio citato.
5. Si constata il fallimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 178 co. 1 e co.2, C.P.I richiesto con ministeriale del 23.8.2012, prot. n. 179669, pervenuta regolarmente all'opponente e al richiedente, come è attestato dalle ricevute di ritorno presenti agli atti.
6. Con ministeriale del 7.8.2013, prot. n. 134846 è stato assegnato al richiedente il termine di 60 giorni dalla data del suo ricevimento per l'invio di eventuali deduzioni. Detta ministeriale è pervenuta regolarmente come attestano le ricevute di ritorno presenti agli atti.
7. Le parti non hanno presentato alcuna memoria o deduzioni, non hanno raggilmto alcun accordo e per questo si procede alla decisione.
ARGOMENTI DELLE PARTI
8. L'opponente chiede il rigetto della domanda di registrazione esclusivamente per i prodotti della classe 29, invocando la sussistenza del rischio di confusione ex art. 12, co. 1, lett. d) C.P.I. sulla base dell'identità tra i prodotti rivendicati dai propri marchi con quelli del richiedente, sulla base dell'identità tra segni per effetto dell'identità visiva, fonetica e concettuale dei segni del marchio del richiedente con i segni dei propri marchi.
MOTIVAZIONE
AMMISSIBILITA' - DIMOSTRAZIONE DEI DIRITTI ANTERIORI
9. L'atto di opposizione, tenuto conto che è ricevibile perché è redatto in lingua italiana ai sensi dell'art. 176 co. 2, C.P.I e che consente l'identificabilità o la raggiungibilità dell'opponente, essendo stato conferito mandato all'Ing. Marco Giovanni Mari abilitato in Italia ai sensi dell'art. 147, co. 3 bis C.P.I. e art. 201, co.6, C.P.I., deve ritenersi ammissibile perché:
- è stato presentato dal soggetto legittimato ai sensi dell'art. 177 C.P.l.;
- è stato presentato dopo la pubblicazione della domanda di marchio contro cui è diretto ed entro i tre mesi da tale pubblicazione;
- contiene tutte le indicazioni di cui all'art. 176, co. 2 C.P.I. e dell'art. 46 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13.1.2012, n. 33 (regolamento di attuazione del citato codice);
- è diretto contro una sola domanda di registrazione di marchio;
- l'opponente è legittimato ad agire in quanto ha dimostrato la propria titolarità dei marchi anteriori avendone prodotto copia degli attestati di registrazione rilasciati dall'U.I.B.M.;
- i diritti di opposizione sono stati regolarmente pagati secondo i termini e le modalità del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del13.1.2010, n. 33.
SUL RISCHIO DI CONFUSIONE - ARTICOLO 12, COMMA l, LETTERA d)
10. Sussiste un rischio di confusione ex art. 12, co. l , lett. d) del C.P.I., se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, che le due imprese si siano associate tra loro o che la prima impresa abbia avviato un'altra linea di produzione, o abbia autorizzato l 'altra o, infine, che siano in qualche modo collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori interdipendenti. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni concorrenti e il pubblico di riferimento.
11. L'opposizione si basa su due marchi anteriori. Per motivi di economia procedurale, si limiterà l'esame comparativo al marchio nazionale figurativo n. 00768394 del 14.1.1999, data di deposito del 1.4.1996, che appare prima facie, quello maggiormente simile a quello rivendicato.
ESAME DEI PRODOTTI
12. I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o servizi, i canali di distribuzione, i punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarietà.
13. I prodotti ed i servizi su cui si basa l'opposizione sono i seguenti: classe 29: oli e grassi commestibili.
14. I prodotti contestati sono i seguenti: classe 29: carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili;
15. Gli oli e grassi commestibili rivendicati dal segno del richiedente sono identici ai prodotti rivendicati dal marchio dell'opponente;
16. Il latte ed i prodotti derivati dal latte sono mediamente affini ai grassi commestibili in quanto questi ultimi possono essere di origine anche animale e possono derivare dalla lavorazione del latte; con i primi condividono il soddisfacimento dello stesso bisogno alimentare in modo concorrenziale, sono spesso prodotti da medesime imprese e commercializzati attraverso medesimi canali distributivi all'interno degli stessi reparti.
17. Gli oli sono "grassi liquidi a temperatura ambiente (detti talora anche olf grassi) di origine vegetale o animale ... ricavati per spremitura a caldo o per estrazione con solvente dalle farine dei semi di nwnerose piante o dalla spremitura della polpa di alcuni frutti o dal germe delle cariossidi di alcuni cereali (dalla Treccani online: http://www.treccani.it/vocabolario/olio"; rispetto agli ortaggi e alla frutta conservata soddisfàno il medesimo bisogno alimentare in modo complementare, sono prodotti spesso dalle medesime imprese e vengono commercializzati all'interno dei medesimi punti vendita all'interno degli stessi reparti a limentari. Per questo sono lievemente affini.
18. La carne, il pesce, il pollame e la selvaggina, gli estratti di carne, la frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti, le gelatine, le marmellate, le composte, le uova pur essendo destinati all'alimentazione umana e rivolti al medesimo pubblico attraverso gli stessi canali commerciali distributivi, sono tuttavia da considerarsi differenti perché differeni per loro natura e metodi produttivi dagli oli e grassi animali;
19. Pertanto, considerato quanto sopra, i prodotti rivendicati dal segno contestato sono da considerarsi in parte identici, in parte affini, in parte differenti rispetto ai prodotti rivendicati dal marchio dell'opponente.
ESAME SEI SEGNI
segno contestato
marchio anteriore
a) Confronto tra segni
20. Il segno contestato è figurativo e si compone della scritta "ZETA" in caratteri stilizzati in corsivo; la lettera "Z", maiuscola è rappresentata da una stanghetta che è alla base inferiore più lunga rispetto a quella superiore, è inclinata verso il basso e risale fino a congiungersi con l'ultima lettera "A" dopo aver disegnato una sorta di rigonfiamento; le tre lettere che compongono "ETA" sono rappresentate in carattere corsivo minuscolo. Il marchio dell'opponente è figurativo e si compone della scritta "ZETA" in caratteri corsivi minuscoli, sovrapposta ad una figura di fantasia delimitata da linee rette e curve al centro che sembra voler vagamente rappresentare un sigillo.
21. A livello visivo il segno contestato è da considerarsi simile in grado molto elevato perché l'elemento verbale del segno opposto coincide con il segno che costituisce il marchio anterior perché gli elementi grafici, risultando decorativi, sono da considerarsi secondari a livello percettivo.
22. A livello fonetico il segno opposto è identico al segno dell'opponente essendo identico l'elemento verbale.
23. A livello concettuale entrambi i segni rappresentano la lettera dell'alfabeto "Z" e per questo sono identici.
24. I segni oggetto di comparazione tenuto conto delle identità fonetiche e concettuali e delle elevata somiglianza a livello visivo sono pertanto da considerarsi simili in grado molto elevato.
b) Elementi distintivi e dominanti dei segni
25. Come chiarito dalla giurisprudenza, nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, la comparazione fra due marchi in conflitto deve basarsi sull'impressione di insieme da essi prodotta, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Ciò si verifica quando una componente può da sola dominare l'immagine di tale marchio che il pubblico pertinente conservi in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta. Nel caso la lettera Z nel segno opposto è da considerarsi dominante rispetto agli altri elementi; non sono presenti elementi che possono essere considerati distintivi.
c) Sul carattere distintivo dei marchi anteriori
26. Per determinare il carattere distintivo di un marchio e verificare se il marchio sia dotato o meno di un carattere distintivo elevato, occorre valutarne globalmente l'idoneità ad identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato come provenienti da un'impresa determinata, quindi, a distin guere i prodotti o i servizi cui si riferisce da quelli di altre imprese. Il carattere distintivo di un marchio dipende poi dalla sua notorietà in virtù dell 'uso e del suo carattere intrinseco.
27. el caso in questione l'opponente non ha dimostrato il carattere notorio del proprio marchio e per questo si ritiene che la valutazione debba poggiare esclusivamente sulla disamina del carattere intrinseco dei marchi anteriori.
28. A tale proposito è ind ubbio riconoscere che non esiste una diretta relazione tra il marchio anteriore ed i prodotti da esso rivendicati; per questo il carattere distintivo del marchio anteriore è da considerarsi elevato.
d) Sul pubblico di riferimento e livello di attenzione
29. Vale la pena prendere in considerazione il fatto che sia il pubblico di riferimento, sia il livello di attenzione del consumatore può variare in funzione della categoria di prodotti di cui trattasi.
30. In generale si ritiene che il consumatore dei prodotti rivendicati dall'opponente e che appartengono alla classe 29 sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
VALUTAZIONE GLOBALE, ALTRI ARGOMENTI
31. Nella determinazione della sussistenza del rischio di confusione i marchi devono essere messi a confronto mediante una valutazione globale delle loro somiglianze visive fonetiche e concettuali. Tale valutazione deve fondarsi sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione in particolare degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi. Il giudizio deve essere poi condotto valutando l'impressione sul pubblico di riferimento attraverso un raffronto tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo dell'altro" (così Cass. Sez. I, Sent. N. 4405 del 28.2.2006). A tal proposito va evidenziato il fatto che il consumatore medio ha raramente la possibilità di operare una comparazione diretta tra i differenti marchi, dovendo invece fare affidamento sull'immagine imperfetta che conserva in memoria in virtù dei precedenti acquisti. La valutazione globale implica inoltre un certo giud izio di interdipendenza tra fattori che entrano in considerazione e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti. Così un tenue grado di somiglianza tra prodotti o servizi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra segni o viceversa.
32. Dall'analisi condotta i prodotti contraddistinti dal segno contestato rispetto a quelli rivendicati dal marchio anteriore sono stati trovati in parte identici, in parte affini, in parte differenti. Il confronto tra i segni ha poi rivelato un grado elevatissimo di somiglianza sulla base di una sostanziale identità fonetica e concettuale a cui si aggiuge un grado elevatissimo di somiglianza visiva. Il marchio dell'opponente è sicuramente dotato di un'elevata forza distintiva e tale aspetto contribuisce ad aumentare il rischio di confusione.
Tutti i prodotti rivendicati da entrambi i marchi sono rivolti ad un pubblico che non è dotato di un grado di attenzione particolarmente significativo e che è abituato ad operare le proprie scelte d'acquisto facendo affidamento su di un'immagine imperfetta del marchio basata prevalentemente su elementi visivi ed uditivi dei segni che lo compongono. Tale aspetto, per il giudizio di confondibilità, si rivela sicuramente determinante ed assorbentè rispetto alle differenze riscontrate tra alcuni dei prodotti rivendicati dal marchio del richiedente, i quali rientrano comunque tra gli alimentari e per questo sono in grado di genereare nel consumatore la convizione che provengano dalla medesima impresa.
33. L'opponente ha basato la sua opposizione anche su un altro marchio anteriore figurativo consistente nel nome "ZETA" e da una serie di elementi grafici decorativi.
In ogni caso il risultato non può essere diverso da quello sopra descritto.
CONCLUSIONI
34. Per tutti questi motivi, ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d) C.P.I , si ritiene che un rischio di confusione sussista per i prodotti e per i servizi rivendicati dal segno del richiedente.
35. Per le ragioni esposte, la domanda di registrazione n. NA2011C001451 è dunque da respingere per i seguenti prodotti:
- classe 29: carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili relativi alla domanda di registrazione n. NA2011C001451;
36. la domanda di registrazione di marchio n. NA2011C001451 può proseguire esclusivamente per i prodotti delle classi 30, 31, 32 e 33 che non sono stati oggetto di opposizione;
SULLE SPESE
38. Ai sensi dell'art 56, co. 4 DM. 13.1.2010, n. 33, Regolamento di attuazione del C.P.I., si ritiene che la parte richiedente debba rimborsare per intero all'opponente i costi relativi ai diritti di opposizione, fissati in €. 250,00 (duecentocinquanta/00).
Roma, 12 maggio 2014
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