20 luglio 2015
UIBM 20/07/2015, n. 166 [Opposizioni NN. 1159/2012 e 1181/2012 - SENSI CAMPOLUCE - LUCE/CAMPONE - Esito: rigetto]
OPPOSIZIONI NN. 1159/2012 e 1181/2012
TENUTE DI CASTELGIOCONDO E DI LUCE DELLA VITE SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. con sede a Montalcino (SI)
(primo opponente)
e
MARCHESI DE' FRESCOBALDI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. con sede a Firenze
(secondo opponente)
entrambi rappresentati dall' ing. Michele Mannucci, dell'Ufficio tecnico Ing. A. Mannucci S.r.l., Via della Scala, 4 Firenze
contro
SENSI VIGNE & VINI S.R.L. con sede a Lamporecchio (PT), rappresentata dallo Studio Prof. Franco Cicogna- Via V. di Modrone, 14/A - 20122 Milano
(richiedente)
In data 20 luglio 2015 l'Esaminatore dott. ssa Paola Antonietta Di Cintio ha emanato la seguente
DECISIONE
1. L'opposizione n. 1181/2012 viene riunita alla prima opposizione n. 1159/2012 ai sensi dell'articolo 178, comma 6 Codice della proprietà industriale (CPI) e sono entrambe respinte.
2. La domanda di marchio n. MI2012C004306 può proseguire il suo iter.
3. Gli opponenti sopportano l'onere delle spese di rappresentanza professionale sostenute dal richiedente.
FATTI E PROCEDIMENTO
In data 24 aprile 2012 la Società SENSI VIGNE & VINI S.R.L. ha depositato la domanda di registrazione di marchio n. MI2012C004306 per il segno figurativo, qui di seguito rappresentato:
per contraddistinguere i seguenti prodotti della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza:
Classe 33: vini; aperitivi, spiriti e liquori, esclusa la birra.
La domanda in questione è stata ritenuta registrabile ed è stata pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d’impresa n. 13 del 12 luglio 2012.
Nei confronti della citata domanda sono stati depositati i seguenti atti di opposizione:
1) n. 1159/2012, depositato in data 09 ottobre 2012 dalla Società TENUTE DI CASTELGIOCONDO E DI LUCE DELLA VITE SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. e basato sui seguenti marchi:
- marchio comunitario n. 000680041 depositato il 22 aprile 1997 e concesso 19 novembre 1999, rinnovato il 20 novembre 2007 per contraddistinguere i prodotti appartenenti alla classe 33, ossia vini;
- marchio comunitario n. 000639732 LUCE DELLA VITE, depositato il 26 settembre 1997 e concesso il 18 marzo 1999, rinnovato il 27 settembre 2007 per contraddistinguere i prodotti appartenenti alla classe 33, ossia vini.
L'opposizione è basata sui seguenti prodotti, ossia:
Classe 33: vini.
ed è diretta contro tutti i prodotti, rivendicati nella domanda del marchio contestato, ossia:
Classe 33: vini; aperitivi, spiriti e liquori, esclusa la birra.
2) n. 1181/2012, depositato l'11 ottobre 2012 dalla società MARCHESI DE' FRESCOBALDI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. e basato sul seguente marchio nazionale denominativo CAMPONE depositato il 27 gennaio 2006 e concesso il 05 maggio 2006 con il n. 1006302 per contraddistinguere i prodotti appartenenti alla classe 33, ossia vini, spumanti, liquori, distillati alcoolici.
L'opposizione è basata su parte dei prodotti, ossia:
Classe 33: vini
ed è diretta contro tutti i prodotti, rivendicati nella domanda del marchio contestato, ossia:
Classe 33: vini; aperitivi, spiriti e liquori, esclusa la birra.
Quale base normativa gli opponenti hanno indicato l'articolo 12, comma l, lettera d) Codice della proprietà industriale (CPI), identità o somiglianza tra i marchi e identità o affinità tra i prodotti/servizi (rischio di confusione/associazione).
ARGOMENTI DELLE PARTI
Il primo opponente ha motivato il proprio atto di opposizione sostenendo che il marchio "LUCE", fatto oggetto di una duplice protezione attraverso due distinti marchi comunitari rivendicanti la classe 33, contraddistingue la propria produzione vitivinicola. Egli ha sottolineato, perciò, la sussistenza di un rischio di confusione/associazione fra gli anteriori marchi "LUCE" ed il marchio "CAMPOLUCE" per la classe 33, a causa dell'identità merceologica (classe 33) e dell'identità/somiglianza fra i segni contrapposti.
L'opponente ha fatto riserva di produrre la documentazione attestante la elevata capacità distintiva dei propri marchi anteriori.
Nella propria memoria del 09 aprile 2013 l'opponente, nel precisare che le registrazioni anteriori sulle quali si fonda l'opposizione sono il marchio comunitario figurativo n. 680042 "LUCE", all'interno della rappresentazione stilizzata dell'immagine del sole, e il marchio comunitario denominativo n. 639732 "LUCE DELLA VITE", ha sottolineato che egli è titolare, altresì, del marchio comunitario n. 664409 "LA VITE LUCENTE", (che non è stato posto a base dell'opposizione), invocando "l'applicazione, nel caso di specie, dell’interpretazione giurisprudenziale relativa alla "famiglia" o "serie" di marchi appartenenti allo stesso titolare, che ripetono la medesima radice. Ciò al fine dell’accertamento, nel caso di specie, del rischio di associazione/confusione".
In tale memoria l'opponente ha rivendicato l'elevata capacità distintiva intrinseca della parola "LUCE", presente nei propri marchi anteriori, che si associa alla capacità distintiva estrinseca, determinata "dal/’uso costante del segno e dalla ottima reputazione del marchio nel mercato".
Infine, l'opponente ha chiesto la riunione ad altra opposizione promossa contro il medesimo marchio contestato e basata sul marchio anteriore n. 1006302 "CAMPONE", presentata da Marchesi de' Frescobaldi Società Agricola S.r.L, società ad esso collegata.
Il richiedente, in relazione a tale opposizione, ha presentato proprie deduzioni in data 16 luglio 2013, eccependo la portata distintiva minima dei marchi dell'opponente dovuta all'esistenza, sia nelle banche dati che nel commercio, di numerosi marchi contenenti la parola "LUCE". Egli, inoltre, ha sottolineato che "la stessa parola LUCE è un termine di uso comune e non può essere a rigore monopolizzata in quanto tale". A tal proposito il richiedente ha inviato in data 26 luglio 2013, ad integrazione della propria memoria del 16 luglio 2013, un ulteriore documento contenente una lunga serie di marchi a dimostrazione che la parola "LUCE", contenuta nel marchio dell'opponente, " è priva di distintività essendo comune a molte decine di marchi che godono di protezione in Italia". Egli ha concluso, pertanto, sostenendo che nessuna confusione col marchio contestato può rinvenirsi.
Il richiedente, infine, considerata la data di registrazione dei due marchi anteriori, risalente al 1999, ha chiesto all'opponente di fornire la prova dell'uso di tali marchi.
L'opponente ha trasmesso la documentazione sulla prova dell'uso in data 22 novembre 2013, eccependo preliminarmente la tardività della memoria inviata dal richiedente con la richiesta delle prove d'uso.
Il richiedente ha trasmesso la propria memoria di replica alle prove d'uso il 22 giugno 2015.
Il secondo opponente ha motivato il proprio atto di opposizione adducendo l'esistenza del rischio di confusione, nonché di associazione tra i marchi in questione ai sensi dell'articolo 12, comma l, lettera d) CPI a causa della forte somiglianza fra il proprio marchio anteriore e il marchio contestato ed una sostanziale sovrapposizione dell'ambito merceologico, ossia prodotti vinicoli. Ha chiesto, inoltre, che l'opposizione venga riunita all'altra opposizione promossa contro il medesimo marchio "CAMPOLUCE" da Tenute di Castelgiocondo e di Luce della Vite, società ad essa collegata.
Nella propria memoria del 09 aprile 2013, l'opponente, nel precisare che la registrazione anteriore su cui si fonda l'opposizione è il marchio nazionale denominativo n. 1006302 "CAMPONE", ha chiesto che la "valutazione globale del rischio di confusione deve quindi procedere con una comparazione fra il marchio anteriore CAMPONE dei Marchesi Frescobaldi ed il marchio LUCE di Tenute di Caste/giocondo da un lato e il marchio opposto CAMPODILUCE dall’altro".
Il secondo opponente, inoltre, ha sostenuto che ai fini di una valutazione complessiva del rischio di confusione, al marchio anteriore " CAMPONE", base dell'opposizione n. 1181/2012, occorre associare anche i marchi anteriori della co-opponente Tenute di Castelgiocondo e di Luce della Vite, ossia il marchio comunitario figurativo n. 680042 "LUCE", all'interno della rappresentazione stilizzata dell'immagine del sole, e il marchio comunitario denominativo n. 639732 "LUCE DELLA VITE", base dell'opposizione n. 1159/2012, nonché il marchio comunitario n. 664409 "LA VITE LUCENTE", che non è stato posto a base neanche dell'opposizione n. 1181/2012.
In tale memoria, inoltre, l'opponente ha rivendicato una certa capacità distintiva intrinseca della parola "CAMPONE", in cui consiste il proprio marchio anteriore, poiché non ha una valenza descrittiva dei prodotti che contraddistingue, ed una capacità distintiva rafforzata per effetto dell'uso del marchio.
Il richiedente, in relazione a tale opposizione, ha presentato proprie deduzioni in data 16 luglio 2013, eccependo la portata distintiva minima del marchio dell'opponente dovuta all'esistenza, sia nelle banche dati che nel commercio, di numerosi marchi contenenti la parola "CAMPO". A tal proposito il richiedente ha inviato in data 26 luglio 2013, ad integrazione della propria memoria del 16 luglio 2013 un ulteriore documento contenente una lunga serie di marchi a dimostrazione che la parola "CAMPO", contenuta nel marchio dell'opponente, " è priva di distintività essendo comune a molte decine di marchi che godono di protezione in Italia". Egli ha concluso, pertanto, sostenendo che nessuna confusione col marchio contestato può rinvenirsi.
Il richiedente, infine, considerata la data di registrazione del marchio anteriore, risalente al 2006, ha chiesto all'opponente di fornire la prova dell'uso di tale marchio.
L'opponente ha trasmesso la documentazione sulla prova dell'uso in data 22 novembre 2013, eccependo preliminarmente la tardività della memoria inviata dal richiedente con la richiesta delle prove d'uso.
Il richiedente ha trasmesso la propria memoria di replica alle prove d'uso il 22 giugno 2015.
PROVA DELL'USO
Riguardo all'eccezione formulata da entrambi gli opponenti sulla tardività delle memorie inviate dal richiedente con la richiesta di prova d'uso, si osserva che la ministeriale del 03 maggio 2013, n. 73591, con la quale è stato assegnato al richiedente il termine di sessanta giorni per presentare le deduzioni e l'eventuale richiesta per la prova d'uso relativamente alle due opposizioni in questione, è stata inviata al richiedente, insieme alle memorie a supporto delle opposizioni, con raccomandata con ricevuta di ritorno, mentre la copia di detta ministeriale è stata inviata all'Ufficio Tecnico Ing. Mannucci S.r.l., rappresentante degli opponenti, il 16 maggio 2013, tramite PEC. Il richiedente ha ricevuto la citata documentazione il 27 maggio 2013, come risulta dalla ricevuta di ritorno. Poiché le memorie di replica del richiedente, con la richiesta della prova d'uso, sono state inviate all'Ufficio italiano brevetti e marchi tramite PEC il 16 luglio 2013, si ritiene che la richiesta in questione sia pervenuta entro il termine e, quindi, deve essere accolta.
Ai sensi dell'articolo 178, comma 4, CPI, su istanza del richiedente, il titolare di un marchio anteriore che abbia presentato opposizione, deve addurre la prova che, nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione del marchio impugnato, il marchio anteriore sia stato effettivamente utilizzato, da parte sua o con il suo consenso per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione.
Secondo la medesima disposizione, in mancanza di tale prova l'opposizione è respinta.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 24 CPI e 178 CPI, il marchio anteriore può essere oggetto di una richiesta di prova dell'uso solo quando è stato registrato da non meno di cinque anni dalla data della pubblicazione del marchio impugnato.
Nel presente caso la domanda di marchio contestato è stata pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 13 del 12 luglio 2012; entrambi gli opponenti hanno fornito la prova dell'uso dei propri marchi anteriori nel periodo dal 12 luglio 2007 all'11 luglio 2012.
Inoltre, quando la prova d'uso richiesta in un procedimento d'opposizione contro un marchio nazionale riguarda il diritto anteriore rappresentato da un marchio comunitario, occorre prescindere dai confini del territorio nazionale e l'onere si può ritenere assolto quando l'uso effettivo del marchio riguardi una parte rilevante del territorio della Comunità, che può consistere anche in un territorio di un singolo Stato membro.
L'art. 53, comma 4 del decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33 (Regolamento di attuazione del CPI) precisa che le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l’uso del marchio sono costituiti da documentazione relativa al luogo, al tempo, alla estensione e alla natura dell'utilizzazione del marchio anteriore sul quale si basa l'opposizione e per i prodotti e i servizi per i quali esso è stato registrato; tali informazioni debbono intendersi cumulative e non alternative.
1) Le prove presentate dall'opponente, per l'opposizione n. 1159/2012, comprendono seguenti documenti:
- n. 46 copie di fatture di vendita dei vini LUCE relative agli anni 2008-2013 (doc. 71 e doc. 119);
- vario materiale pubblicitario che offre un quadro delle diverse iniziative promozionali promosse nel corso degli anni (doc. 89, 90, 97, 98);
- dichiarazione dell'opponente attestante l'entità delle spese destinate per la promozione del marchio (doc. 118);
- copie di cataloghi (doc. 66, 68);
- esemplari di etichette di bottiglie di vino relative a varie annate (doc. 82 a 88);
- estratti di pagine web tratte dal sito dell'opponente nelle quali sono presenti i marchi anteriori LUCE DELLA VITE e LUCE con disegno (doc. 1, 74, 76, 95, 96, 98);
- estratti di pagine web tratte da siti accessibili on- line che promuovono e talvolta anche commercializzano i prodotti contraddistinti dai marchi anteriori dei quali è stata richiesta la prova d'uso (doc. 77, 78; da 100 a 114);
- elenco dettagliato delle citazioni contenute nelle riviste enologiche italiane per i marchi dell'opponente che denotano non soltanto la produzione e quindi la vendita dei prodotti dell'opponente, ma anche che i medesimi sono apprezzati dai principali esperti del settore (doc. 65, 70);
- le ottime valutazioni attribuite ai prodotti contrassegnati dai marchi anteriori che hanno condotto a vari riconoscimenti ottenuti dal 1998 e sinteticamente descritte (doc. 117);
- fotografie di esemplari di confezioni riproducenti i marchi anteriori (doc. 92, 94);
- varie fotografie di bottiglie con etichetta riportante i marchi anteriori (doc. 89, 91, 92, 93);
- n. 60 articoli pubblicati dal 2007 su numerose riviste che descrivono ed elogiano i prodotti dell'opponente contraddistinti dal marchio LUCE (doc. da n. 5 a n. 64; 81, 82).
Dall'esame della documentazione inviata, è emerso quanto segue.
- Luogo dell'uso: la documentazione depositata fa riferimento, soprattutto, al territorio italiano; si può ritenere, pertanto, che la condizione relativa al luogo di utilizzo dei marchi sia stata rispettata.
- Tempo dell'uso: la documentazione si riferisce al periodo temporale compreso tra gli anni 2007 e 2012; alcuni documenti non sono datati (ad es. il doc. 66) mentre altri sono successivi al periodo di riferimento, come il doc. 98, che è datato 27 luglio 2012 e le fatture nn. 6275 e 6146, di cui al doc. 119, che sono state emesse nel2013. Nel complesso, tuttavia, può dirsi che anche l'elemento temporale è stato soddisfatto. In proposito si deve osservare che l'uso del marchio non deve ricoprire tutto il periodo di riferimento di cinque anni, essendo sufficiente che sia dimostrato per una parte di esso.
- Estensione dell'uso: tenuto conto della situazione di mercato dello specifico settore industriale o commerciale considerato, le prove addotte consentono di stabilire che il titolare del marchio ha seriamente tentato di acquisire una posizione commerciale nel mercato di cui trattasi; tuttavia, tale condizione può essere riferita solo al marchio complesso anteriore "LUCE ", all'interno della rappresentazione stilizzata dell'immagine del sole, ma non al marchio denominativo "LUCE DELLA VITE".
Infatti, come risulta dalla copiosa rassegna stampa precedente alla data di pubblicazione della domanda di marchio contestata (12 luglio 2012) (documenti da 5 a 64, 68, 81, 82, 89, 90, 97 e 98) la notevole attività promozionale, svolta dall'opponente, riguarda, soprattutto, il marchio LUCE.
Con riferimento alle fatture di vendita (n. 15) di cui al doc. 71, si ricava, innanzitutto, che la vendita riguarda prodotti contraddistinti col marchio LUCE, ma nella maggior parte dei casi non si evince se tali prodotti sono effettivamente vini o altro (fatt. nn. 14516, 6687, 6780, 19427, 13601, 11011, 8008; soltanto nelle fatture n. 6408,18656, 6375 e 5985 si indica, accanto al marchio "LUCE" anche la parola "brunello", che costituisce un chiaro riferimento al vino brunello, mentre nella fattura n. 13451 si specifica che i prodotti sono grappe, che sono diversi dai prodotti posti a base dell'opposizione; infine, nelle restanti fatture (16517, 12332 e 7461) si fa riferimento solo al marchio LUCENTE, che non riguarda la presente opposizione.
Con riferimento alle fatture (n. 10) di cui al doc. 119, si rileva che, eccetto quelle emesse nel 2013, dalle fatture nn. 7126, 6670 e 6694 risulta che la vendita riguarda prodotti contraddistinti col marchio LUCE, ma non si evince se tali prodotti sono effettivamente vini o altro; nelle fatture nn. 6272, 7268, 7783, 6356 e 6381 si indica accanto al marchio "LUCE" anche la parola " brunello", che costituisce un chiaro riferimento al vino brunello.
Riguardo agli estratti di pagine web tratte dal sito dell'opponente nelle quali sono presenti i marchi anteriori LUCE DELLA VITE e LUCE, all'interno della rappresentazione stilizzata dell'immagine del sole (doc. l, 74, 76, 95, 96, 98), si rileva che in tali documenti non c'è traccia del marchio denominativo LUCE DELLA VITE, mentre in alcuni documenti si fa riferimento al marchio "LUCENTE", che non riguarda l'opposizione e nei documenti 95 e 96 si fa riferimento a settori diversi da quello della produzione vitivinicola dell'opponente.
Riguardo agli estratti di pagine web tratte da siti accessibili on-line (doc. 77, 78, 100-114) si rileva che in proposito non sono state prodotte prove in grado di stabilire l'affluenza dei visitatori, né quanti tra questi hanno acquistato i prodotti per i quali i marchi sono stati registrati.
Riguardo alla dichiarazione dell'opponente attestante l'entità delle spese destinate alla promozione del marchio "LUCE DELLA VITE" (doc. 118), si rileva che tale dichiarazione, pur essendo documentazione attendibile, non ha un'efficacia probatoria rilevante, non essendo documentazione ufficiale certificata da revisori contabili o, almeno, riportante qualche formula circa la consapevolezza delle conseguenze nel caso in cui la stessa non risultasse veritiera; inoltre, il suo contenuto non risulta comprovato e confermato da documenti idonei allegati o integrazioni di supporto. Per tali motivi, perciò, tale dichiarazione non può essere presa in considerazione.
Per gli stessi motivi, non può essere presa in considerazione la documentazione relativa all'elenco dei premi/riconoscimenti ricevuti per i marchi in questione, di cui al doc. 117, mentre, per quanto riguarda l'elenco dei premi di cui al doc. 65, si rileva che tutti sono riferiti al marchio complesso "LUCE", all'interno della rappresentazione stilizzata dell'immagine del sole; sono stati evidenziati, anche, i premi ottenuti per il vino "LUCENTE", che non riguarda l'opposizione; si osserva, altresì, che il riferimento a "LUCE DELLA VITE" sembra riguardare l'azienda e non il marchio.
I documenti da 83 a 88 e 91 fanno riferimento al marchio complesso consistente nella rappresentazione stilizzata dell'immagine del sole, all'interno della quale compare la parola "LUCE" al disotto della quale sono poste le parole "DELLA VITE"; tale marchio è diverso dal marchio denominativo "LUCE DELLA VITE", posto a base dell'opposizione.
I documenti 92, 93 e 94 fanno riferimento a prodotti (grappa e cravatte) che sono estranei all'elenco dei prodotti posti a base dell'opposizione.
In conclusione, la maggior parte della citata documentazione riguarda il marchio complesso anteriore "LUCE ", all'interno della rappresentazione stilizzata dell'immagine del sole, mentre, laddove si menziona "LUCE DELLA VITE", in realtà si fa riferimento alla omonima tenuta LUCE DELLA VITE e, soltanto in pochi casi, ai vini contraddistinti dal marchio "LUCE DELLA VITE"; inoltre, è menzionato frequentemente il marchio "LUCENTE", che, però, non riguarda la presente opposizione e, quindi, la relativa documentazione non può essere presa in considerazione.
Sono presenti, altresì, immagini relative alle varie iniziative promosse dall'opponente circa la produzione di un nuovo formaggio, contraddistinto dalla parola "LUCE", e la produzione di una lampada dal design innovativo; infine, l'argomento principale di molti articoli è una festa in via Montenapoleone, ma è difficile identificare il riferimento ai marchi anteriori.
Pertanto, relativamente all’estensione dell'uso, si può dire che tale condizione è soddisfatta solo riguardo al marchio complesso anteriore "LUCE ", all'interno della rappresentazione stilizzata dell'immagine del sole.
- Natura dell'uso: su buona parte della documentazione è evidente il riferimento al marchio anteriore "LUCE " all'interno della rappresentazione stilizzata dell'immagine del sole, ma non al marchio denominativo "LUCE DELLA VITE".
In conclusione, nel quadro di una valutazione globale di tutto il materiale presentato, si può ritenere che, per l'opposizione n. 1159/2012, l'uso effettivo sia stato sufficientemente dimostrato per i prodotti posti a base dell'opposizione, ossia vini, solo riguardo al marchio anteriore comunitario n. 000680041 e, pertanto, l'esame prosegue solo in relazione a tale marchio.
2) Le prove presentate dall'opponente, per l'opposizione n. 118112012, comprendono i seguenti documenti:
- docc. da 1 a 16: n. 16 brochure pubblicitarie distribuite da alcuni delle più importanti catene della grande distribuzione alimentare e cataloghi con prodotti-premi fedeltà, relative agli anni 2003-2012;
- doc. 17: n. 16 fatture di vendita di prodotti CAMPONE relative agli anni 2008-2012;
- doc. 18: n. 1 prospetto indicante l'ammontare delle vendite di vino CAMPONE in Italia dal 2002 al 2012;
- doc. 19: n. 1 visura storica della Tenute di Castelgiocondo e di Luce della Vite;
- doc. 20: brochure pubblicitaria Ipercoop Ottobre 2013;
- doc. 21: brochure pubblicitaria Auchan;
- doc. 22: foto esposizione Auchan Monza Ottobre 2013;
- doc 23: brochure SISA Centro Studi;
- doc. 24: brochure pubblicitaria Esselunga Ottobre 2013;
- doc. 25: folder di presentazione per la Grande Distribuzione Organizzata 2006;
- doc. 26: folder di presentazione per la Grande Distribuzione Organizzata 2007;
- doc. 27: folder di presentazione per la Grande Distribuzione Organizzata 2008;
- doc. 28: Etichetta CAMPONE 2010;
- doc. 29: Etichetta CAMPONE 2011;
- doc. 30: Etichetta CAMPONE 2008;
- doc. 31: Retro etichetta CAMPONE 2008;
- doc. 32: Retro etichetta CAMPONE Rosso di Montalcino 2010;
- doc. 33: Bottiglia CAMPONE Brunello’99;
- doc. 34: Bottiglia CAMPONE Brunello 2000_1;
- doc. 35: Bottiglia CAMPONE Brunello 2000_2;
- doc. 36: Bottiglia CAMPONE Rosso 2000;
- doc. 37: Bottiglia CAMPONE Rosso 2003;
- doc. 38: Bottiglia CAMPONE Rosso 2008;
- doc.39: immagine bottiglia CAMPONE Rosso 2005, con breve descrizione del prodotto, tratta dal sito web www.frescobaldi.it;
- doc.40: immagine bottiglia CAMPONE Rosso 2007, con breve descrizione del prodotto, tratta dal sito web www.frescobaldi.it;
- doc.41: immagine bottiglia CAMPONE Rosso 2009, con breve descrizione del prodotto, tratta dal sito web www.frescobaldi.it;
- doc.42: immagine bottiglia CAMPONE Rosso 2010, con breve descrizione del prodotto, tratta dal sito web www.frescobaldi.it;
- doc.43: immagine bottiglia CAMPONE Rosso 2011, con breve descrizione del prodotto, tratta dal sito web www.frescobaldi.it;
- doc.44: immagine bottiglia CAMPONE Rosso 2007, con breve descrizione del prodotto, tratta dal sito web www.frescobaldi.it;
- doc.45: estratto dal sito web www.ilovewinestore.it, con immagine bottiglia vino CAMPONE 2006 e indicazione del prezzo di vendita del prodotto.
Dall’esame della documentazione inviata, è emerso quanto segue.
- Luogo dell'uso: la documentazione depositata fa riferimento al territorio italiano; si può ritenere, pertanto, che la condizione relativa al luogo di utilizzo dei marchi sia stata rispettata.
- Tempo dell'uso: la documentazione si riferisce al periodo temporale compreso tra gli anni 2007 e 2012; riguardo a tale condizione, però, non tutta questa documentazione può essere presa in considerazione, in quanto devono essere esclusi i documenti 2 e 11, che sono datati a mano e i documenti 13, 14, 15, 16, 20, 22, 24 che sono successivi alla data di pubblicazione del marchio contestato (12 luglio 2012); i docc. 21, 23, 25, 26, 27 sono senza data; le fatture di vendita di cui al doc. 17, nn. 11107, 12153 e 17434, sono state emesse nel periodo successivo alla data di pubblicazione del marchio contestato. Nel complesso, tuttavia, può dirsi che anche l'elemento temporale è stato soddisfatto. In proposito si deve osservare che l'uso del marchio non deve ricoprire tutto il periodo di riferimento di cinque anni, essendo sufficiente che sia dimostrato per una parte di esso.
- Estensione dell'uso: tenuto conto della situazione di mercato dello specifico settore industriale o commerciale considerato, le prove addotte consentono di stabilire che il titolare del marchio ha seriamente tentato di acquisire una posizione commerciale nel mercato di cui trattasi.
Si premette, innanzitutto, che la copiosa documentazione depositata, relativa all' attività promozionale del marchio anteriore, svolta dall'opponente, non può essere presa in considerazione, trattandosi di documenti datati a mano o senza data o successivi al periodo di riferimento (come sopra evidenziato circa il tempo dell'uso); inoltre, come osserva il richiedente nella replica sulle prove d'uso, le etichette e retro etichette (docc. 28, 29, 30, 31 e 32) sono mere prove tecniche ed estratti di disegni aziendali e non sono inserite sulle bottiglie e, quindi, non costituiscono prove dell'uso in commercio, ma preparazioni all'uso.
Riguardo al doc. 18, consistente nel prospetto indicante l’ammontare delle vendite di vino CAMPONE in Italia dal 2002 al 2012, si rileva che tale prospetto non ha un'efficacia probatoria rilevante, poiché consiste, innanzitutto, in un documento riprodotto su carta non intestata, non è, perciò, documentazione ufficiale certificata da revisori contabili o, almeno, riportante qualche formula circa la consapevolezza delle conseguenze nel caso in cui la stessa non risultasse veritiera; inoltre, il suo contenuto non risulta comprovato e confermato da documenti idonei allegati o integrazioni di supporto, tenuto conto che sulle fatture di cui al doc. 17, sopraccitate, è stato cancellato il riferimento al prezzo e all'importo totale. Per tali motivi, perciò, tale prospetto non può essere preso in considerazione.
Riguardo al doc. 45, consistente in una pagina estratta da un sito Internet di vendita on line di CAMPONE, si rileva che da una indagine svolta sulla rete, si è potuto verificare che la pagina di internet si apre sul sito I Love Wine Store, che è un'enoteca online attraverso cui si possono acquistare bottiglie di vino, selezionate; si osserva, al riguardo, che non sono state prodotte prove in grado di stabilire l'affluenza dei visitatori, né quanti tra questi hanno acquistato i prodotti per i quali il marchio è stato registrato.
I dati che si ricavano dalle fatture addotte (doc. 17), dimostrano che la fornitura di bottiglie di vino, contraddistinte dal marchio "CAMPONE", è sufficiente come prova dell'estensione dell'uso effettivo, tenuto conto che da esse si ricavano informazioni sulla quantità di prodotti effettivamente venduti nel periodo di riferimento; infatti:
- la fattura 694 del 22 gennaio 2008 mostra la vendita di 88,00 colli per un totale di 528 pezzi;
- la fattura 2800 del 26 febbraio 2008 mostra la vendita di 80,00 colli per un totale di 480 pezzi;
- la fattura 7573 del20 maggio 2009 mostra la vendita di 100 colli per un totale di 600 pezzi;
- la fattura 17733 del 01 dicembre 2009 mostra la vendita di 210,00 colli per un totale di 1260 pezzi e di 42,00 colli per un totale di 252 pezzi;
- la fattura 17873 del 02 dicembre 2009 mostra la vendita di 121,00 colli per un totale di 726 pezzi;
- la fattura 5098 del 06 aprile 2010 mostra la vendita di 63,00 colli per un totale di 378 pezzi;
- la fattura 43 del 05 gennaio 2011 mostra la vendita di 55,00 colli per un totale di 330 pezzi;
- la fattura 4499 del 30 marzo 2011 mostra la vendita di 500,00 colli per un totale di 3000 pezzi;
- la fattura 4269 del28 marzo 2011 mostra la vendita di 400,00 colli per un totale di 2400 pezzi;
- la fattura 18530 del 30 novembre 2011 mostra la vendita di 600,00 colli per un totale di 3600 pezzi;
- la fattura 16892 dell'11 novembre 2011 mostra la vendita di 175,00 colli per un totale di 1050 pezzi e di 9 colli per un totale di 54 pezzi;
- la fattura 18269 del 28 novembre 2011 mostra la vendita di 264,00 colli per un totale di 1584 pezzi;
- la fattura 8835 del18 giugno 1012 mostra la vendita di 88,00 colli per un totale di 528 pezzi.
Può ben dirsi che il volume delle vendite, in relazione al periodo e alla frequenza d'uso, è ritenuto sufficientemente significativo, tale da provare che il marchio è oggetto di uno sfruttamento commerciale reale per mantenere o trovare quote di mercato per i prodotti da esso tutelati e, quindi, non può essere considerato puramente simbolico, minimo o fittizio al solo scopo di conservare i diritti conferiti dal marchio.
- Natura dell'uso: su tutta la documentazione è evidente il riferimento al marchio anteriore "CAMPONE".
In conclusione, nel quadro di una valutazione globale di tutto il materiale presentato, si può ritenere che, per l'opposizione n. 118112012, l'uso effettivo del marchio anteriore sia stato sufficientemente dimostrato per i prodotti posti a base dell'opposizione.
OSSERVAZIONI PRELIMINARI
1) Riguardo all'atto di opposizione n. 1159/2012, l'opponente, ha invocato l'applicazione, nel caso di specie, dell'interpretazione giurisprudenziale relativa alla "famiglia" o "serie" di marchi, che ripetono la medesima radice, appartenenti al medesimo titolare.
Per quanto riguarda tale argomento, si deve rilevare che, per poter riconoscere all'opponente il possesso di una famiglia di marchi, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, è necessario che egli dimostri l'uso di almeno tre marchi, che rappresenta la soglia minima affinché tale argomento possa essere preso in considerazione.
Nel caso di specie, l'opponente ha basato la propria opposizione solo su due marchi anteriori, ossia il marchio complesso "LUCE " all'interno della rappresentazione stilizzata dell'immagine del sole e il marchio verbale "LUCE DELLA VITE", ed ha menzionato un altro marchio anteriore che, a suo parere, fa parte di tale famiglia, ma che non è stato posto a base dell'opposizione, ossia il marchio comunitario "LA VITE LUCENTE".
Perciò, poiché due marchi non costituiscono un numero sufficiente per costituire una serie o famiglia di marchi ai fini della valutazione dell'esistenza del rischio di confusione, risultante dall'associazione del marchio contestato con tale serie, il beneficio della tutela che spetta ai «marchi seriali» non può essere preso in considerazione.
2) Riguardo all'eccezione sollevata dal richiedente, nei confronti di entrambe le opposizioni, circa la portata distintiva minima dei marchi anteriori in quanto nelle banche dati e nel commercio esistono numerosi marchi contenenti la parola "LUCE", nonché la parola "CAMPO", si osserva che il fatto che risultino registrati marchi di questo tipo, non consente di presumere che, sulla base dei dati che risultano dal registro dell’UIBM, tutti i marchi in questione siano effettivamente utilizzati e, pertanto, non è possibile ritenere che i consumatori si siano abituati a marchi contenenti le parole sopraccitate.
Questo argomento del richiedente deve essere, perciò, disatteso.
AMMISSIBILITA'- DIMOSTRAZIONE DEI DIRITTI ANTERIORI
Entrambi gli atti di opposizione sono ricevibili perché sono redatti in lingua italiana ai sensi dell'articolo 176, comma 2 del Codice della proprietà industriale (CPI) e consentono la identificabilità o raggiungibilità degli opponenti, essendo stati nominati i mandatari abilitati in Italia ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis CPI; sono, altresì, ammissibili in quanto gli opponenti hanno comprovato l'anteriorità del proprio diritto, hanno rispettato i termini del procedimento ed hanno osservato gli adempimenti amministrativi.
In particolare, i diritti di opposizione sono stati regolarmente pagati secondo i termini e le modalità del decreto del Ministro dello sviluppo economico del13 gennaio 2010, n. 33.
MOTIVAZIONE
RISCHIO DI CONFUSIONE- ARTICOLO 12, COMMA l, LETTERA D) CPI
L'articolo 12, comma l, lettera d) CPI dispone che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda " siano
identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità' o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni".
a) I prodotti
I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o servizi, i canali di distribuzione, i punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.
• I prodotti sui quali si basano entrambe le opposizioni sono i seguenti: Classe 33: vini;
• I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 33: vini; aperitivi, spiriti e liquori, esclusa la birra.
I prodotti contestati vini sono rivendicati sia dai marchi anteriori che da quello di cui si richiede la registrazione. Dunque, i suddetti prodotti sono identici.
I prodotti contestati aperitivi sono bevande analcoliche o di media alcolicità, capaci di stimolare l'appetito; in particolare, nel caso degli aperitivi alcolici, si rileva che essi possono avere come base il vino oppure possono consistere nei vini; per tali motivi i prodotti contestati aperitivi possono essere affini o identici ai vini degli opponenti.
I prodotti contestati spiriti e liquori, esclusa la birra sono affini ai vini poiché condividono la natura di bevande alcoliche, possono coincidere nel consumatore finale, nel metodo d'uso e nei canali di distribuzione. Inoltre, detti prodotti sono in competizione fra loro.
b) I segni
Opposizione n. 1159/2012
Opposizione n. 1181/2012 CAMPONE |
|
Marchi anteriori | Marchio contro cui viene proposta l’opposizione |
Il marchio anteriore del primo opponente è un marchio complesso che comprende la rappresentazione di un disco solare al cui interno compare la dicitura "Luce", riprodotta m particolari caratteri tipografici. All’interno della lettera" C " compare un piccolo punto.
Il marchio anteriore del secondo opponente è un marchio denominativo consistente nella dicitura "CAMPONE", senza rivendicazione di una particolare grafia.
Il marchio contro cui è presentata l'opposizione consiste in un'etichetta nella quale si leggono le diciture" SENSI- FAMILY OF VINEMAKERS SINCE 1890- CAMPOLUCE "; nell'impronta del marchio sono riprodotti steli e foglie di piante.
A livello visivo, con riferimento alla prima opposizione, si osserva che la parola "LUCE" costituisce la parte denominativa del marchio anteriore ed è contenuta nel marchio contestato, costituendo la seconda parte della parola "CAMPOLUCE"; con riferimento alla seconda opposizione si osserva che il marchio anteriore è composto dall'elemento verbale "CAMPONE", che ha in comune con il marchio contestato cinque lettere, ossia "C-A-M-P-0", costituenti la parte iniziale di uno degli elementi verbali di detto marchio, ossia "CAMPOLUCE". I marchi differiscono in quanto, nel marchio anteriore della prima opposizione, è presente anche l' elemento figurativo costituito dal disco solare, nel marchio anteriore della seconda opposizione sono presenti le ulteriori lettere "N-E", mentre nel marchio contestato sono presenti una pluralità di elementi verbali e figurativi, ossia il patronimico "SENSI" e le parole "FAMILY OF VINEMAKERS SINCE 1890"; si rileva che gli elementi verbali sono al centro dell'etichetta e sono posti su tre livelli: "SENSI" è di dimensione leggermente superiore alla parola "CAMPOLUCE"; entrambe sono scritte in carattere speciale ed in grassetto, risultando più evidenti rispetto agli altri elementi verbali "FAMILY OF VINEMAKERS SINCE", sui quali sovrasta l'indicazione dell'anno "1980". Gli elementi figurativi, consistenti in steli e foglie di piante, occupano buona parte dei lati destro e sinistro dell'etichetta.
Nel complesso, con riferimento alla prima opposizione, l'elemento comune "LUCE" non determina una rilevante somiglianza visiva tra i marchi, tenuto conto che costituisce la seconda parte della parola "CAMPOLUCE" del marchio contestato; con riferimento alla seconda opposizione, è vero che le lettere "C-A-M-P-0" sono poste all'inizio della parola "CAMPOLUCE" del marchio contestato, tuttavia, l'attenzione del consumatore è attratta, in prima battuta dal patronimico "SENSI", in quanto tale patronimico è posto nel livello visivo più alto e presenta la lettera "N" riprodotta in una grafia particolare.
Dal punto di vista visivo il marchio contestato risulta simile ai marchi anteriori ad un livello basso.
A livello fonetico si rileva che, riguardo al marchio anteriore del primo opponente, la pronuncia dei marchi coincide nella parola "LUCE", mentre riguardo al marchio anteriore del secondo opponente, la pronuncia dei marchi coincide nelle lettere "C-AM-P-0". Il suono differisce, innanzitutto, in relazione al patronimico "SENSI" e alle parole "FAMILY OF VINEMAKERS SINCE 1890" presenti nel marchio contestato e nelle lettere "N-E" presenti nel marchio del secondo opponente. Si osserva, perciò, che la diversa lunghezza degli elementi verbali dei marchi contribuisce a ridurre ulteriormente il grado di somiglianza fonetica.
Anche se nel marchio del primo opponente e nel marchio contestato sono presenti elementi figurativi, va tenuto presente che la comparazione fonetica va operata esclusivamente in base agli elementi verbali e non è influenzata da un'eventuale descrizione orale degli elementi figurativi presenti in tali marchi.
A livello fonetico i segni sono simili ad un livello basso.
A livello concettuale, riguardo alla prima opposizione, si osserva che il primo marchio anteriore richiama il concetto della luce, rafforzato, altresì, dall'elemento figurativo del disco solare; riguardo alla seconda opposizione, la parola "CAMPONE" potrebbe essere considerato l'accrescitivo della parola "CAMPO" (ossia grande campo). Nel marchio contestato il patronimico "SENSI", verrà percepito dai consumatori come il soggetto titolare dell'azienda produttrice dei prodotti in questione; questo concetto è rafforzato dalle parole "FAMILY OF VINEMAKERS SINCE 1890", che, pure essendo termini inglesi, sono facilmente comprensibile dal consumatore italiano. La parola "CAMPOLUCE", costituita dall'unione delle parole "CAMPO" e "LUCE", è una parola di fantasia. Gli elementi figurativi consistenti in steli e foglie di piante non evocano alcun concetto.
A livello concettuale, quindi, i marchi in esame non avendo alcun concetto in comune, non sono simili.
Tenuto conto della comparazione visiva, fonetica e concettuale, si ritiene che i marchi anteriori degli opponenti siano simili al marchio contestato ad un livello basso sotto i profili visivo e fonetico, mentre non si ravvisa alcuna somiglianza sotto il profilo concettuale.
c) Elementi distintivi e dominanti dei segni
Nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, la comparazione dei segni in conflitto deve basarsi sull'impressione generale data dai marchi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.
Per i casi in cui il marchio, essendo complesso, contiene sia elementi verbali che elementi figurativi, è ragionevole supporre che la parte verbale, generalmente, avrà un impatto più forte sul consumatore rispetto alla componente figurativa. Ma ciò dipende dal carattere distintivo della parola e degli elementi della raffigurazione; infatti, un elemento figurativo, altamente distintivo e attraente in un segno complesso, farà una maggiore impressione sul consumatore di un elemento verbale banale o allusivo.
Nel caso di specie, la rappresentazione grafica di un disco solare costituisce l'elemento dominante del marchio anteriore del primo opponente, che, associato alla parola "LUCE", posta proprio al centro del disco solare, rende più facile per il consumatore fare riferimento al marchio, potendo usare la parola "LUCE" o ricordare "il sole".
Il marchio anteriore del secondo opponente non contiene elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi o dominanti (visivamente appariscenti) rispetto ad altri elementi.
Nel marchio contestato l'elemento dominante è costituito dalla parola "SENSI", che, infatti, per posizione e dimensioni, risulta dotato di una rilevanza visiva, sicuramente maggiore di quella attribuita alla parola "CAMPOLUCE", tenuto conto, altresì, del particolare carattere grafico della lettera "N"; inoltre, la parola "SENSI" costituisce un patronimico, che in quanto tale, deve essere considerato, in linea di principio, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, come un elemento forte, "sempre che il nome utilizzato non abbia alcuna relazione col prodotto" (Cass. Civile, sez. I, 29 dicembre 2011, n. 29879) ed è l'elemento capace di attrarre, in prima battuta, l'attenzione del consumatore di riferimento.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno di quei fattori di cui tenere conto in sede di valutazione globale del rischio di confusione.
Entrambi gli opponenti hanno rivendicato per i propri marchi un carattere distintivo accresciuto a seguito dell'intenso uso sul mercato o della notorietà.
1) Riguardo alla prima opposizione, per la quale la notorietà viene valutata in relazione al marchio complesso "LUCE", per il quale è stata dimostrata la prova dell'uso, l'opponente ha depositato i seguenti documenti:
- doc. 5-64: 60 articoli pubblicati su quotidiani e riviste italiane dal 2007 al 2012, dedicati ai marchi "LUCE DELLA VITE" e "LUCE";
- doc. 65: n. 4 pagine riportanti i vari premi conseguiti dai prodotti Frescobaldi suddivisi per anno, dal 2007 al 20 Il, fra i quali sono stati evidenziati quelli relativi a prodotti contraddistinti dai marchi "LUCE" e "LUCE DELLA VITE";
- doc. 66: estratto di una brochure con la descrizione della tenuta Luce della Vite di Montalcino (Siena);
- doc. 67: produzione di un nuovo formaggio contraddistinto dalla parola "LUCE";
- doc. 68: brochure Luce Wine Library 1993-2007 che contiene una descrizione analitica della produzione "LUCE DELLA VITE/LUCE" fin dalle origini risalenti al1993;
- doc. 69: prospetto indicante il numero complessivo delle bottiglie contraddistinte con i marchi "LUCE" e "LUCE DELLA VITE" vendute in Italia, suddiviso per anno e relative al periodo 2002- 2011;
- doc. 70: elenco dei riconoscimenti ottenuti per i prodotti contraddistinti dai marchi "LUCE DELLA VITE/LUCE " e "LUCENTE";
- doc. 71: varie fatture di vendita dei prodotti LUCE e LUCENTE relative agli anni 2008-2012;
- doc. 72 e 73: attestato di registrazione relativo al marchio comunitario LA VITE LUCENTE; estratto dalla banca dati UAMI;
- doc. 76, 77 e 78: pagine promozionali del vino LUCENTE tratte dal sito web dell'opponente e da altri siti web che commercializzano e pubblicizzano il vino dell'opponente;
- doc. 79: prospetto indicante il numero delle bottiglie contraddistinte con il marchio "LUCENTE" vendute in Italia, suddiviso per anno e relative al periodo 2002- 2012 con i relativi importi delle vendite.
2) Riguardo alla seconda opposizione, l'opponente ha depositato i seguenti documenti:
- docc. da 1 a 16: pagine pubblicitarie raffiguranti i prodotti a marchio CAMPONE distribuiti dal 2003-2012 presso alcuni fra i più importanti centri commerciali italiani;
- doc. 17: n. 16 fatture di vendita di prodotti CAMPONE per il periodo 2008-2012;
- doc. 18: prospetto sintetico degli importi delle vendite dei prodotti CAMPONE in Italia dal 2002 al 2012.
In relazione ai documenti sopraccitati, che corrispondono a quelli depositati per provare l'uso dei marchi in questione, si richiamano le valutazioni fatte, circa l'ammissibilità di ciascun documento, in sede di esame delle prove d'uso. Si sottolinea che il riconoscimento del fatto che sia stato provato l'uso non determina automaticamente il riconoscimento della notorietà.
In particolare, per la prima opposizione, la copiosa rassegna stampa (doc. 5-64), precedente alla data di pubblicazione della domanda di marchio contestata (12.07.2012), dimostra che l'argomento principale di molti articoli è una festa in via Montenapoleone, ma è difficile identificare il riferimento al marchio anteriore in questione; sono presenti, altresì, immagini relative alle varie iniziative promosse dall'opponente circa la produzione di un nuovo formaggio, contraddistinto dalla parola "LUCE", e la produzione di una lampada dal design innovativo, ma sono argomenti che non rilevano ai fini della valutazione della notorietà del marchio in questione, che deve essere riferita ai prodotti posti a base dell'opposizione, ossia ai vini. Alla stessa conclusione si giunge riguardo alla valutazione del doc. 66, che è un estratto da una brochure che descrive la tenuta Luce della Vite, e del doc. 67, che si riferisce alla produzione di un nuovo formaggio contraddistinto dalla parola "LUCE".
Ad eccezione del doc. 65, che è un elenco dei premi/riconoscimenti ricevuti per il marchio complesso "LUCE ", all'interno della rappresentazione stilizzata dell'immagine del sole, e del doc. 68, che è una brochure Luce Wine Library 1993-2007, contenente una descrizione analitica della produzione del vino contraddistinto dal marchio complesso " LUCE" all'interno della rappresentazione stilizzata dell'immagine del sole, e delle fatture di cui al doc. 71, che contengono un chiaro riferimento al marchio "LUCE" abbinato alla vendita di vini, sulla base della valutazione globale di tutti i fattori pertinenti, nel caso di specie non è possibile individuare la percentuale del pubblico di riferimento che di fatto acquista i vini contraddistinti dal marchio dell'opponente e, quindi, di misurare il successo di tale marchio.
Riguardo alla seconda opposizione, si deduce che la notorietà deve essere valutata in relazione ai documenti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, a cui si aggiungono tredici fatture, di cui al doc. 17.
Risulta evidente che tale documentazione è insufficiente per dimostrare il carattere distintivo accresciuto del marchio in questione.
Il carattere distintivo accresciuto deve essere provato con idonea documentazione che permetta di far conoscere i dati sulla quota di mercato detenuta dai prodotti offerti o venduti con il marchio, la posizione che tale marchio occupa sul mercato, l'intensità dell'uso del marchio, che può essere dimostrata facendo riferimento al volume delle vendite e al giro d'affari, i dati sull'estensione territoriale e sulla durata dell'uso, la consistenza degli investimenti pubblicitari realizzati dall'impresa per promuoverlo, la quota degli ambienti interessati che identifica i prodotti o i servizi come provenienti da una determinata impresa grazie al marchio.
Tali fattori, la cui enumerazione, secondo la Corte di Giustizia, ha carattere esemplificativo, in quanto ad essi se ne possono aggiungere altri rinvenibili sempre nella giurisprudenza della Corte, sono necessari per poter dimostrare che è elevata la percentuale dei consumatori in grado di identificare i prodotti contrassegnati dal marchio in questione come provenienti dall'impresa dell'opponente e, quindi, di misurare il successo di tale marchio.
Nei casi in esame, occorre giungere alla conclusione che gli opponenti non hanno dimostrato che, alla data di deposito della domanda di marchio contestato, i marchi anteriori erano da anni noti al pubblico di riferimento in Italia.
Non essendo, perciò, stato provato l'esistenza di un carattere distintivo rafforzato, si ritiene che la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori debba basarsi sul loro carattere distintivo intrinseco.
Il marchio "LUCE" e il marchio "CAMPONE ", per il pubblico di riferimento, non hanno un significato in relazione ai prodotti in questione; pertanto, il carattere distintivo di tali marchi anteriori deve essere considerato normale.
e) Pubblico di riferimento -livello di attenzione
Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi.
Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi.
Nel caso in esame, il pubblico di riferimento appare dotato prevedibilmente di un normale grado di attenzione e selettività in relazione ai prodotti considerati, trattandosi di articoli di largo consumo.
f) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
Un rischio di confusione sussiste quando i consumatori possono credere che i prodotti o servizi provengono dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente collegate tra di loro.
Secondo la costante giurisprudenza comunitaria e nazionale, per determinare la sussistenza del rischio di confusione occorre effettuare una valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tale valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione e, in particolare, la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati: un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.
Ai fini di questa valutazione globale, il rischio di confusione deve essere valutato prendendo come riferimento un consumatore medio dei prodotti o servizi contraddistinti dai marchi in conflitto e basandosi sulla percezione di questo consumatore.
Quanto alla figura del consumatore medio, si ritiene trattarsi di un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, che solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria.
Nel caso in esame, nella valutazione complessiva del rischio di confusione, si è rilevato, innanzitutto, che i prodotti contraddistinti dal marchio contestato sono stati considerati identici e affini a quelli contraddistinti dai marchi anteriori degli opponenti.
Il confronto tra i marchi ha permesso di constatare che i marchi anteriori degli opponenti sono simili al marchio contestato ad un livello basso sotto i profili visivo e fonetico, mentre non si è ravvisata alcuna somiglianza sotto il profilo concettuale.
I prodotti sono diretti al grande pubblico, che presterà un grado medio di attenzione, trattandosi di prodotti di largo consumo.
Si osserva che il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi. Quindi la valutazione globale del rischio di confusione deve essere fondata sull'impressione d'insieme da essi prodotta, tenuto conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.
Nel caso di specie, si è rilevato che i marchi anteriori hanno un carattere distintivo normale, non essendo stato riconosciuto il carattere distintivo accresciuto; il marchio contestato presenta un elemento dominante costituito dalla parola "SENSI", che, costituendo un patronimico, deve essere qualificato forte, non avendo alcuna attinenza con i prodotti ed è l'elemento idoneo ad essere memorizzato dal consumatore di riferimento. Gli elementi ulteriori, ossia" CAMPOLUCE" e "FAMILY OF VINEMAKERS SINCE 1890", presenti in tale marchio, sono componenti di puro corollario, tenuto conto della preminenza distintiva del patronimico riprodotto; inoltre, anche gli elementi figurativi, occupando due terzi dell'etichetta, hanno una rilevanza non trascurabile.
Sulla base, perciò, di una comparazione globale, basata sull'impressione complessiva che i marchi suscitano, emerge che la coincidenza riguarda la parola "LUCE", con riferimento al marchio del primo opponente, e le lettere "C-A-M-P-0", con riferimento al marchio del secondo opponente; tale coincidenza non rileva in alcun modo, poiché l'impatto sul consumatore è trascurabile. La somiglianza ravvisata è superata dalle differenze sopra evidenziate.
Il pubblico di riferimento, che conserverà nella memoria un ricordo imperfetto dei marchi in conflitto, focalizzerà la percezione sugli elementi dei marchi dotati di un maggior carattere distintivo o che visivamente attireranno la sua attenzione; pertanto, riguardo al marchio anteriore del primo opponente, la rappresentazione grafica di un disco solare ne costituisce l'elemento dominante che, associato alla parola "LUCE", posta proprio al centro del disco solare, rende più facile per il consumatore fare riferimento al marchio, potendo usare la parola "LUCE" o ricordare "il sole". Riguardo al raffronto tra il marchio anteriore del secondo opponente "CAMPONE" e il marchio contestato si rileva che nel marchio anteriore non esistono elementi dominanti, la comunanza delle lettere non comporta un rischio di confusione nel pubblico di riferimento, posto che nel marchio contestato, ciò che rileva in prima battuta é la parola "SENSI".
Dall'analisi effettuata, quindi, si deduce che non si verifica il rischio di confusione per i consumatori, poiché costoro saranno in grado di distinguere con sicurezza i marchi, anche in relazione ai prodotti identici, tenuto conto delle trascurabili somiglianze a livello visivo e fonetico, senza alcun rischio di supporre che tali marchi possano essere ricondotti alla medesima origine aziendale o ad imprese economicamente collegate tra loro.
Pertanto, alla luce delle valutazioni sopra svolte, dei principi espressi dalla Commissione dei ricorsi, considerati tutti i fattori di rilevanza, compresa l'interdipendenza tra gli stessi, che implica la valutazione globale del rischio di confusione, si ritiene che ai sensi dell'articolo 12, comma l, lettera d) CPI, gli atti di opposizione n. 1159/2012 e 1181/2012 debbano essere respinti e, conseguentemente, la domanda di registrazione di marchio d'impresa possa proseguire il suo iter.
SPESE
Ai sensi dell'articolo 56, comma 4 del D.M. 13 gennaio 2010, n. 33 (regolamento di attuazione CPI), la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare in tutto o in parte i costi relativi al diritto di opposizione nonché, entro il limite di euro 300,00, le spese di rappresentanza professionale, sostenute dall'altra parte, se richiesti.
Nel caso in esame, poiché le opposizioni sono respinte, gli opponenti sopportano il rimborso delle spese di rappresentanza professionale nella misura di 300 euro per ciascuna opposizione.
Ai sensi dell'articolo 135 CPI ognuna delle parti può ricorrere contro questa decisione alla Commissione dei ricorsi entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dal giorno della ricezione della decisione stessa.
Roma, 20 luglio 2015
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