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30 aprile 2014

UIBM 30/04/2013, n. 33 [Opposizione N. 187/2011 - VENTILO / VANTICO - Esito: accoglimento parziale]

OPPOSIZIONE N. 187/2011

 

Ventilo, S.A. 27 bis, rue du Louvre- 75002 PARIGI- FRANCIA, rappresentata da Marzi Elisabetta- Ing. C. Corradini & C. s.r.l.- Via Dante Alighieri, 4- 42121 Reggio Emilia

contro

Antico Vittorio, Viale Antonio Ciamarra, 154- 00173 ROMA

Il sottoscritto esaminatore, Flavia Gerardi ha emanato la seguente

 

DECISIONE

 

1. L'opposizione n. 187/2011 è accolta parzialmente ovvero per i seguenti prodotti contestati:

Classe 25 articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

2. La domanda di marchio italiano n. RM2011C003535 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese fissate a euro 400,00 (di cui 250,00 per diritti di opposizione).

 

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 30 maggio 2011 ANTICO VITIORIO ha depositato domanda di marchio n. RM2011C003535 pubblicata in data 5 agosto 2011, relativamente al marchio VANTICO per i servizi della classe 25 (articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria) e 35 (pubblicità, gestione di affari commerciali, amministrazione commerciale, lavori di ufficio).

In data 4.11.2011 la società VENTILO S.A. ha presentato opposizione. L'opponente ha invocato l'articolo 12, comma 1, lettera d) CPI contro tutti i prodotti compresi nelle classi 25 e 35 della domanda di marchio n. RM2011C003535 poiché il marchio è stato depositato dal richiedente nella dicitura generale e pertanto si devono considerare rivendicati tutti i prodotti inclusi in tali classi. L'opposizione si basa, tra l'altro, sulla registrazione di marchio comunitario n. 3521945.

 

MOTIVAZIONE:

AMMISSIBILITÀ- DIMOSTRAZIONE DEI DIRITTI ANTERIORI

1. TITOLARITÀ DEL MARCHIO DELL'OPPONENTE. L'opponente risulta essere titolare del marchio comunitario, che è iscritto a suo nome nel registro tenuto dall'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI)

2. ANTERIORITÀ DEL MARCHIO DELL'OPPONENTE. L'opponente è legittimato a proporre opposizione in quanto il marchio su cui si basa l'opposizione risulta depositato in data anteriore e precisamente in data 04.11.2003 e registrato in data 05.04.2005.

 

PROVA DELL'USO

Non è stata richiesta la prova d'uso

 

RISCHIO DI CONFUSIONE- ARTICOLO 8(1)(b) RMC

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori, che sono interdipendenti. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni concorrenti e il pubblico di riferimento.

 

a) l prodotti

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o servizi, i canali dì distribuzione, i punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Il marchio comunitario n. 3521945 "VENTILO" è stata registrato per contraddistinguere i seguenti prodotti:

Classe 3; preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare a abradere; saponi, profumeria; oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici in polvere, in crema e in pasta.

Classe 25; articoli di abbigliamento compresi gli stivali, le scarpe e le pantofole. cappelleria.

Classe 18; cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni, canne e bastoni da passeggio; fruste; imbracature e articoli di se/feria:

La domanda di registrazione di marchio italiano n. RM2011C003535 è stata depositata per contraddistinguere i seguenti prodotti e servizi:

Classe 25; articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Classe 35: pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

Prodotti contestati in classe 25:

I prodotti dell'opponente costituiscono il titolo della classe di Nizza e pertanto secondo la normativa vigente sono idonei a rivendicare tutti i prodotti ricompresi nella classe 25 e includono i prodotti del marchio opposto.

Tali prodotti sono quindi identici.

Servizi contestati in classe 35:

Il marchio è stato depositato rivendicando la classe 35 nella dicitura generale, " pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio" quindi si devono considerare rivendicati tutti i servizi inclusi in tale classe.

La classe 35 comprende essenzialmente i servizi resi da persone o da organizzazioni

il cui scopo principale è l'aiuto nell'esercizio o la direzione di un'azienda commerciale o l'aiuto nella direzione degli affari o delle funzioni commerciali di un'azienda industriale o commerciale, nonché i servizi di imprese di pubblicità che si incaricano essenzialmente di comunicati al pubblico, di dichiarazioni o di annunzi concernenti ogni genere di merci o di servizi.

Questa classe comprende in particolare:

- i servizi che comportano il raggruppamento, per conto terzi, di una varietà di prodotti (eccetto il loro trasporto) tali da consentire al consumatore un'agevole vista ai fini del loro acquisto; detti servizi possono essere forniti da punti vendita al dettaglio, magazzini all'ingrosso, cataloghi di vendita per corrispondenza oppure tramite mezzi elettronici, ad esempio mediante siti web o programmi di televendita;

- i servizi che comportano la registrazione, la trascrizione, la composizione, la compilazione, l'ordinamento sistematico di comunicati scritte e di registrazioni nonché la compilazione di dati matematici o statistici;

- i servizi delle agenzie di pubblicità nonché i servizi quali la distribuzione di prospetti, direttamente o a mezzo posta, o la distribuzione di campioni. Questa classe può riferirsi alla pubblicità concernente altri servizi, come quelli concernenti prestiti bancari o la pubblicità radiofonica.

l summenzionati servizi presentano una natura chiaramente distinta dai prodotti delle classi 3, 25 e 18 poiché che i servizi sono intangibili mentre i prodotti sono tangibili e mentre la natura dei prodotti implica fondamentalmente la loro fabbricazione, quella dei servizi è caratterizzata da un valore aggiunto derivante da un'attività personale o professionale.

Anche la destinazione d'uso e il metodo di utilizzo dei prodotti e servizi in questione appare chiaramente dissimile.

 Non può neanche parlarsi di complementarietà non essendoci la stretta correlazione richiesta nel senso che l'uno è indispensabile o importante per l'uso dell'altro e non è meramente ausiliario o accessorio.

Ne può la eventuale possibilità che il produttore di un determinato prodotto di abbigliamento possa avere uno spazio vendita del proprio prodotto e concludere accordi con i soggetti venditori per l'utilizzo dei marchi all'interno degli spazi di vendita far genericamente dedurre che i canali di distribuzione siano identici o simili.

Pertanto i servizi di cui trattasi debbono considerarsi dissimili dai prodotti delle classi 3, 25 e 18.

 

b) I segni

VENTILO

Marchio anteriore Marchio contro cui viene proposta opposizione

A livello visivo, il marchio anteriore si compone di sette lettere così come la parola del segno opposto.

I segni in esame coincidono in cinque lettere su sette esattamente nelle lettere "V" "N" "T" "l" e "0". Essi si differenziano, invece, nella seconda lettera ("E" nel marchio anteriore in luogo di "A") e nella penultima lettera (''L" nel marchio anteriore e "C" nel marchio opposto).

Considerato quanto sopra, marchi presentano una somiglianza visiva complessivamente media.

A livello fonetico, la pronuncia dei marchi è simile in quanto le prime sillabe "VEN" in luogo di "VAN" presenti nei segni a confronto hanno in comune la prima e la terza lettera. L'accento cade sulla seconda sillaba in entrambi i segni opposti.

La pronuncia differisce nel suono delle seconde lettere "A" ed "E" nonché in quello della penultima lettera L in luogo di C.

A livello concettuale, il marchio anteriore corrisponde alla prima persona dell'indicativo presente del verbo "ventilare". Il marchio contestato è privo di significato per il pubblico del territorio di riferimento. Pertanto, i segni non hanno alcun concetto in comune.

Tenuto conto delle summenzionate coincidenze visive e fonetiche si ritiene che i segni oggetto della comparazione siano simili.

 

c) Elementi distintivi e dominanti dei segni

Nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, la comparazione dei segni in conflitto deve basarsi sull'impressione generale data dai marchi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.

I marchi oggetto di comparazione non contengono elementi che potrebbero essere chiaramente considerati più distintivi o dominanti, nel senso di visivamente appariscenti rispetto ad altri.

 

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno di quei fattori di cui tenere conto in sede di valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente ha esplicitamente rivendicato per il suo marchio un carattere particolarmente distintivo in virtù della notorietà Sono state prodotte pagine relative al sito Internet della società da cui risulta che la VENTILO fin dal 1973 è proprietaria di boutique in Francia e in altri paesi europei come il Regno Unito e il Belgio.

L'opponente sostiene che la parola VENTILO che costituisce il marchio anteriore è in realtà il cognome dello stilista francese Armand Ventilo che crea la produzione della società VENTILO S.A. a cui dà anche il nome.

Ad avviso dell'opponente quindi il marchio anteriore gode di un elevato carattere distintivo. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, non è necessario che le prove presentate dall'opponente a sostegno di questa rivendicazione siano valutate nel caso presente.

Pubblico di riferimento - livello di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi.

Nel caso in esame, i prodotti sono rivolti sia al grande pubblico. che ad un pubblico maggiormente specializzato, quindi con conoscenze professionali o competenze specifiche.

 

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

L'art. 12, comma 1, lett. d) CPI dispone che: " Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti e i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può anche consistere in un rischio di associazione fra i segni."

Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia costituisce un rischio di confusione, il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate (sentenze Corte di Giustizia, 11 novembre 1997, C-251/95, Sabel, punti 16-18 e 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, punto 29).

In particolare, la valutazione della somiglianza tra due marchi deve essere fondata sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi.

Tale valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.

Nel caso in esame i prodotti della classe 25 sono identici mente i servizi della classe 35 sono dissimili da quelli della classe 25, della classe 18 e della classe 3.

Quanto ai segni, essi presentano una media somiglianza a livello visivo e fonetico e nella loro visione d'insieme.

È quindi del tutto ragionevole supporre, che nonostante qualche differenza visiva e fonetica, il pubblico di riferimento sarà portato a pensare che i segni in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Pertanto l'opposizione deve ritenersi parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio comunitario dell'opponente.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti reputati

identici a quelli del marchio anteriore.

L'opposizione non è accolta per quanto riguarda i servizi della classe 35 considerati dissimili.

 

SPESE

L'art. 56 del DM 13 gennaio 2010, n. 33, recante "Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale, adottato con decreto legislativo 1O febbraio 2005, n. 30, prevede al comma 4 che " nella decisione di rigetto o di accoglimento dell'opposizione, l'Ufficio stabilisce se la parte soccombente deve rimborsare in parte o per intero all'altra parte i costi sopportati relativi al diritto di opposizione nonché, entro i limiti di euro 300,00 alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento."

Nel caso in esame, essendo l'opposizione parzialmente accolta, si ritiene che il richiedente debba integralmente rimborsare i costi relativi al diritto di opposizione nella misura di euro 250,00, ed alle spese di rappresentanza, nella misura di euro 150,00, per un totale di euro 400,00.

Ai sensi dell'articolo 182 CPI, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione alla Commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135 CPI. Ai sensi dell'articolo 135 comma 1, Contro il presente provvedimento è ammessa la facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei Ricorsi di cui all'art. 135 c.p.i., entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

 

Depositata in cancelleria il 30 aprile 2013

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