• Brevetti per invenzione

23 dicembre 2020

Commissione dei ricorsi 23/12/2020, n. 51 [Brevetti per invenzione - Istanza di reintegrazione stante la imprevedibilità degli episodi accaduti che hanno impedito l’osservanza dei termini - Necessaria sussistenza della diligenza esimente]

Brevetti per invenzione - Istanza di reintegrazione stante la imprevedibilità degli episodi accaduti che hanno impedito l’osservanza dei termini - Necessaria sussistenza della diligenza esimente che presuppone che l’errore, ancorchè isolato e statisticamente inevitabile, si iscriva in una organizzazione soddisfacente in tutti i suoi elementi funzionali.

 

SENTENZA

(Presidente: dott. Vittorio Ragonesi - Relatore: dott. Massimo Scuffi)

 

Sul ricorso proposto da:

ALESSANDRO CUOMO

 

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

 

* **** *

 

Svolgimento del processo

l’ing. Aldo Perrotta titolare dell’omonimo studio brevettuale composto anche dal segretario Sogn. Maccaronio narrava che quale mandatario del Sign. Cuomo Alessandro aveva ricevuto controfirmato l’avviso di pagamento della tassa di rinnovo con mora del di lui brevetto ma non era stato possibile espletare la relativa formalità perchè in quel periodo il segretario aveva preso alcuni giorni di ferie mentre l’esponente, recatosi a visitar un cliente con la propria bici elettrica, era stato investito da una auto dovendo così ricorrere alle cure del pronto soccorso con prescrizione di 10 giorni di riposo.

Il prolungato periodo di chiusura dello studio per la concomitanza dei due descritti eventi aveva così impedito il pagamento della tassa di rinnovo.

Proponeva quindi istanza di reintegrazione stante la imprevedibilità degli episodi accaduti che avevano impedito l’osservanza dei termini nonostante l’uso di tutta la diligenza richiesta dalle circostanze.

L’UIBM rigettava l’istanza a sensi dell’art.173 7° comma cpi rilevando che i fatti dedotti erano insufficenti a giustificare il ritardo che faceva capo a difficoltà soggettive e personali che non dimostravano l’esistenza di errori occasionali e scusabili comunque scongiurabili da idonei meccanismi organizzativi.

Proponeva ricorso l’ing.Perrotta il quale lamentava che l’Ufficio non avesse fatto riferimento alle procedure utilizzate dal mandatario per evitare la perdita del dintto,non aveva valutato se l’errore fosse scusabile e commesso nell’ambito di attività adeguatamente organizzata,non era stato considerato il parametro della diligenza non assimilabile alla massima esigibile ma da porre in relazione al quadro reale in cui si collocava l’attività da compiere.

Il ricorrente depositava anche note conclusive.

Resisteva l’Ufficio con controdeduzioni

 

Motivi della decisione
 

Il ricorso è infondato.

I due descritti eventi occorsi in stretta concomitanza non sembrano costituire valida esimente per l’accoglimento dell’istanza di reintegrazione come ha correttamente ritenuto l’Ufficio.

Invero l’avviso di pagamento dei diritti annuali controfirmato dal cliente e restituito al mandatario in tempo utile ben avrebbe potuto essere assolto dal dipendente richiamandolo dalle ferie (circostanza questa -tra l’altro-neppur dimostrata) ovvero comunicando al titolare di provvedere autonomamente stante l’improvviso impedimento.

Manca nella fattispecie l’esercizio di una attività comunque preordinata per scongiurare la perdita del diritto.

Infatti al di là della inidoneità delle giustificazioni addotte riferite a mere difficoltà soggettive e personali che non possono assurgere a prova dell’esistenza di un errore occasionale e scusabile ciò che sembra qui difettare è un meccanismo organizzativo di fondo adeguato ai compiti professionali del mandatario ed alla gestione che deve assicurare per essere sempre messo in grado di superare inconvenienti del genere. È vero che la nozione di diligenza cui fa riferimento l’art. 193 del cpi non può essere assimilata a quella di ‘massima diligenza esigibile” elaborata dalla giurisprudenza in riferimento al precedente art. 90 dell’RD 1127/39, dovendo il requisito esser posto in relazione con la situazione contingente entro cui si colloca l’attività da compiere per stabilire se la condotta di chi l’ha omessa sia o meno scusabile.

Ciò nondimeno risulta pur sempre decisiva la individuazione della adeguatezza dell’organizzazione utilizzata intesa come dotazione di mezzi, scelta delle persone impiegate, presenza di controlli interni efficienti e costanti per rilevare tempestivamente (ed eliminare) carenze o disfunzioni che possano verificarsi nei procedimenti seguiti.

Questa Commissione ha infatti ripetutamente affermato che la diligenza esimente presuppone che l’errore - ancorchè isolato e statisticamente inevitabile- si iscriva in una organizzazione soddisfacente ín tutti i suoi elementi funzionali che non sembra essersi verificato nella vicenda in esame.

Va in conclusione respinto il ricorso e confermato il provvedimento di rifiuto dell’Ufficio

 

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso

 

Roma, 30.11.2020

 

Il Cons. rel. est.

Dott. Massimo Scuffi

 

Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi